Certificato di agibilità-abitabilità: competenze e iter per ottenerlo
Buongiorno,
vorrei
sapere:
1. dove si richiede il
certificato di abitabilità per un immobile?
2. è possibile
ottenerlo per un edificio costruito nel '70?
3. quali sono i tempi
medi per ottenerlo?
Grazie anticipatamente.
Giovanna Monacelli
1) Se costituito, la
richiesta del certificato di agibilità-abitabilità va
fatta allo Sportello Unico per l’Edilizia del proprio comune, come stabilisce
l’articolo 5 del dpr 6/6/2001, n. 380 (per i comuni molto piccoli, a quello
eventualmente costituito in forma associata tra loro).
2) Sì. La mancata
presentazione a tempo della domanda comporta l'applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro. Alla domanda per il rilascio del
certificato di agibilità deve essere allegata copia
della dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto, redatta in
conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto-legge 13 aprile
1939, n. 652, e successive modificazioni e integrazioni.
3) L’articolo 25 del
dpr 6/6/2001, n. 380 stabilisce: 2. Lo sportello unico comunica al richiedente,
entro dieci giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli
articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Entro trenta giorni
dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile
del competente ufficio comunale, previa eventuale ispezione dell'edificio,
rilascia il certificato di agibilità verificata la
seguente documentazione:
a) certificato di
collaudo statico di cui all'articolo 67;
b)
certificato del competente ufficio tecnico della regione, di cui all'articolo
62, attestante la conformità delle opere eseguite nelle zone
sismiche alle disposizioni di cui al capo IV della parte II;
c) la documentazione
indicata al comma 1;
d) dichiarazione di
conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere
architettoniche di cui all'articolo 77, nonché all'articolo 82.
4. Trascorso
inutilmente il termine di cui al comma 3, l'agibilità si intende
attestata nel caso sia stato rilasciato il parere dell'A.S.L. di cui
all'articolo 5, comma 3, lettera a). In caso di autodichiarazione,
il termine per la formazione del silenzio assenso é di sessanta giorni.
5. Il
termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal
responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla domanda,
esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa, che non sia già
nella disponibilità dell'amministrazione o che non possa essere acquisita
autonomamente.
In tal caso, il termine
di trenta giorni ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della
documentazione integrativa.