Bonus del 20% su mobili ed elettrodomestici: come goderne
Introdotta una nuova
detrazione sull’acquisto di mobili ed elettrodomestici ad alta efficienza
energetica, Tv e computer, applicabile però solo a chi ha chiesto o chiederà lo
sconto fiscale del 36% sulle opere di ristrutturazione del
proprio appartamento o della propria villetta.
Essa è valida per
gli acquisti effettuati dal 7 febbraio fino al 31 dicembre 2009. Viceversa le
opere di recupero debbono essere state iniziate e
pagate (con l’apposito bonifico) dopo il primo luglio 2008..
La detrazione si
godrà in 5 rate annuali di uguale importo. La prima
rata si sconterà dalle imposte al momento della presentazione della
dichiarazione dei redditi, l’anno successivo a quando
si è sopportata la spesa. La spesa massima è di 10 mila euro, pari a uno sconto fiscale di 2. 000 euro al massimo (il 20% di 10.
000), da spartire tra tutti gli aventi diritto che
sostengano la spesa.
Non tutti coloro che hanno diritto alla detrazione del 36% potranno
godere anche del bonus per gli arredi. Sono implicitamente esclusi, infatti, gli
interventi nelle parti comuni condominiali(si parla di singole unità
immobiliari). Dovrebbe essere escluso anche l’acquisto di box nuovi
pertinenziali, anche se previsto dall’articolo 1, legge n. 449/1997, in quanto non si tratta di intervento di recupero del
patrimonio edilizio. É parimenti escluso l’acquisto di immobili
interamente ristrutturati da imprese, che gode del 36% grazie all’articolo 9
della legge n. 448/2001.
L’acquisto di mobili
ed elettrodomestici potrà avvenire entro fine 2009,
anche se nel frattempo i lavori di ristrutturazione agevolati sono già
terminati da tempo..
Detrazione alternativa per frigoriferi e congelatori Il
testo, mal scritto, della norma sembra affermare che si potrà godere insieme a questa
detrazione (ma alternativamente ad essa) anche di
quella già prevista per la sostituzione dei frigoriferi e congelatori, valida
fino al 31 dicembre 2010.
Ricordiamo che
quest’ultima ha un tetto più basso di spesa (1. 000 euro, pari a una detrazione massima di 200 euro), ma in compenso si
gode in 1 anno e non in 5 e non prevede che si chieda il 36%. I definitiva, poiché i frigoriferi in media costano meno di
1. 000 euro, se si sostituisce l’apparecchio è meglio applicarla in alternativa a quella nuova, viceversa se si compra un frigo
nuovo, senza sostituzione, non si può.
Dubbi. Quelli principali
sono due. Il primo riguarda quali acquisti siano
agevolati. Non esistono infatti definizioni di legge
su cosa sia un “elettrodomestico” o un “mobile”, parole di uso comune ma non
prive di ambiguità. Per esempio, sul mercato è tracciata una distinzione tra
“grandi elettrodomestici” (lavatrici, cucine, frigoriferi, condizionatori e via
elencando) e “piccoli elettrodomestici “ (frullatori, tostapane, coltelli elettrici,
piastre elettriche, eccetera).
Anche la distinzione
comune tra mobili (tavolo, sedia, letto) e complementi di arredo
(lampada, soprammobile, eccetera) non è così netta. Infine, ci si può chiedere
se anche l’”usato”, comprato da rigattieri e antiquari, o anche da semplici
privati, valga come il nuovo.
Probabilmente, dal
momento che si sottolinea l’efficienza energetica
dell’elettrodomestico, si tratterà di un “grande elettrodomestico” e non di uno
piccolo.
Viceversa per quanto
riguarda Tv e computer l’efficienza energetica non è
un requisito. Il che non stupisce, dal momento che il nuovi
apparecchi Tv, per esempio quelli al plasma, consumano ben di più di
quelli vecchi.
Il secondo dubbio
riguarda che tipo di documentazione di spesa dia
richiesta. Se si tratti cioè, di un semplice scontrino
fiscale, di una fattura (intestata a chi sostiene la spesa) o infine del
pagamento con il bonifico previsto per il 36%. Quest’ultima tesi è avvalorata
da un inciso, nella nuova legge, che parla di “spese documentate, effettuate con le stesse modalità (del 36%)”. Tanto per fare
un esempio a caso, si dovrebe pagare con bonifico
anche un acquisto nel negozietto sotto casa o all’Ikea
(cosa che creerà non pochi problemi).
Poi non si capisce
se la nuova detrazione sia cumulabile, alternativa o improponibile
congiuntamente con quella già in essere per l’acquisto di Tv con sintetizzatore
digitale integrato eseguito entro il 31 dicembre 2010 (acquisto, non
necessariamente sostituzione), anch’essa al 20% fino a 1000 euro di spesa e da
godere in un anno. Il problema non si pone solo se la Tv è priva di
sintetizzatore integrato (allora solo la nuova detrazione in 5 anni sarà
valida).
