BOX IN CONDOMINIO: QUALI VICOLI DI LEGGE
Tipi di box |
Liberi o vincolati? |
Limitazioni |
Box in edifici
costruiti con licenza o concessione … |
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rilasciate prima dell’1
settembre 1967 |
Liberi |
Destinabili a chiunque,
in uso, vendita o locazione |
rilasciate dal
settembre 1967 al 6 aprile 1989 |
Vincolati, nei limiti
di 1 m2 ogni 20 m3 di costruzione |
Da destinare in uso al
condominio o ai condomini |
Liberi oltre tale
limite |
Destinabili a chiunque,
in uso, vendita o locazione |
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rilasciate dal 7 aprile
1989 in poi |
Vincolati, nei limiti
di 1 m2 ogni 10 m3 di costruzione |
Da destinare in uso al
condominio o ai condomini |
Liberi oltre tale
limite |
Destinabili a chiunque,
in uso, vendita o locazione |
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Box realizzati ai sensi
della legge Tognoli in edifici esistenti
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Nel sottosuolo o al
piano terra degli edifici esistenti |
Vincolati |
Invendibili separatamente
all’unità immobiliare di cui sono pertinenza |
All’esterno
dell’edificio |
Vincolati |
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All’esterno
dell’edificio, in aree comunali |
Vincolati. Diritto di
superficie max 90 anni |
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Fonte: Ufficio Studi
Confappi
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La
cronica carenza di posti auto, nonostante l’incremento della circolazione dei
veicoli, ha fatto sì che le leggi intervenissero pesantemente sulla
realizzazione dei parcheggi, regolamentando i loro uso da parte dei cittadini,
per motivi di pubblica utilità.
Proprio
per questo, per tracciare un identikit del parcheggi situati in condominio,
occorre saper distinguere tra tre diverse categorie: quelli con vincolo
condominiale, quelli con vincolo al singolo appartamento e, infine, quelli
liberi da limitazioni.
Parcheggi
con vincolo condominiale
Sono
quelli esistenti in edifici costruiti con licenza o concessione rilasciate dopo
il 1 settembre 1967 cioè in palazzi nuovi o recenti. Talora debbono essere costruiti
anche in conseguenza ad addizioni e sopralzi che aumentano la volumetria
abitabile dei vecchi palazzi.
Nelle
nuove edificazioni una certa area (non importa se coperta o scoperta) deve
essere destinata a parcheggio. Si tratta di un metro quadrato ogni venti metri
cubi di costruzione (per concessioni rilasciate dal settembre 1967 al 6 aprile
1989) o del doppio, e cioè un metro quadrato ogni dieci metri cubi di
costruzione, per concessioni successive al 7 aprile 1989. Grossomodo,
quest’ultima misura corrisponde a un box doppio per ogni appartamento di 100
metri quadrati.
La
legge non si preoccupa di chi sia proprietà, purché l’uso sia dei condomini. In
altre parole box o posti auto scoperti possono essere condominiali, oppure di
proprietà singola, o infine addirittura di proprietà di terzi, purché affittati
o dati in uso gratuito ai condomini del palazzo. In altre parole se il
costruttore del palazzo, o i singoli condomini, vendono questi posti auto a
terzi estranei al condominio, non è tanto messa in dubbio la nuova proprietà,
quanto il diritto a destinare il posto auto a persone che non vivono nel
palazzo. Viceversa, vendite e scambi tra condomini non sono ostacolate. Almeno,
questa è l’interpretazione scaturita da alcune, fondamentali, sentenze della
Cassazione (tra quelle di “avanguardia”, le n. 2129/1988, n. 3363/1989 e, tra
le più recenti, n. 973/1999, n. 341/2001, n. 4530/2001 e n. 13857/2001).
Parcheggi
legati al singolo appartamento.
Sono
quelli costruiti, in edifici già esistenti, con le facilitazioni urbanistiche
previste dell’articolo 9 della legge n. 122/1989 (legge Tognoli), che sono
legati a un particolare vincolo pertinenziale con le singole unità abitative in
condominio e non possono essere venduti separatamente da esse. Ne esistono di
tre tipi:
a)
Quelli ricavati al pian terreno o nel sottosuolo dell’edificio. La loro
realizzazione deve essere decisa dall’assemblea dei condomini con la
maggioranza degli intervenuti e con perlomeno 500 millesimi. A ogni unità
immobiliare del condominio deve corrispondere almeno un posto auto, non importa
se di proprietà singola o comune.
