Comprare
un'immobile all'asta giudiziaria
Una fetta
di mercato immobiliare in rapidissima (e fatale) crescita. Stiamo parlando
delle offerte di immobili alle aste giudiziarie, costantemente
alimentate sia dalle difficoltà di molte famiglie a pagare la rata del mutuo sia
dall’incremento dei fallimenti di imprese e società. Una rapida stima sui dati della
Banca d’Italia (quasi 113 miliardi di euro a ottobre
2007 di sofferenze bancarie, con un incremento dell’8,45% rispetto allo stesso mese
dell’anno precedente)permette di ipotizzare un flusso di almeno100mila immobili
da aggiudicare nelle aule dei Tribunali o presso i professionisti che sostituiscono
il giudice.
Questa
l’offerta. Ma anche la domanda è in vorticosa crescita: il boom dei prezzi
immobiliari degli scorsi anni, ora in lieve declino, rende sempre più appetibile
l’immobile all’asta, che garantisce uno sconto sui valori del
mercato“tradizionale” del 20% in media (contribuendo, tra l’altro, a calmierare
le quotazioni delle case)..
Con Internet è più facile
La più
grande novità portata al meccanismo delle vendite
all’asta dalla legge di riforma è stato rendere obbligatoria la pubblicazione
degli avvisi di vendita su siti Internet (autorizzati ai sensi del Dm Giustizia
31/10/2006), comprensiva di “tutti i dati che possono interessare il pubblico”,
tra cui ci devono comunque essere l’ordinanza del giudice e la perizia di
stima. Talora nei siti internet sono previsti altri allegati, come foto e
piantine degli immobili. La pubblicazione deve avvenire almeno 45 giorni prima
del termine per la presentazione delle offerte o comunque
della data dell'incanto.
Ancor
prima delle modifiche legislative, Internet era
divenuto già il mezzo principe per vendere all’asta, sia per la sua facilità di
consultazione che per il fatto che è l’unico mezzo pratico per mettere a
disposizione del cittadino le preziose informazioni necessarie, impubblicabili
altrove.
Restano
obbligatorie per legge anche altre forme di pubblicità assai meno complete
(affissione per tre giorni nell'albo dell'ufficio giudiziario, quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione).
Informarsi
sull’immobile
Logico che prima di acquistare un immobile, operazione
molto costosa, si voglia saperne il più possibile. In questo senso l’acquisto all’asta offre in media più
garanzie di quello effettuato nel normale mercato immobiliare.
Nel
mercato tradizionale il mezzo principe restano i
cartelli o gli annunci, su stampa e internet (in quest’ultimo caso spesso con
qualche informazione in più, soprattutto delle foto). Non sempre il
proprietario o l’agenzia dichiarano il prezzo
richiesto. Per approfondire l’indagine ci si reca poi a visitare il fabbricato.
Le altre informazioni utili (presenza di ipoteche o
vincoli, situazione di conservazione delle strutture e degli impianti) sono le
più difficili da reperire.
In
quello delle aste giudiziarie il breve annuncio è sostituito dall’”avviso di
vendita” (che specifica sempre il prezzo base), c’è poi l’“ordinanza di vendita”
che approfondisce tra l’altro anche le condizioni economiche e infine la
perizia,, in cui è spiegato il perché del prezzo,
anche rapportato alla situazione di manutenzione dell’immobile stesso, nonché
si dovrebbero evidenziare le principali magagne. Il rischio-ipoteca è
inesistente, perché l’immobile viene trasferito senza
di essa.
L’ordinanza di vendita
L’ordinanza
di vendita può contenere altre condizioni, stabilite dal giudice. Esso comunque predeterminerà, a pena di nullità:
1. l'identificazione e la descrizione
dell'immobile;
2. il prezzo di partenza;
3. il luogo e l'orario dell'asta;
4. quanto tempo deve passare tra la pubblicità data all'asta e il suo
svolgimento;
5. di quant'è la cauzione e il deposito per le spese di
svolgimento. Come e
quando debbono essere depositati;
6. di quale soma occorre aumentare le offerte al
rialzo;
7. le modalità e il
termine per pagare il prezzo (massimo, 60 giorni dall'aggiudicazione).
