Autorizzazioni. La proroga dà tempo
all’organizzazione - Dubbi sui compiti delle Soprintendenze
Paesaggio, il rinvio aiuta i Sindaci
Più
fiato a Comuni e Regioni con il rinvio del vincolo al 30 giugno
Autorizzazione
paesaggistica: rinviato di sei mesi il termine per l’iter definitivo delle
pratiche. E’ infatti
intervenuto all’ultimo momento utile il consueto decreto “milleproroghe”
(il dl 30/12/2008, n. 207) che, nell’articolo 38, ha posticipato dall’1 gennaio
al 30 giugno 2009 il vigente regime transitorio. La dilazione avvantaggia senza
dubbio sia i cittadini che le imprese edili (che ancora per un po’ di tempo si
confronteranno con una burocrazia più leggera), sia
gli enti locali, Regioni e Comuni soprattutto, le prime soprattutto perchè non sempre avevano messo a punto il meccanismo delle
deleghe a Comuni e province e approvato definitivamente i piani paesaggistici,
i secondi perché non avevano ancora adeguato gli strumenti urbanistici ai Piani
e varato le Commissioni paesaggistiche locali, che hanno un ruolo chiave nella
nuova procedura prevista dal decreto legislativo n. 42/2004.
Iter attuale e futuro. Attualmente il rilascio di un’autorizzazione che non
incontri particolari inciampi prevede un tempo massimo di quattro mesi (vedi
tabella) e vede coinvolti, oltre l’interessato, la Regione o l’ente da essa
delegato e la Soprintendenza ai beni paesaggistici. Quest’ultima ha due poteri,
il primo di annullamento dell’autorizzazione
assentita, in caso di contrasto con le prescrizione di tutela del paesaggio, e
l’altro sostitutivo dell’autorità competente se essa è inadempiente nel
rilasciare l’autorizzazione stessa, entro i termini previsti (60 giorni). Da
luglio di quest’anno entreranno invece in scena nuovi attori. Innanzitutto le Commissioni paesaggistiche locali, che hanno
l’obbligo di fornire pareri non vincolanti sulle richieste. A seconda dei casi si può trattare di quelle regionali,
provinciali o comunali: conta l’ente che ha ricevuto la delega regionale per
quel particolare assenso. Poi debutterà un“commissario ad acta”
che erediterà dalla Soprintendenza il potere sostitutivo in caso di inadempienza. La Soprintendenza al paesaggio stessa serba
ancora tale potere solo nel caso in cui la Regione non abbia
delegato ai comuni l’autorizzazione ed è comunque membro di diritto
delle Commissioni paesaggistiche regionali insieme alla Soprintendenza ai beni
archeologici. Con il complicarsi delle procedure, i tempi massimi per ottenere
il via libera a un’opera edile cresceranno di almeno
un mese.
Resta inoltre la
possibilità, prevista sia nel regime transitorio che in quello definitivo, di
sospensione dei termini massimi previsti. Essa è fruibile, seppure per una sola
volta, sia
dall’ente delegato al rilascio delle autorizzazioni, che dalla Soprintendenza.
La sospensione può essere richiesta da entrambi sia per chiedere documentazione
mancante, sia per ottenere documentazione integrativa da allegare all’istanza di autorizzazione. Non solo: gli enti possono
eseguire accertamenti tecnici, anche sul posto.
La sospensione può
allungare di un tempo indefinito l’iter delle pratiche: solo la Soprintendenza,
infatti, ha un periodo massimo di 30 giorni dalla data della comunicazione per
esercitare tale diritto (termine previsto dall’articolo 6-bis del decreto del
Ministro per i beni culturali e ambientali 13 giugno 1994, n. 495).
Ritardi degli enti locali.
Entro il 30 giugno le Regioni dovranno verificare i requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica degli
enti delegati a concedere l’autorizzazione (comuni in primis), che comprendono
anche la dovuta applicazione sul loro territorio del piano paesaggistico
approvato. In mancanza di tale verifica, le deleghe in essere al 30 giugno 2009
decadono e la Regione stessa deve perciò riassumersi in pieno tutti i compiti.
Si tratta di una disposizione, che si rivelerà di difficile applicazione, anche
perché non è ben chiaro chi sia l’ente delegato ai controlli (il Ministero?) e,
soprattutto come possa materialmente esercitarli. Le previsioni dei piani
paesaggistici prevalgono sulle norme difformi contenute negli strumenti
urbanistici comunali che non siano stati adeguati alla
data dell’1 giugno 2008 (termine non prorogato).