b)
quelli realizzati grazie alle integrazioni alla legge Tognoli portate dalla
legge n. 127/1997. Possono essere costruiti anche solo da una parte dei
condomini, in aree esterne al condominio stesso, e divengono pertinenziali ai
loro appartamenti e, in questo caso, non occorre l’assenso dell’assemblea
condominiale. Hanno comunque lo stesso vincolo di inalienabilità.
c)
quelli edificati esternamente al condominio, sempre con le facilitazioni
urbanistiche previste dall’articolo 9 della legge 122/89, su aree comunali o
nel loro sottosuolo, si iniziativa di privati o cooperative edili. Le aree sono
attribuite dai comuni con un’apposita convenzione in diritto di superficie, della
durata massima di novant’anni.
Benché
la vendita separatamente dall’appartamento sia vietata, non sembra che si possa
dire lo stesso per l’affitto. Perlomeno la legge non fa alcun cenno a
proposito.
Parcheggi,
liberi.
Sono,
innanzitutto, quelli esistenti in edifici costruiti con licenza o concessione
rilasciate prima dell’1 settembre 1967. Vanno però aggiunti quelli realizzati
in edifici costruiti con licenza o concessione successiva all’1 settembre 1967,
ma non ai sensi della legge Tognoli, e che sono in sovrappiù rispetto ai limiti
di un metro quadrato ogni venti metri cubi (fino al 6/4/89) o dieci metri cubi
(dopo questa data). Sono in tutti i casi
posti auto e box commerciabili o locabili senza alcuna restrizione.
La materia, già complessa, dei vincoli ai parcheggi , che vede
in sostanza ben otto categorie diverse di posti auto a confronto, è resa ancor
più intricata dalle norme regionali. Come abbiamo premesso, infatti, il vincolo
di aree a parcheggio non vale solo per le nuove edificazioni, ma anche per le
addizioni e i sopralzi. In sostanza chi volesse incrementare di un piano un
palazzo esistente, anche se di antica costruzione, o semplicemente rendere
abitabile un sottotetto, dovrebbe, almeno per norme nazionali, rendere
disponibili nuove aree a parcheggio.
Tuttavia eccezioni alla regola sono create da alcune norme
regionali, tra cui quelle che facilitano il recupero dei sottotetti nei palazzi
esistenti. In caso contrario sarebbe ben difficile, in caso di soffitte rese
abitabili, trovare spazio per le auto. Per esempio in Piemonte e in Emilia si
può evitare di reperire aree a parcheggio dietro il pagamento di una somma.
Stesso discorso in Liguria e Basilicata. La prima regione, però, impone
l’area a parcheggio solo in caso di unità abitativa autonoma nel sottotetto, la
seconda dà la stessa prescrizione, ma in più aggiunge che perché i parcheggi
siano necessari deve esserci un aumento oltre il 15% del volume dell'edificio.
Le leggi sui sottotetti di Lombardia, Campania e Veneto ignorano
il problema. Volutamente, almeno nel caso della Lombardia. perché, come afferma
la circolare dell'Urbanistica 13 gennaio '97, gli spazi a parcheggio sono
previsti per legge per le nuove costruzioni, mentre l'incremento volumetrico
dei sottotetti è, per legge regionale,classificato come "ristrutturazione
edilizia".
Vi è un
diritto di parcheggio delle auto in cortile, oppure no? Per rispondere ,
occorre premettere che la funzione dei cortili, per l’articolo 1117 del codice
civile, è quella di dare luce, aria ed accesso all’edificio condominiale, e non
quello di alloggiare i posti auto. Quindi, in linea di principio, la sosta in
cortile è concessa solo qualora sia prevista dal regolamento condominiale. In
tal caso, se non esistono spazi sufficienti, si dovrà fare a turno, secondo
regole approvate in assemblea o, meglio, nel regolamento stesso. Purtroppo il
cosiddetto “uso turnario” difficilmente funziona, perché non è raro che
qualcuno si dimentichi di spostare l’auto, causando così continui litigi. Infine è anche possibile che esista un
diritto al posto auto (per esempio una servitù) a favore solo di uno o più
condomini.
Il
diritto di parcheggio in cortile, se non è vietato al regolamento, potrebbe
comunque esistere, se si fa appello all’articolo 1102 del codice, che prevede
la possibilità per ciascuno di usare le parti comuni (cortile compreso).
Occorre però non impedire agli altri condomini lo stesso uso e comunque non
creare loro danni. Perciò solo un cortile molto ampio potrà alloggiare le
macchine di tutti senza intralci per le normali attività del condominio.
