Certificato di agibilità-abitabilità: competenze e iter per ottenerlo

 

Buongiorno,

vorrei sapere:

1. dove si richiede il certificato di abitabilità per un immobile?

2. è possibile ottenerlo per un edificio costruito nel '70?

3. quali sono i tempi medi per ottenerlo?

 

Grazie anticipatamente.

Giovanna Monacelli

 

 

1) Se costituito, la richiesta del certificato di agibilità-abitabilità va fatta allo Sportello Unico per l’Edilizia del proprio comune, come stabilisce l’articolo 5 del dpr 6/6/2001, n. 380 (per i comuni molto piccoli, a quello eventualmente costituito in forma associata tra loro).

2) Sì. La mancata presentazione a tempo della domanda comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro. Alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità deve essere allegata copia della dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto, redatta in conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, e successive modificazioni e integrazioni.

3) L’articolo 25 del dpr 6/6/2001, n. 380 stabilisce: 2. Lo sportello unico comunica al richiedente, entro dieci giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, previa eventuale ispezione dell'edificio, rilascia il certificato di agibilità verificata la seguente documentazione:

a) certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67;

b) certificato del competente ufficio tecnico della regione, di cui all'articolo 62, attestante la conformità delle opere eseguite nelle zone sismiche alle disposizioni di cui al capo IV della parte II;

c) la documentazione indicata al comma 1;

d) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 77, nonché all'articolo 82.

4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l'agibilità si intende attestata nel caso sia stato rilasciato il parere dell'A.S.L. di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a). In caso di autodichiarazione, il termine per la formazione del silenzio assenso é di sessanta giorni.

5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla domanda, esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa, che non sia già nella disponibilità dell'amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente.

In tal caso, il termine di trenta giorni ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.