Deposito cauzionale e spese registrazione contratto locazione
E' lecito, con la nuova normativa sulle locazioni (legge n. 431/98) che il deposito cauzionale dato dall'inquilino al proprietario di casa sia infruttifero e che le spese di registrazione del contratto gravino per intero sull'inquilino stesso?
Sono derogabili, con le nuove norme, la durata contrattuale e le disposizioni processuali Adolfo Balocco
In un contratto di locazione a canone libero, ai sensi della legge n. 431/98, è possibile fare eccezione all'articolo 11 della vecchia legge sull'equo canone (n. 392/78) che stabilisce che il deposito cauzionale è produttivo di interessi legali, nonché all'articolo 8, che afferma che le spese di registrazione si dividono in parti uguali. In mancanza di eccezione scritta, valgono tali articoli, ancora in vigore perché non abrogati dalla legge 431/98.
In un contratto a canone concordato (3+2 anni di durata), normalmente tale eccezione non è possibile, perché gli accordi a livello comunale la escludono.
In caso di mancato versamento dell'imposta di registro, il Fisco potrà comunque rivalersi indifferentemente, per l'intera somma, su proprietario o inquilino: chi paga potrà poi pretendere dall'altro la sua quota.
Con la legge 431/98 vengono rigidamente fissate le durate contrattuali e le disposizioni processuali in materia di sfratto.