La perizia
Il
giudice, per valutare quale prezzo base stabilire per l'immobile, deve farlo
stimare da un perito.
La
perizia è un documento prezioso, non solo perché contiene praticamente
tutti i dati descrittivi (identificazione catastale, planimetria, condizioni di
manutenzione, eccetera), ma anche perché include le principali
"magagne" rilevate dall'esperto.
Deve
per esempio essere chiaramente specificato se l'immobile è libero, occupato dal
proprietario o locato. Si può inoltre fare rilevare eventuali problemi di abusivismo edilizio, condoni richiesti e liti giudiziarie
in corso. Infine, il bene è stimato facendo preciso riferimento alle condizioni
del mercato immobiliare locale.
La
perizia è disponibile per la consultazione presso la cancelleria del tribunale
o presso lo studio del professionista incaricato. Tuttavia,
se l'immobile è adeguatamente pubblicizzato su Internet, può essere consultata
anche on-line, insieme all’ordinanza di vendita e all'avviso d'asta.
Detti
ciò, occorre comunque cautela. Il primo problema è che
le perizie possono essere “datate”, cioè redatte anni
ed anni prima che l’immobile vada all’asta. Per esempio, le sue condizioni di
manutenzione possono essersi deteriorate, i locali possono essere stati
occupati abusivamente, eccetera. Solo i giudici più scrupolosi o i tribunali
con più dotazioni finanziarie chiedono l’aggiornamento delle perizie. Il
secondo problema è che vi sono redattori abili e altri trascurati. Talora il
perito non controlla con efficienza l’esistenza di contratti di locazione o comodato,
non si informa sui debiti contratti con il condominio,
non si accorge di vincoli o servitù in atto. In definitiva va valutata sia
l’accuratezza che la data di questo documento.
La visita alla casa
Era
fino a poco fa il principale “buco nero” dell’acquisto all’asta giudiziaria: la
visita dei locali era pressoché impossibile anche perché quasi
sempre ad esserne nominato “custode” era lo stesso debitore-proprietario
che continuava ad occuparla (o un suo inquilino), persone che evidentemente
avevano tutto l’interesse a mettere i bastoni tra le ruote al candidato
acquirente.
Ora le
cose sono un po’ cambiate. La riforma delle procedure ha reso possibile al
giudice sostituire nel ruolo di custode un professionista. Ciò, è vero, ha
fatto elevare un po’ i prezzi d’asta (per il suo onorario), ma in compenso ha
reso più semplice la visitabilità oltre ad avere svariati altri vantaggi. Il
custode infatti si dovrebbe assumere i compiti della
gestione ed eventualmente quelli della valorizzazione del fabbricato, impedendo
che, come troppo spesso è accaduto in passato, cada in rovina o sia
danneggiatola vandali. E’ il giudice stesso che può decidere “con provvedimento
non impugnabile” la liberazione dei locali sin da dopo il pignoramento,
guadagnando così tempo prezioso nelle procedure e contribuendo a rivalutare il
prezzo dell’immobile posto all’asta. Inoltre, se il giudice autorizza il
custode con provvedimento, fa capo a lui il compito di eseguire lo sfratto
degli immobili occupati, con o senza titolo, sostituendosi all’ufficiale
giudiziario. In tal caso, il custode continua ad eseguire tale funzione anche
dopo la pronuncia del decreto di trasferimento. Ovviamente, se i locali risultano locati con regolare contratto registrato prima del
pignoramento, occorrerà attendere la sua scadenza (a meno che il conduttore non
sia moroso e si rifiuti di saldare i suoi debiti). L’esistenza o meno del
custode (e il modo per rintracciarlo), sono in genere
pubblicati sulla scheda dedicata nel sito Internet.
