Rendite catastali, aumenti in due mosse
Netto aumento di imposte, per almeno due milioni di immobili. E’ questo
l’effetto dei previsti incrementi delle rendite catastali, che sono la base per
il calcolo dei tributi sulla casa, primi tra tutti l’Ici
(l’imposta comunale sugli immobili) e l’Irpef
(l’imposta sui redditi), ma che hanno anche effetti indiretti sulle imposte di
trasferimento (compravendite, successioni e donazioni).
La cifra di due milioni
è una stima (per difetto) dell’Agenzia del Territorio, quella che per
intenderci gestisce il Catasto nonché tutta la
burocrazia e la fiscalità immobiliare: ma in realtà la decisione dell’incremento
dipenderà da ciascuno degli 8.100 comuni italiani.
I criteri base per l’aumento, che toccherà comunque solo una parte degli immobili italiani, sono
dettati dalla Finanziaria 2005 (legge n. 311 del 2004) ai commi 335-339
dell’articolo 1. Tuttavia, per capirci
qualcosa, si è dovuto attendere un
decreto dell’Agenzia del Territorio (determinazione 16 febbraio 2005), nonché due circolari-fiume,
entrambe in data 1 agosto 2005, la n. 9
e la n. 10.
Quando scatta l’aumento delle rendite
Il cambio della base
per le imposte immobiliari è possibile in due casi:
1)
Quando, dopo opere
edili di una certa importanza, il comune si accorge che non è stata presentata
una denuncia di nuovo accatastamento, con valori fiscali maggiori.
Oppure in seguito a mutamenti di uso (per esempio da
abitazione ad ufficio);
2)
Quando in seguito a verifich,e ci si accorge che la rendita dell’immobile è sottovalutata
rispetto alla media dei valori fiscali in una certa zona, per immobili simili.
Aumento per opere edili e cambi d’uso
E’ un paradosso: chi
esegue importanti lavori in casa, oltre agli esborsi necessari per le ditte
edili (sulle cui fatture, tra l’altro, occorre pagare l’Iva), deve mettere in
conto che alla loro fine dovrà versare più tributi, per sempre,. La rendita
catastale è infatti basata sulle caratteristiche
dell’immobile. Se esso cresce di valore di mercato in
seguito agli interventi, assume anche
più valore anche per gli uffici fiscali dello Stato e del Comune.
Sotto tiro sono innanzitutto
gli ampliamenti. Non
solo la costruzione di nuovi fabbricati ma anche l’incorporazione di
soffitte divenute abitabili o la rivalutazione di seminterrati e interrati,
trasformati in “cantinette” dove ricevere gli amici o
giocare a biliardo. Conta un po’ meno (ma ha .lo stesso
importanza) l’introduzione di
nuovi impianti, la sostituzione di finestre con serramenti di pregio, la
creazione di doppi bagni. Perfino certe opere affrontate in condominio possono
avere il loro peso: per esempio la costruzione di un
ascensore in uno stabile che ne era privo può perfino portare al
passaggio dell’intero palazzo da “edificio ultrapopolare” a edificio di medio
valore, e quindi al cambiamento della categoria catastale con un forte balzo in
su dei valori fiscali.
Non è una novità che,
per legge, tutte queste opere andavano denunciate in Catasto .
In particolare, il tecnico incaricato dal proprietario di casa avrebbe dovuto
chiedere un nuovo “classamento”, e cioè un incremento
dei valori fiscali.
Le nuove norme si
limitano quindi a riconfermare degli obblighi che già esistevano. Tuttavia il
comma 558 della Finanziaria 2005 colpisce con una nuova sanzione (516 euro) i professionisti
che dopo aver attestato la fine dei lavori edili (con il loro collaudo) non
consegnino ai nuovi “sportelli unici dell’edilizia” anche la ricevuta della
variazione catastale richiesta. Quindi solo chi esegue
lavori “in nero” può scamparla, naturalmente a suo rischio e pericolo.
L’aumento delle rendite
colpisce anche i cambi d’uso (per esempio il magazzino trasformato in negozio,
la cantina divenuta box auto). A questo
proposito vale la pena ricordare che la grande
maggioranza di uffici in palazzi condominiali esistente in Italia è ancora classificata come abitazione in
Catasto. Se si identificassero tutti gli “evasori”
esistente, lo Stato incasserebbe molto denaro liquido.
Rendita sottovalutata.
Capita, soprattutto nei
centri storici delle città, ma anche altrove, che immobili d’epoca, talvolta
perfino di grande pregio, siano stimati troppo poco
dal Fisco, perlomeno in rapporto a case simili della stessa zona. Questo
soprattutto perché hanno rendite catastali “vecchie”, attribuite magari nel
lontano 1939 con criteri molto più morbidi di quelli
in uso adesso. Inoltre in certi centri storici edifici un tempo
semi-abbandonati (quando, negli Anni ’50 e ’60 si puntava sulla casa nuova)
sono stati nel frattempo messi a posto, e valgono
molto di più.