A godere
della detrazione saranno coloro che hanno iniziato lavori agevolati ai
sensi del 36% “a partire dal 1° luglio 2008, a fronte di spese sostenute dalla
predetta data”. Ma naturalmente gli acquisti per
arredamento dovranno datare dal 7 febbraio 2009 in poi. A questo proposito si
può ricordare che l’Agenzia delle Entrate non potrà mai sapere quando sono
iniziati i lavori, ma solo quando è stata pagatala prima rata tramite l’apposito bonifico, che dovrà essere dopo l’1 luglio 2008. Infatti niente vieta che l’apposita comunicazione di inizio
sia stata inviata al Centro Servizi di Pescara , per esempio, a febbraio 2008
ma i lavori siano iniziati dopo.
Poiché
non è previsto un decreto applicativo del bonus-arredi, si attengono
spiegazioni attraverso circolari o risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate.
Perplessità. C’è da chiedersi se
questa disposizione non permetterà comunque varie
piccole “furbizie”. Per esempio, il contribuente che esegue le opere detraibili con il 36% va ad acquistare, per conto di
amici, mobili ed elettrodomestici a loro necessari. Anche
se poi gli arredi finiscono in casa altrui, potrà detrarre fiscalmente la spesa
sopportata. Il personale del Ministero delle Finanze non ha tra i suoi compiti
quello di eseguire controlli sul campo, a casa dei contribuenti, per verificare
l’effettivo utilizzo e distinguere quali sono gli arredi preesistenti e quelli
nuovi di zecca..
Inoltre la
detrazione del 36% può essere teoricamente richiesta per lavori di scarsissimo
conto (come la sostituzione di una presa elettrica o un tubo del gas, vedi
circolare Entrate 6 febbraio 2001, n. 13). A questo punto, chi vuole acquistare
mobili ed elettrodomestici di un certo costo, può
promuovere lavoretti poco costosi, che non necessitano di assensi edilizi, ma
sono agevolati, allo scopo di godere dello sconto fiscale. La burocrazia del
36% è semplice: basta una raccomandata al centro servizi di Pescara con la
Comunicazione di inizio lavori e il pagamento con
apposito bonifico.
C’è poi da chiedersi
perché mai sia privilegiato l’arredo di immobili
ristrutturati, mentre quello di immobili acquistati (magari nuovi) non sia
previsto, quando il sacrificio economico per comprar casa (magari con mutuo) è
ben più consistente di quello affrontato per metterla a posto.
Infine (cosa
importantissima) si capisce poco il comma 3 dell’articolo che istituisce il
bonus: sembra quasi che gli incentivi non si possano chiedere a tutti ma solo a
certi produttori “convenzionati” che prendano determinati impegni, per esempio garanzie
di mantenimento dei livelli occupazionali. .
Ecco
il testo dell’art. 2 del decreto legge 10 febbraio 2009 ,
n. 5 che istituisce la detrazione
Art.
2.
Detrazione
per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici
1. Ai
contribuenti che fruiscono della detrazione di cui all'articolo 1 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, limitatamente agli interventi di recupero del
patrimonio edilizio effettuati su singole unità immobiliari residenziali
iniziati a partire dal 1° luglio 2008, a fronte di spese sostenute dalla
predetta data, é riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a
concorrenza del suo ammontare, nella misura del 20 per cento delle ulteriori
spese documentate, effettuate con le stesse modalità,
sostenute dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, per l'acquisto di
mobili, elettrodomestici ad alta efficienza energetica, esclusi quelli indicati
al secondo periodo, nonché apparecchi televisivi e computer, finalizzati
all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La
detrazione di cui al primo periodo é cumulabile con la detrazione per la
sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazione prevista
dal comma 353 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come
prorogata dal comma 20 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. La
detrazione di cui al comma 1, da ripartire tra gli aventi
diritto in cinque quote annuali di pari importo, é calcolata su di un importo
massimo complessivo non superiore a 10.000 euro.
3. Entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto la Presidenza del Consiglio dei Ministri promuove la stipula
di un apposito protocollo di intenti con i produttori dei beni per i quali sono
previsti gli incentivi di cui al presente decreto; nel protocollo sono definiti
gli impegni assunti in ordine alle garanzie di mantenimento dei livelli
occupazionali, alle modalità con le quali assicurare il rispetto dei termini di
pagamento previsti nei rapporti con fornitori e con gli altri soggetti della
filiera produttiva e distributiva, nonché allo sviluppo e al mantenimento di
iniziative promozionali finalizzate a stimolare la domanda e a migliorare
l'offerta anche dei servizi di assistenza e manutenzione.