Autorizzazioni. La proroga dà tempo all’organizzazione - Dubbi sui compiti delle Soprintendenze

 

Paesaggio, il rinvio aiuta i Sindaci

 

Più fiato a Comuni e Regioni con il rinvio del vincolo al 30 giugno

 

Autorizzazione paesaggistica: rinviato di sei mesi il termine per l’iter definitivo delle pratiche. E’ infatti intervenuto all’ultimo momento utile il consueto decreto “milleproroghe” (il dl 30/12/2008, n. 207) che, nell’articolo 38, ha posticipato dall’1 gennaio al 30 giugno 2009 il vigente regime transitorio. La dilazione avvantaggia senza dubbio sia i cittadini che le imprese edili (che ancora per un po’ di tempo si confronteranno con una burocrazia più leggera), sia gli enti locali, Regioni e Comuni soprattutto, le prime soprattutto perchè non sempre avevano messo a punto il meccanismo delle deleghe a Comuni e province e approvato definitivamente i piani paesaggistici, i secondi perché non avevano ancora adeguato gli strumenti urbanistici ai Piani e varato le Commissioni paesaggistiche locali, che hanno un ruolo chiave nella nuova procedura prevista dal decreto legislativo n. 42/2004.

Iter attuale e futuro. Attualmente il rilascio di un’autorizzazione che non incontri particolari inciampi prevede un tempo massimo di quattro mesi (vedi tabella) e vede coinvolti, oltre l’interessato, la Regione o l’ente da essa delegato e la Soprintendenza ai beni paesaggistici. Quest’ultima ha due poteri, il primo di annullamento dell’autorizzazione assentita, in caso di contrasto con le prescrizione di tutela del paesaggio, e l’altro sostitutivo dell’autorità competente se essa è inadempiente nel rilasciare l’autorizzazione stessa, entro i termini previsti (60 giorni). Da luglio di quest’anno entreranno invece in scena nuovi attori. Innanzitutto le Commissioni paesaggistiche locali, che hanno l’obbligo di fornire pareri non vincolanti sulle richieste. A seconda dei casi si può trattare di quelle regionali, provinciali o comunali: conta l’ente che ha ricevuto la delega regionale per quel particolare assenso. Poi debutterà un“commissario ad acta” che erediterà dalla Soprintendenza il potere sostitutivo in caso di inadempienza. La Soprintendenza al paesaggio stessa serba ancora tale potere solo nel caso in cui la Regione non abbia delegato ai comuni l’autorizzazione ed è comunque membro di diritto delle Commissioni paesaggistiche regionali insieme alla Soprintendenza ai beni archeologici. Con il complicarsi delle procedure, i tempi massimi per ottenere il via libera a un’opera edile cresceranno di almeno un mese.

Resta inoltre la possibilità, prevista sia nel regime transitorio che in quello definitivo, di sospensione dei termini massimi previsti. Essa è fruibile, seppure per una sola volta, sia dall’ente delegato al rilascio delle autorizzazioni, che dalla Soprintendenza. La sospensione può essere richiesta da entrambi sia per chiedere documentazione mancante, sia per ottenere documentazione integrativa da allegare all’istanza di autorizzazione. Non solo: gli enti possono eseguire accertamenti tecnici, anche sul posto.

La sospensione può allungare di un tempo indefinito l’iter delle pratiche: solo la Soprintendenza, infatti, ha un periodo massimo di 30 giorni dalla data della comunicazione per esercitare tale diritto (termine previsto dall’articolo 6-bis del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 13 giugno 1994, n. 495).

Ritardi degli enti locali. Entro il 30 giugno le Regioni dovranno verificare i requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica degli enti delegati a concedere l’autorizzazione (comuni in primis), che comprendono anche la dovuta applicazione sul loro territorio del piano paesaggistico approvato. In mancanza di tale verifica, le deleghe in essere al 30 giugno 2009 decadono e la Regione stessa deve perciò riassumersi in pieno tutti i compiti. Si tratta di una disposizione, che si rivelerà di difficile applicazione, anche perché non è ben chiaro chi sia l’ente delegato ai controlli (il Ministero?) e, soprattutto come possa materialmente esercitarli. Le previsioni dei piani paesaggistici prevalgono sulle norme difformi contenute negli strumenti urbanistici comunali che non siano stati adeguati alla data dell’1 giugno 2008 (termine non prorogato).

