I diritti virtuali ad
edificare si scambieranno in Borsa
Comprare
un diritto “fantasma” ad edificare, sganciato da un terreno su cui farlo: é un
mercato che sta prendendo avvio, in Lombardia, o perlomeno a Milano.
Il comune del capoluogo lombardo ha stilato infatti un
protocollo d’intesa con la Borsa Immobiliare, azienda speciale della Camera di
Commercio, per la creazione, appunto, di una vera e propria “borsa” di questi
diritti nonché di un osservatorio sui loro prezzi.
Il
diritto virtuale di volumetria è forse l’effetto più macroscopico
della legge urbanistica lombarda,la n. 12 dell’11 marzo 2005. Nell’articolo 11 si introducono infatti i principi delle cosiddette
“perequazione e compensazione urbanistica”, in anticipo sulla riforma nazionale
delle norme sul regime dei suoli, ma comunque dopo una analoga rivoluzione
nelle leggi di altre regioni (Emilia Romagna, Toscana, Basilicata, Puglia,
Campania e Calabria).
La
perequazione prevede che il Comune “possa” (ma non debba) ripartire tra tutti i
proprietari immobiliari cittadini, o tra quelli che hanno terreni in un certo
“comparto urbanistico”, un identico indice di fabbricabilità, differenziato solo a seconda delle aree del territorio
comunale, e legato ad pari gravami (contributi di costruzione e oneri di urbanizzazione).
Tra gli scopi c’è quello di por fine alle ingiustizie insite nel modello tradizionale
di regime dei suoli, in cui, per esempio, tre proprietari di fondi vicini sono
trattati diversamente: il primo ha il diritto a edificare, il secondo no e il
terzo viene magari espropriato, perché sul suo fondo vanno
realizzati servizi pubblici.
In
gran parte delle aree costruite l’attribuzione di tale indice medio, che resta
un rapporto tra superficie e cubatura realizzabile, non avrà alcun effetto
pratico, dal momento che tale proporzione è già stata raggiunta, e
probabilmente superata, con la costruzione degli edifici esistenti. Altrove, e
particolarmente nella aree periferiche di
trasformazione urbanistica e in quelle industriali dismesse,
il surplus di edificabilità potrà essere sfruttato in
due diversi modi dai proprietari dei singoli terreni. Il primo è trovare un
accordo tra loro e riunirsi in consorzio, mettendo in comune i rispettivi
diritti. Viene realizzata l’edificazione su un’area
appartenente a uno solo di loro e spartiti in seguito i relativi utili derivati
dalla vendita degli immobili ciostruiti. La seconda
possibilità è vendere ad altri i propri diritti, che magari verranno
utilizzati su terreni diversi, in un’altra zona della città.
Alla
facoltà di poter edificare proveniente dai meccanismi di perequazione, va
aggiunta poi quella che deriva dalla cosiddetta “compensazione”. In sostanza i
proprietari di aree che normalmente venivano
espropriate, anziché essere indennizzati con denaro sonante, potranno essere
pagati, in cambio alla cessione dell’area, con diritti virtuali di edificazione
oppure con altre aree in permuta. Particolari “premi”, con incremento
percentuale dei diritti, sono previsti in certi casi: per esempio interventi di
riqualificazione urbanistica o di promozione dell’edilizia
bioclimatica e del risparmio energetico.
Ma
come funzionerà, in pratica, la borsa dei diritti di volumetria? Risponde
Antonio Pastore, presidente della Borsa: “Si tratterà innanzitutto di creare
dal nulla una rilevazione dei valori, al fine di dare trasparenza al mercato e
fornire indicazioni utili agli operatori. In secondo luogo si offrirà uno
spazio, anche telematico, di mediazione e contrattazione.”
Nessun dubbio su chi sarà il principale venditore: il Comune
stesso. Spiega infatti Piero Torretta,
presidente di Assimpredil, l’associazione edile di
Milano e provincia: “Se i diritti edificatori per residenze o edifici
commerciali sono ripartiti equamente su tutti i terreni, sarà il Comune che
possiede numerosissime aree dedicate esclusivamente a verde o a servizi
pubblici (e non a edilizia tradizionale) a divenire il principale proprietario
di diritti non utilizzati e quindi liberamente commerciabili. In definitiva
l’ente pubblico guadagnerà due volte: innanzitutto acquisendo gratis aree per
verde e servizi, e in secondo luogo vendendo il surplus di diritti che
possiede”.
