Giardini pensili in condominio
In assenza di diverse
disposizioni del regolamento condominiale contrattuale, le spese di manutenzione
dei muri di contenimento dei giardini pensili in uso
esclusivo - che abbiano anche la funzione di delimitare le parti comuni
condominiali - devono essere ripartite per millesimi di proprietà tra tutti i
condomini, a norma dell’art. 1123, comma 1, del codice civile. Solo le spese
per l’impermeabilizzazione della soletta che separa tali giardini dal piano
sottostante – attraverso un porticato utilizzato da
tutti i condomini - devono essere ripartite per 1/3 a carico dei condomini
titolari del diritto d’uso dei giardini (che li usano come piano di calpestio)
e per 2/3 a carico di tutti i condomini che usufruiscono del porticato sottostante
(art. 1126 del Codice Civile). E’ questa, in ordine di tempo, l’ultima
decisione della Cassazione (6 marzo 2007, n. 4.978), in tema di giardini
pensili.
Il processo, giunto all’esame
della Suprema Corte, era nato da una delibera assembleare
che aveva ripartito in base ai millesimi di proprietà, tra tutti i condomini,
le spese di alcuni interventi urgenti di manutenzione sui muri perimetrali di
un complesso condominiale, che sostenevano dei giardini pensili in uso privato ad
alcuni condomini. Al contempo, l’assemblea aveva deciso di ripartire le spese di impermeabilizzazione della soletta posta tra i giardini
pensili - che formavano un porticato di copertura del piano sottostante ad uso
comune - per 1/3 a carico dei condomini titolari del diritto d’uso dei giardini
e per 2/3 a carico di tutti i condomini, che usufruivano del piano coperto.
In particolare, i muri
perimetrali del complesso, in pietrame a vista, erano posti a valle del
fabbricato e avevano – oltre alla funzione di recingere l’area condominiale - quella
di contenere il terreno dei giardini annessi agli appartamenti del piano
rialzato, nonché quella di sostenere i solettoni, sagomati a forma di vasca, per contenere la
terra dei giardini pensili esistenti, in corrispondenza di tre varchi di
accesso al piano interrato dei garages.
Si noti che i muri di
contenimento erano stati costruiti successivamente
alla realizzazione del fabbricato – e, dunque, non potevano figurare come parti
comuni nel regolamento condominiale - e che l’unico collegamento tra muri e
giardini pensili era costituito da alcuni ferri agganciati all’armatura
principale del solaio, che copriva la sottostante intercapedine che formava il porticato.
La funzione dei muri in pietrame a vista era dunque quella di delimitare il
comparto condominiale sui tre lati, e per tal verso, era assimilabile a quella
dei muri perimetrali dell’edificio condominiale. Oltretutto, nei muri di
questione erano presenti tre varchi di accesso ai garages, alle cantine e ad un appartamento di proprietà
esclusiva.
Inoltre la presenza
dei muri, in pietra a vista, coinvolgeva anche il decoro architettonico del
complesso condominiale.
Secondo la tesi del
condomino che aveva impugnato la delibera assembleare,
i muri non potevano essere considerati parti comuni, ma dovevano essere
considerati manufatti di uso esclusivo dei singoli condomini, cui erano annessi
i giardini pensili. Conseguentemente, le spese relative alla
loro ristrutturazione avrebbero dovuto essere accollate ai soli condomini
aventi diritto all’uso dei giardini pensili e dei proprietari dei boxes, a norma dell’art. 1123, comma 3, CC, trattandosi di
opere destinate a servire esclusivamente quei condomini che avevano in uso i
giardini nonché i condomini dei boxes sottostanti, a
cui avevano accesso attraverso i varchi aperti nei muri di contenimento.
Il condominio aveva
contrastato la tesi del proprietario che aveva impugnato la delibera,
osservando che i muri perimetrali di contenimento dell’area condominiale erano
comuni a tutti. Quei condomini che
utilizzavano i giardini pensili avevano
solo l’uso e non anche la proprietà di questi ultimi, sicché il riparto delle
spese doveva essere fatto, a norma dell’art. 1123, comma 1, CC, tra tutti i
condomini.
Nei precedenti gradi
di giudizio, il Tribunale, accogliendo la tesi dei condomini impugnanti, aveva
dichiarato la nullità della delibera assembleare,
ritenendo che i muri di contenimento non fossero di proprietà condominiale ma -
per la particolare destinazione all’uso e al godimento di una parte dei
condomini – fossero di uso esclusivo di questi ultimi. La Corte di appello era stata però di parere contrario e aveva
dichiarato legittima la delibera assembleare, in considerazione della natura e
funzione comune dei muri.
Confermando la
sentenza della Corte di Appello, la Cassazione ha
puntualizzato che “i muri perimetrali dell’edificio in condominio, anche se non
hanno natura e funzione di muri maestri portanti, delimitano la superficie
coperta, determinano la consistenza volumetrica dell’edificio unitariamente
considerato, proteggendolo dagli agenti termici e atmosferici, e ne delimitano
la sagoma architettonica. Sono perciò da considerarsi comuni a tutti i
condomini anche nelle parti che si trovano in corrispondenza dei piani di
proprietà singola ed esclusiva e quando sono collocati in posizione, avanzata o
arretrata, non coincidente con il perimetro esterno dei muri perimetrali
esistenti in corrispondenza degli altri piani, come normalmente si verifica per i piani attici”.
Matteo Rezzonico