Va
infine aggiunto che, nei nuovi palazzi, la destinazione del cortile a posto
auto può essere una necessità, imposta dalle leggi urbanistiche (vedi articoli
sopra).
A
chi toccano le spese di manutenzione dei box
singoli e di quelli comuni? La domanda potrebbe parere retorica, ma non
lo è.
Un
primo problema si pone quando a coprire i box singoli (o il garage utilizzato
solo da parte dei condomini) è il cortile condominiale. Se occorre ricostruire
la pavimentazione, a chi tocca la spesa? A tutti i proprietari del palazzo, e
quindi del cortile? Solo ai proprietari dei box? A entrambi? E in che misura?
La
Cassazione, nel rispondere, si è in passato costantemente contraddetta. Quella
più recente (per esempio Cassazione 10 novembre 1998, n. 11283), ha affermato
che spese di ricostruzione del cortile vanno imputate per 2/3 ai proprietari
dei box coperti dal piano e per 1/3 ai proprietari del cortile (in genere tutti
i condomini). Si tratta di un'interpretazione estensiva del criterio, stabilito
dall’articolo 1126 del codice civile, applicato ai lastrici solari ad uso
esclusivo. Un criterio rafforzato dalla constatazione che la copertura ha la
funzione prevalente di proteggere i box, piuttosto che quello di consentire il
passaggio in cortile. Tant’è vero che le spese per la soletta di protezione
sono molto più elevate di quelle che si affrontano quando sotto il cortile non
esistono vani. Non và però trascurato
il fatto che esistono interpretazioni diverse, come quella che imputa le spese
metà a proprietari del cortile, e metà a quelli dei box,seguendo invece
l’articolo 1125 del codice civile.
Un
caso particolare è quando i lavori di rifacimento del cortile che sovrasta i
box impongono il rifacimento di aiuole o
comunque di superfici piantumate con alberi e cespugli. In questo caso ci pare
logico che le spese per rifare il giardino, diversamente da quelle per la
soletta sottostante, competano a tutti i condomini secondo i millesimi di
proprietà, perché tutti traggono vantaggio dall’abbellimento.
Nei
box privati esterni, del tipo a schiera, un tetto unico può coprire un intera
fila di autorimesse. In tal caso prevarrebbe, secondo la Cassazione (sentenza
n. 7651/1997) il principio che il tetto è comune ai condomini proprietari dei
box. Quindi le spese di manutenzione andranno ripartite in ragione ai loro
millesimi di proprietà. Naturalmente il regolamento condominiale o un titolo di
proprietà possono stabilire diversamente.
Se
il tetto è a giardino, invece, vi è l’interesse di tutti i condomini (e non
solo dei proprietari dei box) a conservarne il decoro. Quindi, la manutenzione
compete a tutto il condominio.
Tuttavia
la facciata svolge una funzione di decoro per l’intero complesso condominiale,
anche a favore di chi è proprietario del solo box. Quindi, in mancanza di
indicazioni nel regolamento, anch’egli deve partecipare alla spesa, in
proporzione ai suoi millesimi
Tetto
dell’edificio. Più spinosa è la
questione del tetto di copertura che non serve il box. Se il condomino, per
accedere con l’auto, è costretto a passare nell’androne del palazzo, coperto
dal tetto, non vi sono dubbi che debba contribuire. Stesso discorso se il
fabbricato è servito da una portineria, e i locali del portiere sono sovrastati
dal tetto in riparazione: non si può negare la partecipazione alla spesa,
perché il portiere serve a tutti, lui compreso. Negli altri casi, la questione
è controversa: la giurisprudenza più recente propende comunque per escludere
dalle spese chi, di fatto, non trae alcuna utilità dal tetto. .
Non
vi è dubbio, invece, che non toccano al proprietario del box spese del tutto
estranee ai suoi interessi (consumo di carburante, se il box non è riscaldato,
riparazione di fognature, antenna centralizzata, autoclave eccetera).
Le
spese per scale ed ascensori sono ripartite secondo i criteri del codice
civile, per metà in ragione dei millesimi di proprietà, e per metà in ragione
del piano. Lo stesso criterio vale anche quando la scala o l’ascensore danno
accesso a box e garage sotterranei. Ovviamente, a spendere saranno solo i
proprietari dei box (salvo che la scala serva anche le cantine). Se esistono
più piani sotterranei, pagherà di più chi deve scendere più in basso per
raggiungere l’auto.