Per ovviare a questa
disuguaglianza, la Finanziaria 2005 ha stabilito che, dietro
richiesta dei singoli comuni indirizzata
all’Agenzia del Territorio, sia possibile rivedere le rendite di questi
immobili.
La loro identificazione
è compito dell’Agenzia.
Ecco
come si procederà. Prima di tutto si confronterà il valore
di mercato di quel singolo immobile con il suo valore catastale. Poi si verificherà, in quella particolare “microzona”, qual è il
rapporto tra il valore di mercato medio
e il valore catastale medio degli immobili di un certo tipo (signorili,
medi, popolari, eccetera). Ricordiamo che ,
soprattutto per le abitazioni, il valore di mercato è notevolmente superiore a
quello catastale (il doppio o anche il triplo).. Infine si metteranno a
paragone i due confronti: se c’è uno scostamento di più del 35% si modificherà
la rendita.
Un esempio chiarirà le
idee a chi ha le ha, giustamente, confuse. Supponiamo
per semplicità che un immobile abbia un valore di
mercato di 300 mila euro, e un valore per il Fisco di 100.000 euro. Se ne
deduce che il valore di mercato è del 200% in più. Facciamo lo stesso paragone
tra tutti gli immobili della stessa zona e supponiamo che abbiano in media un
valore di mercato di 200 mila euro e un valore
fiscale di 100 mila euro. In questo caso il valore di mercato è “solo”
del 100% in più. Quindi
quell’immobile ha uno scostamento dal valore di
mercato del 200%, mentre la media è del 100%. E’ pertanto superata,
abbondantemente, la soglia del 35% di differenza tra le due cifre. Se, invece
lo scostamento di quell’immobile fosse solo del 130% , anziché del 100%, non si toccherebbe la soglia del 35% in
più (130%-100%= 30%) e non sarebbe possibile la modifica della rendita.
Ma
dove si pescano tutte queste cifre (valore di mercato, valore di mercato medio
della zona, eccetera?). Negli archivi informatici dell’Agenzia del territorio
che, sorpresa, contengono una stima di valore a tutti
gli immobili italiani, di qualunque tipo se in qualsiasi comune e zona siano,
oltre a possedere tutti i dati dei loro valori fiscali e poterli quindi
elaborare.
Va infine detto che il
sistema del confronto potrà essere in moto solo se nel comune sono state
identificate almeno tre microzone di valori. Pertanto questo metodo si
utilizzerà solo nei comuni di grandezza media o grande e ne saranno esclusi i
centri minori. Va infine aggiunto che, raramente, può capitare che il valore
fiscale di un immobile non sia sottovalutato ma sopravvalutato rispetto agli
altri. In questo caso la rendita potrà anche essere abbassata.
Procedura di comunicazione dell’aumento
Quando
la rendita catastale è giudicata errata, o inesistente, il primo passo della
burocrazia non è, come si potrebbe pensare,
ricalcolarla, ma imporre al contribuente di
farlo lui. La richiesta verrà inviata a mezzo di
lettera, notificata al contribuente. In
sostanza si impone al contribuente di incaricare un
professionista (geometra, architetto, ingegnere) che utilizzerà per
l’identificazione della nuova rendita un programma di software fornito
dall’Agenzia del Territorio, detto “procedura Docfa”
(Docte per i terreni).
Il programma consiste
in più schermate da compilare al computer.
A parte l’indicazione dei dati amministrativi (per esempio proprietario,
codice fiscale, identificazione catastale della casa), si tratterà
essenzialmente di barrare certe caselle e di inserire dei numeri. In tal modo
si descriveranno minutamente le caratteristiche dell’immobile (tipo di
struttura, dotazione di impianti e servizi, ampiezza
in metri quadrati dei locali e degli accessori, come ad esempio balconi e
cantine, livello delle finiture eccetera) . Una volta terminata la compilazione il programma calcolerà automaticamente la
rendita catastale, attribuendo anche una “categoria” e una “classe” di
riferimento.. Tale rendita è considerata “provvisoria”, ma diverrà definitiva
se l’agenzia del Territorio non la impugnerà entro un anno. Se l’impugnazione
c’è, a essere responsabile della correttezza dei dati
inseriti è soprattutto il professionista che li ha certificati.
Se
il contribuente, entro 90 giorni dalla richiesta, non invia la denuncia, si può
procedere d’ufficio. Gli uffici del Territorio inseriranno loro i dati nel
programma e calcoleranno loro la rendita, attribuendo come ovvio il costo di questa operazione al contribuente stesso (oltre ad eventuali
interessi di mora, arretrati e sanzioni, varianti queste ultime da 258 a 2.066
euro).
Anche questo avviso dovrà essere notificato al contribuente,
informandolo sulla possibilità di presentare ricorso, altrimenti non ha
effetti.
Come difendersi
E’ una brutta sorpresa,
vedersi aumentate imposte e tasse da pagare su un immobile, perché è stata
aumentato il valore base su cui calcolarle, cioè la
rendita catastale. Prima di ribellarsi contro la batosta occorre però essere
cauti, valutando se esiste la possibilità di averla
vinta.