Le polemiche sul nuovo iter riguardano soprattutto lo strapotere delle Soprintendenze (enti con scarso personale e iter burocratici lunghi). In assenza di piani paesaggistici che definiscano in modo puntuale i criteri per il rilascio o il diniego dell'autorizzazione, il parere della Soprintendenza è infatti vincolante, con quello che è giudicato un eccesso di discrezionalità, in violazione del principi del decentramento. Infatti tale parere è soggetto solo alle regole dei singoli vincoli, che spesso non contengono prescrizioni precise.

Perle regioni e i comuni  che per inefficienza o per mancanza di strutture o mezzi finanziari non hanno saputo varare i piani paesaggistici o non hanno potuto adeguarsi ad essi, si configura perciò un ulteriore periodo transitorio anche dopo il 30 giugno 2009, in cui le soprintendenze avranno un forte ruolo.

 

 

Il regime provvisorio dell’istanza di autorizzazione

(valido per i procedimenti non ancora conclusi al 30 giugno 2009)

 

Iter

Periodo massimo

Eventuale iter aggiuntivo

Periodo massimo

1) Rilascio dell’autorizzazione dalla richiesta; Comunicazione alla Soprintendenza delle autorizzazioni rilasciate e contestuale comunicazione agli interessati

60 giorni

Sospensione (una sola volta) del termine per richiesta di integrazione documentale o di accertamenti

La sospensione ha termine alla ricezione della documentazione o all’effettuazione degli accertamenti

2) Eventuale annullamento dell’autorizzazione da parte della Soprintendenza*

60 giorni

Pronuncia della Soprintendenza sulla richiesta dell’interessato di autorizzazione (in seguito a mancato rispetto del termine previsto nel punto 1).

60 giorni da richiesta, salvo sospensione (una sola volta di max 30 giorni) perché è necessaria altra documentazione o ulteriori accertamenti *

Tempo massimo previsto

120 giorni

 

Da 120 giorni in su, seconda dei casi

 

 

* Il rilascio dell’autorizzazione è impugnabile con ricorso al Tar o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni ambientaliste riconosciute e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. La sentenza del Tar è impugnabile in appello anche da chi non abbia proposto il ricorso di primo grado, se legittimato.

 

Fonte: Ufficio Studi Confappi-Federamministratori

 

Dal Piemonte alle Marche le ultime leggi

 

Alle Commissioni locali un ruolo di forti poteri

 

La norma più recente è quella del Piemonte, che con la legge 1 dicembre 2008, n. 32 regola le deleghe per il rilascio dell’autorizzazione. La competenza resta alla Regione per infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali di interesse sovracomunale; nuovi insediamenti produttivi, direzionali, commerciali con superficie sopra i 10 mila mq, nuovi edifici con cubatura superiore a 10 mila metri cubi o a 3 mila mq di superficie lorda; impianti energetici con potenza superiore a mille kW di picco; linee elettriche ed elettrodotti superiori a 15 chilovolt; tralicci e ripetitori con altezze superiori a 30 metri; funivie con lunghezza superiore a 500 m; trasformazioni di boschi superiori a 30 mila mq. Negli altri casi competenti a rilasciare l’autorizzazione sono i comuni.

E’ istituita la Commissione regionale per il paesaggio con il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi dell’articolo 136 del Dlgs 42/2004, di immobili con cospicui caratteri di bellezza naturale o memoria storica (compresi gli alberi monumentali); ville, i giardini e i parchi, complessi di edifici, inclusi i centri ed i nuclei storici e bellezze panoramiche.

Si impone ai comuni di creare commissioni locali per il paesaggio che hanno i compiti previsti dal codice del paesaggio, cioè coadiuvare il Comune con parere obbligatorio sulle compatibilità paesaggistiche degli interventi. Quindi entra in gioco la soprintendenza, con il ruolo di vagliare la proposta di rilascio o di diniego dell'autorizzazione. Alla stessa data della legge la Giunta regionale ha approvato anche una delibera (la n. 34-10229), che stabilisce le modalità di istituzioni delle commissioni comunali e i requisiti dei loro componenti.

