Cassazione: il
giardino conta nel calcolo dei millesimi
Nei
calcoli per redigere la tabella millesimali, va tenuto conto di giardini
privati, autorimesse e cantine dei singoli condomini, in
quanto consentono un miglior godimento dei singoli appartamenti.
Pertanto chi possiede pertinenze di proprietà esclusiva, vedrà maggiorata la
propria percentuale di millesimi di proprietà.
Questo
il senso della sentenza della Cassazione 27 luglio 2007, numero 16.644, che ha
come principale elemento di novità il fatto che anche i giardini privati, pur
non facendo parte del fabbricato, “pesano” nel far crescere la quota di spese
che il loro proprietario deve sopportare.
Naturalmente
questo principio ha un senso laddove non siano state già approvate tabelle
allegate al regolamento condominiale contrattuale (cioè
accettato da tutti). Resta evidente però che, al momento di redigere le
tabelle, anche le imprese edili costruttrici del palazzo dovrebbero tenerne
conto, ai fini di una giusta spartizione.
Il
giudizio della Cassazione non è scontato, anche perché una parte delle dottrina e la Cassazione stessa, in una vecchia
sentenza (18 settembre 1948, numero 1615 ) avevano valutato in modo opposto. Si
riconferma, invece, una sentenza più recente (1 luglio 2004, numero 12.108).
Il
caso riguardava un complesso immobiliare, costituito da due fabbricati (di cui uno solo dotato di regolamento condominiale), edificati in
epoche diverse e da diversi costruttori. Essi avevano in comune alcuni servizi,
oltre all’area circostante agli edifici. Terminata la vendita delle unità
immobiliari, i condomini avevano deciso di redigere un nuovo regolamento
condominiale e una nuova tabella millesimale, che veniva approvata dalla assemblea a maggioranza. Pertanto la
tabella non poteva derogare dalle norme stabilite dal
codice civile e dalle sue disposizioni di attuazione e, in particolare, dall’articolo
68 delle Disposizioni stesse (come solo quella approvate all’unanimità possono
fare)
Ne
nascevano gli immancabili contrasti sui criteri utilizzati, tanto che alcuni
condomini citavano in giudizio il condominio e gli altri condomini per far
dichiarare l’inefficacia della tabella approvata. In particolare, i condomini
proprietari degli appartamenti al piano terra, con annesso giardino, ne
contestavano la legittimità, con riferimento ai coefficienti applicati ai giardini,
oltrechè alle soffitte, all’ascensore e alle scale.
Trattandosi di pertinenze degli appartamenti – a giudizio dei dissenzienti –
dei giardini non doveva tenersi conto, in sede di redazione della tabella.
La
Cassazione, nel contrastare questa tesi, ha in sostanza affermato che per
determinare il valore di ogni piano o porzione di
piano occorre in ogni caso prendere in considerazione sia gli elementi
intrinseci degli immobili in proprietà esclusiva (estensione, ampiezza, numero
dei vani, natura degli intonaci etc.) sia gli elementi estrinseci, (ubicazione,
esposizione, altezza, numero ed ampiezza di balconi e terrazze), sia infine le
eventuali pertinenze, tra le quali ben possono rientrare i giardini in
proprietà esclusiva. Questi ultimi consentono infatti
un miglior godimento dei singoli appartamenti al cui servizio ed ornamento sono
destinati in modo durevole, determinando un aumento del valore patrimoniale delle
singole unità immobiliari.
Non
aveva rilievo l’affermazione dei condomini secondo cui le pertinenze sono
“entità diverse e distinte dal fabbricato condominiale”: al contrario, il
vincolo pertinenziale evidenzia la funzione accessoria di un bene nei confronti
di un altro bene in modo durevole, non vi e' dubbio che il bene avente natura
pertinenziale si configura come un elemento di comodita'
o di pregio del bene principale *
Matteo
Rezzonico
www.studiolegalerezzonico.
it