Azioni a difesa della proprietà e del possesso
Oggetto: problemi sollevati da un condominio in paese di
circa 3000 abitanti
Situazione: una villetta è contigua a
un condominio di 3 piani. Il condominio non ha giardino o altri spazi, ha
l’ingresso agli appartamenti sulla strada comunale. La villetta ha giardino, 2
vialetti d’ingresso muniti di cancello e un terzo accesso secondario. I
vialetti sono privati, proprietario il padrone della villetta. Il proprietario
si è ammalato, è stato assente per 4-5 anni, infine è deceduto nel settembre
2007. Presumo che durante l’assenza del proprietario i
condomini hanno iniziato a stendere i panni lavati dalle loro finestre su un
vialetto di accesso della villa.
Oggi i condomini vogliono:
1)
continuare a stendere i panni sul vialetto
2)
Avere
la chiave del cancello che dà su quel vialetto, per entrarvi e raccogliere
panni e oggetti che possono cadervi dalle finestre.
I proprietari affermano di aver avuto dal defunto
proprietario la chiave di quel cancello, cosa che non mi risulta
e a cui non credo.
A me sembra che la serratura del cancello sia stata
forzata e rotta, quindi bisogna chiuderlo con catena e lucchetto.
I successori, che completeranno le pratiche di successione
in aprile-maggio, non condividono queste richieste perché:
1)
la
visione dei panni stessi è brutta,
2)
la
cessione della chiave può creare una servitù,
3)
Quanto sopra può ostacolare la vendita della villetta con
giardino annesso.
I successori, spesso assenti perché risiedono altrove, potrebbero anche esaminare la possibilità di una vendita del
vialetto al condominio per non avere seccature.
Stando così le cose, quali sono diritti e doveri delle due
parti, e quale la possibile soluzione? Allegrini
Non ci esprimiamo sulla vendita del vialetto, ovviamente
possibile. Va innanzitutto sfatato il timore, in questa situazione, che possa sorgere
una servitù di qualunque genere: le servitù possono derivare dalla legge
(situazioni particolari, come la necessità di raggiungere un terreno circondato
da altre proprietà, con l’unico accesso possibile) oppure da un contratto
scritto che va trascritto nei registri immobiliari. Non è questa la situazione.
L’unico pericolo concreto è quello dell’usucapione ventennale.
Quanto al modo di
difendersi, varia da quanto tempo è passato da quando i vicini hanno cominciato
ad accedere nel vialetto. Entro un anno è possibile e
consigliabile da parte dei proprietari l’azione di reintegrazione del possesso, che ha il vantaggio di avere tempi più brevi
in giudizio (non occorre dimostrare la proprietà, tra l’altro). Passato l’anno,
l’azione di reintegrazione diviene un’arma nelle mani degli altri condomini,
che teoricamente potrebbero chiedere di essere reintegrati anche in un possesso
che detengono senza titolo.
A questo punto in
giudizio sono possibili solo le cosiddette “azioni petitorie”, a tutela della proprietà., che sono elencate negli articoli 948-951 del codice
civile. In particolare l’azione di rivendicazione della proprietà che conviene sia minacciata da una lettera redatta da un avvocato che
minacci anche richieste di risarcimento del danno (per esempio dando prova che
un acquirente non ha voluto comprare la casa perché i vicini entravano nel
vialetto, vi sgocciolavano i panni, eccetera).
Un consiglio: cerchi
di ottenrere dai vicini una dichiarazione scritta in
cui affermano di aver avuto la chiave dal defunto proprietario. Ciò, al
contrario di quanto si sarebbe portati a pensare, è una freccia all’arco dei
proprietari attuali, perché dimostra che era in atto un comodato, una gentile
concessione da parte del vecchio proprietario che gli attuali hanno tutto il
diritto di non voler protrarre più nel tempo. Il comodato, essendo gratuito,
può essere in ogni momento interrotto dal comodante. Una situazione del genere
presenta due vantaggi:
a)
rende
impossibile da parte dei vicini l’eventuale azione di reintegrazione del
possesso, perché inquadra la situazione come una semplice concessione gratuita;
b)
tarpa
le ali a ogni possibile usucapione ventennale, per lo stesso motivo.