Blocco delle detrazioni del 55% sul risparmio energetico
Detrazione
del 55% sul risparmio energetico a forte rischio.
Il
decreto legge n. 185/2008 (art. 29, commi dal 6 all’11) sottopone all’obbligatorio assenso delle Entrate la concessione
del bonus per gli anni dal 2008 al 2010, da richiedere tramite comunicazione
telematica secondo procedure ancora da chiarire, attraverso decreti. Il dl n.
185 infatti prevede il cosiddetto “silenzio-rifiuto” :
se entro 30 giorni dall’istanza le Entrate non rispondono positivamente,
l’istanza è rigettata. I fondi previsti, oltre i quali non
saranno accolte le domande, sono 82,7 milioni di euro per il 2008, 185,9
milioni per il 2009 e 314,8 milioni per il 2010.
Qui
sta la maggiore ambiguità contenuta nel nuovo provvedimento. Poiché, com’è
noto, la detrazione si può godere in rate da 3 a 10 anni, a scelta del
contribuente, è dubbio se i tetti massimi di spesa degli anni dal 2008 al 2010
sono riferiti alle rate di detrazione che lo Stato dovrà concedere in tali
anni, oppure all’ammontare complessivo della detrazioni
che saranno richieste nei tre anni in oggetto (ma che in realtà verranno godute
dai contribuenti anche in periodi successivi, fino al 2020). La seconda
ipotesi, cioè quella meno favorevole al contribuente,
parrebbe la più probabile, anche perché è l’unica che garantirebbe la certezza
dell’effettiva copertura delle agevolazioni fiscali, che è l’obiettivo
dell’articolo 29 del nuovo decreto.
Se
così è, si può prevedere che almeno 9 su 10 tra i cittadini e le imprese che
hanno sostenuto nel 2008 ingenti spese di risparmio
energetico, anche perché motivati dalla certezza di godere della detrazione, si
sentirà preso in giro e dovrà accontentarsi (come prevede appunto il decreto
legge) della molto più limitata detrazione sul recupero. Si tratta del 36%
anziché del 55% e per di più su un tetto di spesa molto ridotto, 48 mila euro,
anziché su una cifra variabile da un minimo di 54.545 euro a
un massimo di 181.818 Euro a seconda del tipo dei lavori eseguiti. Infatti nel solo nel 2007, secondo dati delle Entrate sono
state richieste detrazioni per 825 milioni di euro, contro gli 82,7 milioni di
euro disponibili per il 2008 (anno in cui le domande per il bonus sono state
sicuramente in forte crescita rispetto a quello precedente).
Poiché
si deve supporre che l’istanza telematica di
detrazione alle Entrate si presenti solo una volta affrontata le relative
spese, e non prima di affrontarle (altrimenti il meccanismo di controllo
sull’entità della copertura della spesa perderebbe senso), da dicembre 2008 in
poi molti che intendevano iniziare lavori di risparmio energetico lasceranno
perdere. Chiunque infatti voglia godere della
detrazione del 55% sarà conscio di dover investire il proprio denaro non solo
senza la certezza di poter godere dell’agevolazione, ma anche con ottime
probabilità di non riuscirci.
Quindi
le opere per di riqualificazione energetica degli edifici, di coibentazione, di installazione di pannelli solari e di caldaie a
condensazione andranno eseguite con la consapevolezza che l’unica detrazione
certa rimane quella del 36% fino a 48 mila euro di spesa, che dovrebbe poter
essere concessa in ogni caso anche dal 2009 in poi (salvo ulteriori cambiamenti
normativi).
Va
poi ricordato che il decreto legge prevede la presentazione telematica delle istanze a decorrere dal 15 gennaio 2009 e fino al 27
febbraio 2009, per le spese sostenute nel 2008, e dal 1° giugno e fino al 31
dicembre, per gli altri due anni. Poiché l’esame delle Entrate seguirà l’ordine
cronologico, è da prevedersi che il 15 gennaio 2009 il sito dedicato andrà in
tilt a un minuto dalla sua attivazione, perché tutti
si precipiteranno a “cliccarlo” per compilare
l’istanza nel minor tempo possibile, onde non perdere la detrazione. Chiunque
compilerà l’istanza nei giorni successivi, perderà
solo tempo. Si ripeterà insomma la poco edificante esperienza capitata per i
decreti flussi degli immigrati extracomunitari.