Le polemiche sul
nuovo iter riguardano soprattutto lo strapotere delle Soprintendenze (enti con
scarso personale e iter burocratici lunghi). In assenza di piani paesaggistici
che definiscano in modo puntuale i criteri per il
rilascio o il diniego dell'autorizzazione, il parere della Soprintendenza è
infatti vincolante, con quello che è giudicato un eccesso di discrezionalità,
in violazione del principi del decentramento. Infatti
tale parere è soggetto solo alle regole dei singoli vincoli, che spesso non
contengono prescrizioni precise.
Perle regioni e i
comuni che per inefficienza o per
mancanza di strutture o mezzi finanziari non hanno
saputo varare i piani paesaggistici o non hanno potuto adeguarsi ad essi, si
configura perciò un ulteriore periodo transitorio anche dopo il 30 giugno 2009,
in cui le soprintendenze avranno un forte ruolo.
Il regime provvisorio dell’istanza
di autorizzazione
(valido
per i procedimenti non ancora conclusi al 30 giugno 2009)
Iter |
Periodo
massimo |
Eventuale
iter aggiuntivo |
Periodo
massimo |
1) Rilascio dell’autorizzazione
dalla richiesta; Comunicazione alla Soprintendenza delle autorizzazioni
rilasciate e contestuale comunicazione agli interessati |
60 giorni |
Sospensione (una sola volta) del termine per
richiesta di integrazione documentale o di
accertamenti |
La sospensione ha termine alla ricezione
della documentazione o all’effettuazione degli accertamenti |
2) Eventuale annullamento
dell’autorizzazione da parte della Soprintendenza* |
60 giorni |
Pronuncia della Soprintendenza sulla
richiesta dell’interessato di autorizzazione (in
seguito a mancato rispetto del termine previsto nel punto 1). |
60 giorni da richiesta, salvo sospensione (una
sola volta di max 30 giorni) perché è
necessaria altra documentazione o ulteriori
accertamenti * |
Tempo massimo previsto |
120
giorni |
|
Da 120
giorni in su, seconda dei casi |
* Il rilascio dell’autorizzazione è
impugnabile con ricorso al Tar o con ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni ambientaliste
riconosciute e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. La sentenza del Tar
è impugnabile in appello anche da chi non abbia proposto
il ricorso di primo grado, se legittimato.
Fonte: Ufficio Studi
Confappi-Federamministratori
Dal Piemonte alle
Marche le ultime leggi
Alle Commissioni locali un ruolo di forti poteri
La norma più recente
è quella del Piemonte, che con la legge 1 dicembre 2008, n. 32 regola le
deleghe per il rilascio dell’autorizzazione. La competenza resta alla Regione
per infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali di interesse
sovracomunale; nuovi insediamenti produttivi,
direzionali, commerciali con superficie sopra i 10 mila mq, nuovi edifici con
cubatura superiore a 10 mila metri cubi o a 3 mila mq di superficie lorda;
impianti energetici con potenza superiore a mille kW
di picco; linee elettriche ed elettrodotti superiori a 15 chilovolt; tralicci e
ripetitori con altezze superiori a 30 metri; funivie con lunghezza superiore a
500 m; trasformazioni di boschi superiori a 30 mila mq. Negli altri casi
competenti a rilasciare l’autorizzazione sono i comuni.
E’ istituita la
Commissione regionale per il paesaggio con il compito di formulare proposte per
la dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi dell’articolo 136 del
Dlgs 42/2004, di immobili con cospicui caratteri di
bellezza naturale o memoria storica (compresi gli alberi monumentali); ville, i
giardini e i parchi, complessi di edifici, inclusi i centri ed i nuclei storici
e bellezze panoramiche.
Si
impone ai comuni di creare commissioni locali
per il paesaggio che hanno i compiti previsti dal codice del paesaggio, cioè
coadiuvare il Comune con parere obbligatorio sulle compatibilità paesaggistiche
degli interventi. Quindi entra in gioco la
soprintendenza, con il ruolo di vagliare la proposta di rilascio o di diniego
dell'autorizzazione. Alla stessa data della legge la Giunta regionale ha
approvato anche una delibera (la n. 34-10229), che stabilisce le modalità di istituzioni delle commissioni comunali e i
requisiti dei loro componenti.
