Riscuotere la rata può essere un reato "a consumazione prolungata"

Cassazione: usurai gli interessi dei mutui a tasso fisso

stipulati prima del 1996

Giovanni Tomassoli*

Una bomba nei delicati meccanismi bancari. Così si potrebbe rivelare la sentenza della Cassazione n. 5286 del 22 aprile 2000. Si riapre infatti il dibattito sui mutui a tasso fisso stipulati anni fa e ora divenuti pesantissimi per i consumatori: sono o no da considerarsi usurai?

Per la verità la sentenza non si occupa direttamente dei mutui, bensì dei tassi usurai sullo scoperto di conto corrente bancario, dando ragione ai clienti contro l'istituto finanziario. Insomma, chi va in rosso sul proprio conto corrente ha diritto di pagare interessi più bassi del cosiddetto "tasso di usura". Tuttavia non si vede perché quanto vale per lo scoperto bancario non dovrebbe valere anche per i mutui per l'acquisto di una casa, i cui interessi erano da considerarsi legittimi anni fa, ma che oggi sono spaventosamente alti, a tutto vantaggio delle banche. Ma vediamo di ricostruire gli ultimi sviluppi della contrapposizione tra banche e consumatori, iniziata due anni fa.

La legge anti-usura ( n. 108 del 1996) ha modificato l'articolo 644 del codice penale stabilendo che esiste reato quando chiunque si fa promettere o si fa dare " un corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità interessi o altri vantaggi usurari". Vediamo di distinguere: la "promessa" avviene al momento della stipula del contratto. Si può però affermare con sicurezza che in quell'occasione nessuna banca seria si farà promettere interessi usurai. Viceversa ogni volta che il cliente paga una rata del mutuo, la banca "si fa dare" del denaro che, nel caso dei vecchi mutui a tasso fisso, prevede interessi che possono essere considerati usurai. Cioè, oggi come oggi, superiori all'8,73%, che è il tasso di usura stabilito per il periodo dall'1 aprile al 30 giugno 2000.

Per stabilire se il reato esiste o meno, in passato gli avvocati delle banche e quelli dei consumatori si sono accapigliati sostenendo due tesi opposte. I primi affermavano che l'usura è un reato "istantaneo", cioè si commette solo al momento della firma del contatto. Se il mutuo è stato quindi sottoscritto prima del 1996, la data di entrata in vigore della nuova legge, il cliente della banca non può protestare. Infatti nessuno può essere punito per un reato che non era tale al momento in cui è stato commesso il fatto, come dice la stessa legge sull'usura (ma anche la Costituzione). I consumatori, invece, parlavano di reato "permanente", che si commette cioè ogni volta che la banca chiede, al pagamento della rata di mutuo, interessi che sono da considerarsi usurai.

E' intervenuta poi una sentenza della Cassazione penale (n. 1077/98) che ha dato torto ad entrambi, parlando di reato "a condotta frazionata o a consumazione prolungata". Solo che la Cassazione penale non ha risolto la questione, perché sia i consumatori che le banche hanno cantato vittoria. La sentenza era stata pronunciata infatti contro un gruppo di usurai che sin dall'inizio avevano fatto firmare un contratto fuori legge. Perciò per le banche la consumazione prolungata riguardava un contratto già usuraio sin dall'inizio, mentre per i consumatori era sostanzialmente confermata la tesi del reato permanente.

Ora, con la sentenza 5286/2000 la Cassazione non solo afferma che "non si giustifica di per sé il permanere della validità di un'obbligazione così onerosa e contraria al principio generale posto dalla legge", ma fa espresso riferimento a sentenza di vari Tribunali in cui si riconosceva l'applicabilità della legge anche ai tassi dei mutui, che vengono considerate "valide" anche in riferimento al giudizio di "usura" sugli interessi moratori. Indirettamente, quindi, la Cassazione dà ragione ai consumatori, non solo sul tasso eccessivo che si è costretti a pagare quando si va "in rosso" sui conti correnti (un caso abbastanza raro per gli attuali contratti bancari) ma anche nella comunissima situazione in cui i cittadino sono costretti a pagare oggi interessi del 10-17% su mutui contratti magari 10-15 anni fa.

*Federamministratori-Confappi