Ovviamente
l’acquisto di un diritto ad edificare, non significa automaticamente la
possibilità di farlo ovunque: vi saranno strumenti urbanistici che porranno
limiti. Uno dei principali punti da chiarire è, però, se acquistando
fabbricabilità virtuale si potranno incrementare volumetrie già esistenti o
rendere abitabili unità immobiliari che non lo sono (sottotetti, magazzini,
eccetera). Aggiunge Torretta: “Si è detto che la disponibilità sul mercato di
questi standard a prezzi ragionevoli ridurrà i costi delle aree edificabili. I
casi sono due: o i diritti saranno spendibili sul già costruito, oppure la
grande scarsità di aree nelle grandi città, come
Milano, lascierà il coltello dalla parte del manico
ai proprietari di terreni inedificati, che continuano
a possedere un bene prezioso da vendere ad alto prezzo. Quindi
il rischio è che si mettano in circolazione, seppure a basso prezzo, una
sovrabbondanza di diritti virtuali ma che poi l’incidenza del costo dell’area
sulle nuove costruzioni resti invariata”.
Ma
quando la “Borsa dei diritti virtuali” sarà a regime? “C’è da attendere ancora
molto tempo”, frena Pastore. “Per esempio, il Comune deve completare la
conoscenza del proprio territorio, per sapere. area
per area, cosa si è costruito e quindi quali diritti in più siano spendibili.
Poi c’è da completare il Piano dei servizi, che stabilisce in che quantità e
misura le aree debbono essere servite da verde,
scuole, strade, uffici pubblici, strutture sanitarie e via elencando. Senza
indici dei servizi per zona non ha senso attribuire indici di fabbricabilità per
case o uffici”.
Volumetrie sganciate dal
terreno: impossibile trascrivere i relativi diritti
Sopravvive, il diritto
di volumetria, senza relazioni con un terreno ben preciso? Dal punto di vista
urbanistico, sì. Ma lo stesso non può dirsi con
certezza sotto l’ottica del Codice Civile. Non è infatti
inquadrabile tra i cosiddetti “diritti reali”: si tratta anzi di un diritto
“virtuale” che poterebbe anche essere ritenuto in contrasto con la disciplina
costituzionale della proprietà. In secondo luogo perché tale diritto non
compare tra quelli trascrivibili, a propria tutela rispetto a terzi, Infine
resta in sospeso il nodo della sua durata.
Le soluzioni pratiche
trovate fino ad oggi dalla giurisprudenza tendono, più che a definire il
diritto in sé, a inquadrare il contratto che lo
regola. La Cassazione civile si è occupata dei cosiddetti “contratti di
cubatura”, con i quali un proprietario di un terreno
edificabile si obbliga ad asservirlo ad un altro, per consentire su di esso
l’edificazione di una maggiore volumetria. La giurisprudenza amministrativa
parla invece di una servitù a non edificare da parte di un fondo servente a
favore di un altro fondo, beneficiario della servitù stessa. Entrambe le
formule potrebbero forse funzionare se in ballo è il trasferimento di diritti
su fondi contigui o comunque legati da vincoli di
unità fisica ed urbanistica, come succede quando nasce un consorzio tra
proprietari all’interno di un certo comparto urbanistico. Queste definizioni
mostrano però la corda nel momento in cui il diritto di volumetria diviene
liberamente commerciabile anche altrove ed è oggettivamente “slegato” da ogni
terreno edificabile (pensiamo a quello che deriva dalla cessione volontaria di
un fondo alla pubblica amministrazione),.
Tanto
più che il diritto non sorge semplicemente in dipendenza ad un accordo
contrattuale tra due parti private ma, bensì, anche e soprattutto da una
decisione della pubblica amministrazione. Gli esperti
sembrano quindi propendere per definire il trasferimento di diritti edificatori
come una fattispecie di contratto ad effetti obbligatori, non regolata dal
codice civile, per il cui perfezionamento occorre sia l’accordo tra le parti
che il rilascio di una concessione edilizia che lo renda
efficace. Sarebbe ovviamente opportuno che la riforma delle norme nazionali sul
governo del territorio si occupi anche di questo, dal momento che è impensabile
che vi possano provvedere le Regioni..