Si noti che il
Piemonte ha da poco varata un’altra legge (n. 14 del 16-06-2008)
con cui è previsto ogni anno, entro il 31 marzo, un programma di finanziamenti
delle azioni a sostegno del paesaggio da parte delle province, dei comuni,
delle comunità montane, delle comunità collinari, fino al 60% della spesa
ammissibile. Essa aveva inoltre istituito una Commissione a carattere
consultivo e decisionale per un “Premio qualità paesaggistica” che riconoscerà ulteriori incentivi finanziari del 20% ai
progetti.*
Marche. Anche le
Marche, con la legge n. 34 del 27/11/2008 si occupa delle commissioni locali. Esse possono essere costituite dalle
Province e dai Comuni, con le competenze in termini di autorizzazione
assegnate dalla legge regionale n. 34/1992. In particolare alle province sono
delegate le funzioni regionali, nonché quelle comunali
fino alla data di entrata in vigore nei singoli municipi dei piani
regolatori generali adeguati al PPAR. (piano paesistico ambientale regionale)
e, infine, l'adozione dei provvedimenti cautelari per la salvaguardia
dei beni non inclusi negli elenchi delle bellezze naturali.
Campania. Di portata assai ampia la legge
regionale campana n. 13 del 13 ottobre 2008 dedicata al
PTR (piano regionale territoriale), che dettaglia in centinaia di pagine tutta
la pianificazione territoriale regionale e dedica un’apposita
sezione alle linee guida per la pianificazione paesaggistica. Tuttavia questa legge non istituisce le commissioni e non norma la
delega della relativa autorizzazione. A questo proposito bisogna rifarsi
a una vecchissima legge, la n. 6 del 1981 che subdelega ai comuni il relativo“nulla osta” e che si
applica nei limiti in cui non contrasti con il Dlgs n. 42/2004. Una sentenza
del Tar campano (4 ottobre
2007, n. 8944) ha voluto sottolineare che il potere delle Soprintendenze è solo
verificare la legittimità delle autorizzazioni e, senza spingersi al punto di
imporre prescrizioni o suggerire modifiche progettuali, cosa permessa solo ai
comuni.
Lombardia. Risale al 6 agosto
scorso la delibera di giunta Lombarda sui requisiti previsti per le Commissioni
paesistiche locali (modificata però dalla Dgr
1/10/2008, n. 8139).Viene stabilito il termine del
14/11/2008 perché comuni , province, comunità montane e Enti parco comunichino
alla Regione la nomina delle Commissioni (minimo 3 membri per ambiti inferiori
a 15 mila abitanti, minimo 5 negli altri casi). Sono stabiliti i criteri di
congruità, competenza e mancanza di conflitto di interessi
dei membri a completamento di quelli previsti dalla Dgr
15/3/2006, n. 2121.
Sardegna. Infine la Sardegna,
con la legge 4 agosto 2008, n. 13 affronta il problema della delimitazione dei
centri storici. In occasione dell’adeguamento al Piano paesaggistico regionale
dei Piani urbanistici comunali (PUC), i comuni possono avviare un’intesa con
l’Ufficio regionale del piano per giungere ad una nuova perimetrazione
dei centri che non coincidano con quelli delimitati
nella cartografia allegata al Piano paesaggistico. Fino all’approvazione dei
PUC conformi alle prescrizioni del Piano regionale, valgono le regole della
legge regionale n. 28/1998, che in sostanza esclude la
competenza municipale sulle zona “A”, cioè il cuore cittadino, nonché sugli
interventi di ristrutturazione urbanistica.
Le scadenze per gli enti locali
Compito |
Ente
obbligato |
Scadenza |
Istituzione e disciplina del funzionamento
delle commissioni per il paesaggio (Regioni) |
Regioni |
31 dicembre 2006 |
Adeguamento dei vecchi piani regionali alle
previsioni del nuovo Codice del Paesaggio (Regioni)* |
Regioni |
1° maggio 2008 |
Fine del regime transitorio
dell’autorizzazione paesaggistica |
Regioni |
30 giugno 2009 |
Integrazione del contenuto delle
dichiarazioni di notevole interesse pubblico |
Regioni e enti
delegati |
31 dicembre 2009 |
Adeguamento delle pianificazione
territoriale ai piani paesaggistici regionali |
Comuni, città metropolitane, province e enti parco |
2 anni dall’approvazione piano paesaggistico |
*Previsto, in mancanza, potere sostitutivo del
Ministero dei Beni e Attività culturali
Fonte: elaborazione
ufficio Studi Confappi-Federamministratori