Occorre innanzitutto
verificare se è stata chiesta la rettifica delle
rendita per opere edili eseguite nell’immobile. Nel caso in cui tali opere
siano da considerarsi di manutenzione ordinaria o comunque
ad essa assimilabile (per esempio sostituzione dei pavimenti, dei serramenti o
dei sanitari con altri di simile tipo), è probabile che l’Agenzia abbia fatto
un errore. Gli sbagli sono all’ordine del giorno, anche perché in molti comuni
è obbligatorio presentare una dichiarazione di inizio
attività per opere di manutenzione straordinaria anche qualora si modifichi
l’esterno dell’edificio colorandolo con una pittura diversa oppure si
sostituiscano i serramenti con altri di materiale o colore differente. Si tratta i ogni caso di lavori che non modificano
il “valore” dell’immobile.
In tal caso è
caldamente consigliabile presentare in Catasto un’istanza
di rettifica: un semplice foglio di carta, privo di bolli, in cui si spiega la
situazione, ai sensi delle norme sull’autotutela del
contribuente, allegando i documenti del caso. Gli Uffici hanno la possibilità
di “correggersi”, ritirando la richiesta di denuncia. Questa comunicazione è
senz’altro utile, ma non sufficiente. Se gli Uffici non rispondono all’istanza, bisogna comunque presentare ricorso.
Viceversa in due casi
l’istanza può essere comunque presentata, ma è
raramente utile:
a)
quando
effettivamente bisognava presentare la denuncia di variazione, ma non lo si è
fatto, e si vogliono contestare i calcoli fatti dall’Ufficio; .
b)
Quando
si è presentata la denuncia, ma essa è stata, ingiustamente, impugnata dall’Ufficio;.
Ovviamente è assurdo
che il contribuente ricorra contro l’incremento della rendita, se quest’ultimo è stato calcolato, tramite il programma Docfa, da un professionista che lui stesso ha incaricato,..
Il ricorso va
presentato presso la Commissione Tributaria provinciale (che ha sede, in
genere, nei capoluoghi di provincia), entro e non oltre 60 giorni da quando è
stata notificata la nuova rendita o l’impugnazione di quella proposta. Il costo
del ricorso è abbastanza basso, ma può crescere molto se ci si vuole fare assistere da un professionista (come
capita quasi sempre).
Effetti della nuova rendita
Quando
la nuova rendita diviene effettiva? Dipende dal perché è stata cambiata. Se la
modifica è dovuta al livellamento dei valori nelle
microzone, la nuova rendita scatta dalla data della sua notifica al
contribuente. Perciò non ha valore retroattivo.
Viceversa se
l’incremento è dovuto a variazioni edilizie, i casi
sono due. Se nella notifica è riportata la data del
mancato riaccatastamento, la nuova rendita vale dal
primo gennaio dell’anno successivo a questa data. Se
invece non è riportata la data, vale sempre dal primo gennaio, ma dell’anno
successivo alla data della notifica. Meglio fare due esempio.
Supponiamo che la notifica parli di lavori ultimati nel corso del 1999 : allora la nuova rendita avrà valore dall’1 gennaio 2000.
Di conseguenza il Comune potrà chiedere gli arretrati non riscossi da questa
data dell’imposta comunale sugli immobili, più gli interessi e le sanzioni. Lo
stesso potrà fare il Fisco, per quanto riguarda gli arretrati Irpef (l’imposta da versare al momento della dichiarazione
dei redditi). Invece se la notifica non porta data di fine
lavori, e arriva nel corso del 2005, la nuova rendita varrà dal 2006 in
poi.
Glossario
Categoria catastale. Suddivisione per
categoria del tipo di immobile (per esempio A/2
abitazione signorile, A/7 villino a schiera, C/6 box auto.
Classe catastale. Ulteriore
suddivisione della categoria. Per esempio A/3 (abitazione media) di classe 1,
oppure di classe 5. Quanto più il numero di classe è
alto, tanto più l’immobile è di pregio.
Consistenza catastale. E’ l’ampiezza della singola unità
immobiliare. Per abitazioni e uffici è espressa in
vani catastali (che sono diversi da quelli “normali”). Per gli altri immobili,
in metri quadrati.
Tariffa catastale. E’ una cifra che
esprime, in denaro, il valore di un vano di immobile
(abitazioni e uffici) o di un metro quadrato (altri immobili).
Rendita catastale. E
un valore base per il calcolo di quasi tutti i tributi immobiliari. Si
calcola moltiplicando la tariffe catastale per la
consistenza.
Valore catastale. Ai fini dell’Ici (imposta comunale degli immobili), corrisponde alla
rendita catastale moltiplicata per 100 (abitazioni), per 50 (uffici) o per 34
(negozi).
Microzona. Ripartizione
geografica di un comune che identifica una zona in cui gli immobili hanno
valori di mercato simili.
Sportello unico dell’edilizia.
Ufficio comunale che cura tutti i
rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove occorra, le altre
amministrazioni tenute a pronunciarsi rispetto a un
intervento edilizio per cui è stato chiesto un
permesso o una denuncia di inizio attività