Infine
è prevedibile che molti di coloro che si sono visti rifiutare il 55% per le
spese affrontate nel 2008, per mancanza di fondi, ripresenteranno l’istanza il 1° giugno del 2009. Lo faranno per eventuali
pagamenti effettuati nel 2009 stesso, riferiti comunque
ai lavori effettuati nel 2008 o proseguiti
nel corso del 2009 (ai fini della detrazione, conta infatti la data del
bonifico). Ciò pone un’ipoteca anche sul tetto di bonus disponibile per il
prossimo anno (185,9 milioni di euro)..
Ecco il testo del Decreto legge
185/2008 (art. 29, commi dal 6 all’11)
Art. 29
6. Le detrazioni di
cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
come prorogate dall'articolo 1, comma 20, della legge 28 dicembre 2007, n. 244,
sono confermate, fermi restando i requisiti e le condizioni previste nelle
norme sopra richiamate nonché nel decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico 19 febbraio 2007, secondo le disposizioni del presente articolo.
7. Per le spese
sostenute nei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre
2007, i contribuenti inviano alla Agenzia delle
entrate, esclusivamente in via telematica, anche mediante i soggetti di cui
all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, e successive modificazioni, apposita istanza per consentire il
monitoraggio della spesa e la verifica del rispetto dei limiti di spesa
complessivi pari a 82,7 milioni di euro per l'anno 2009, a 185,9 milioni di
euro per l'anno 2010, e 314,8 milioni di euro per l'anno 2011. L'Agenzia delle
entrate esamina le istanze secondo l'ordine
cronologico di invio delle stesse e comunica, esclusivamente in via telematica,
entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'esito della verifica stessa
agli interessati. La fruizione della detrazione é
subordinata alla ricezione dell'assenso da parte della medesima Agenzia.
L'assenso si intende non fornito decorsi 30 giorni
dalla presentazione dell'istanza senza esplicita comunicazione di accoglimento
da parte dell'Agenzia delle entrate.
8. Con provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e da
pubblicare sul sito Internet dell'Agenzia delle entrate é approvato il modello
da utilizzare per presentare l'istanza di cui al comma 7, contenente tutti i
dati necessari alla verifica dello stanziamento di cui al medesimo comma 7, ivi
inclusa l'indicazione del numero di rate annuali in cui il contribuente sceglie
di ripartire la detrazione spettante.
9. Per le spese
sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2007, l'istanza di cui al comma 7 é presentata a
decorrere dal 15 gennaio 2009 e fino al 27 febbraio 2009. Per le spese
sostenute nei due periodi d'imposta successivi, l'istanza
é presentata a decorrere dal 1° giugno e fino al 31 dicembre di ciascun anno.
10. I
contribuenti persone fisiche che, per le spese sostenute nell'anno 2008
per gli interventi di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della citata
legge n. 296 del 2006, non presentano l'istanza di cui al comma 7 o ricevono la
comunicazione di diniego da parte dell'Agenzia delle entrate in ordine alla
spettanza delle detrazioni di cui al comma 6, beneficiano di una detrazione
dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, pari al 36% delle
spese sostenute, sino ad un importo massimo delle stesse pari a 48. 000 euro per ciascun immobile, da ripartire in 10 rate annuali di
pari importo.
11. Con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare sul sito
Internet della medesima Agenzia é comunicato l'esaurimento degli
stanziamenti di cui al comma 6.
Nota:
Articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322
3. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni
in via telematica mediante il servizio telematico Entratel
si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse:
a) gli iscritti negli albi dei
dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei
consulenti del lavoro;
b) i soggetti iscritti alla data del
30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in
possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o
equipollenti o diploma di ragioneria;
c) le associazioni sindacali di categoria tra
imprenditori indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché
quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
d) i centri di assistenza
fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
e) gli altri incaricati individuati
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.