Si noti che il Piemonte ha da poco varata un’altra legge (n. 14 del 16-06-2008) con cui è previsto ogni anno, entro il 31 marzo, un programma di finanziamenti delle azioni a sostegno del paesaggio da parte delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle comunità collinari, fino al 60% della spesa ammissibile. Essa aveva inoltre istituito una Commissione a carattere consultivo e decisionale per un “Premio qualità paesaggistica” che riconoscerà ulteriori incentivi finanziari del 20% ai progetti.*

Marche. Anche le Marche, con la legge n. 34 del 27/11/2008 si occupa delle commissioni locali. Esse possono essere costituite dalle Province e dai Comuni, con le competenze in termini di autorizzazione assegnate dalla legge regionale n. 34/1992. In particolare alle province sono delegate le funzioni regionali, nonché quelle comunali fino alla data di entrata in vigore nei singoli municipi dei piani regolatori generali adeguati al PPAR. (piano paesistico ambientale regionale) e, infine, l'adozione dei provvedimenti cautelari per la salvaguardia dei beni non inclusi negli elenchi delle bellezze naturali.

Campania. Di portata assai ampia la legge regionale campana n. 13 del 13 ottobre 2008 dedicata al PTR (piano regionale territoriale), che dettaglia in centinaia di pagine tutta la pianificazione territoriale regionale e dedica un’apposita sezione alle linee guida per la pianificazione paesaggistica. Tuttavia questa legge non istituisce le commissioni e non norma la delega della relativa autorizzazione. A questo proposito bisogna rifarsi a una vecchissima legge, la n. 6 del 1981 che subdelega ai comuni il relativo“nulla osta” e che si applica nei limiti in cui non contrasti con il Dlgs n. 42/2004. Una sentenza del Tar campano (4 ottobre 2007, n. 8944) ha voluto sottolineare che il potere delle Soprintendenze è solo verificare la legittimità delle autorizzazioni e, senza spingersi al punto di imporre prescrizioni o suggerire modifiche progettuali, cosa permessa solo ai comuni.

Lombardia. Risale al 6 agosto scorso la delibera di giunta Lombarda sui requisiti previsti per le Commissioni paesistiche locali (modificata però dalla Dgr 1/10/2008, n. 8139).Viene stabilito il termine del 14/11/2008 perché comuni , province, comunità montane e Enti parco comunichino alla Regione la nomina delle Commissioni (minimo 3 membri per ambiti inferiori a 15 mila abitanti, minimo 5 negli altri casi). Sono stabiliti i criteri di congruità, competenza e mancanza di conflitto di interessi dei membri a completamento di quelli previsti dalla Dgr 15/3/2006, n. 2121.

Sardegna. Infine la Sardegna, con la legge 4 agosto 2008, n. 13 affronta il problema della delimitazione dei centri storici. In occasione dell’adeguamento al Piano paesaggistico regionale dei Piani urbanistici comunali (PUC), i comuni possono avviare un’intesa con l’Ufficio regionale del piano per giungere ad una nuova perimetrazione dei centri che non coincidano con quelli delimitati nella cartografia allegata al Piano paesaggistico. Fino all’approvazione dei PUC conformi alle prescrizioni del Piano regionale, valgono le regole della legge regionale n. 28/1998, che in sostanza esclude la competenza municipale sulle zona “A”, cioè il cuore cittadino, nonché sugli interventi di ristrutturazione urbanistica.

 

 

 

Le scadenze per gli enti locali

 

 

Compito

Ente obbligato

Scadenza

Istituzione e disciplina del funzionamento delle commissioni per il paesaggio (Regioni)

Regioni

31 dicembre 2006

Adeguamento dei vecchi piani regionali alle previsioni del nuovo Codice del Paesaggio (Regioni)*

Regioni

1° maggio 2008

Fine del regime transitorio dell’autorizzazione paesaggistica

Regioni

30 giugno 2009

Integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico

Regioni e enti delegati

31 dicembre 2009

Adeguamento delle pianificazione territoriale ai piani paesaggistici regionali

Comuni, città metropolitane, province e enti parco

2 anni dall’approvazione piano paesaggistico

 

*Previsto, in mancanza, potere sostitutivo del Ministero dei Beni e Attività culturali

 

Fonte: elaborazione ufficio Studi Confappi-Federamministratori