Sarebbe
comunque interessante riscontrare quanto il nuovo
ruolo del custode, anche in sostituzione dell’ufficiale giudiziario, sia
recepito dai Tribunali e quanto invece, al di là dei buoni propositi di legge,
le cose filino come prima.
Come
si fa
Le
aste giudiziarie hanno due tipi di meccanismi: la vendita senza incanto e con
incanto. La prima è stata privilegiata dalla legge 28
dicembre 2005, n. 263 e dalla più recente legge 24 febbraio 2006, n. 52 ed è
divenuta la più diffusa. E’ infatti quella adottata se
non vi sono opposizioni dei creditori o se su di esse si raggiunge un accordo.
Solo nel caso in cui l’asta senza incanto non ottenga
risultati, si potrà procedere alla vendita con incanto.
Attenzione:
le vendite giudiziarie “vecchie” possono essere ancora regolate dalle procedure
antecedenti la legge n. 263/2005, di cui non facciamo cenno in questa guida. In
tal caso la vendita con incanto è più probabile.
La vendita senza incanto
I
lunghi tempi dell'iter delle vendite all'incanto e l'intenzione di evitare
trucchi o turbative sul loro funzionamento hanno fatto
sì che la vendita senza incanto sia divenuta l’opzione principale.
. Il
suo meccanismo è assai semplice: consiste in un offerta
in busta chiusa di importo maggiore o uguale al prezzo base stabilito nell'ordinanza
di vendita. L’offerta va depositata presso la Cancelleria del Tribunale o, più
spesso, presso lo studio del notaio, avvocato o commercialista delegato al suo
posto dal Giudice.
Le
buste vengono aperte nell’udienza fissata per l’esame
delle offerte alla presenza dei vari offerenti. Se
l'offerta fatta supera di un quinto il valore indicato nell'ordinanza, ed è
unica, l'immobile viene senz'altro aggiudicato. Se non lo supera, il Giudice o
il professionista che lo sostituisce è tenuto a sondare le opinioni del creditori: se anche uno solo di loro non è d'accordo,
viene respinta.
Se, infine, vi
sono più offerte, non vince automaticamente la più alta. Il giudice dovrà al
contrario bandire un'altra gara, con prezzo base pari a quello dell’offerta più
elevata a cui parteciperanno però solo i candidati all'acquisto originali. Se
la gara non può avere luogo per mancanza di adesioni
degli offerenti, il giudice può a sua scelta disporre la vendita a favore del
maggiore offerente oppure ordinare l'incanto.
Condizioni per partecipare
La
domanda di partecipazione (con bollo di 14,62 euro) devono
essere presentate entro il termine prefissato (da un minimo di 90 a un massimi
di 120 giorni dall’ultima udienza tra le parti) e deve contenere, oltre a
quanto stabilito nell’ordinanza di vendita:
1. le generalità del candidato acquirente,
compresa residenza e il domicilio eletto. E' bene che quest'ultimo sia nella
circoscrizione in cui agisce il Tribunale, magari presso un professionista o un
parente, altrimenti ogni comunicazione verrà depositata
presso la Cancelleria del Tribunale e andrà qui richiesta.
2. l'identificazione dell'immobile;
3. la somma offerta e le modalità
di pagamento;
4. ogni altro elemento utile.
Va
versata anche una cauzione (in genere sotto forma di assegno
circolare, che va messo all’interno della busta ), pari in genere al decimo
della somma offerta e secondo modalità simili a quelle per l'asta con incanto.
Con la
legge n. 263/2005, si sono stabiliti i limitati casi in cui esse possono essere
revocate (quando sono trascorsi 120 giorni dalla presentazione, senza
accoglimento, oltre nei casi in cui si proceda all’incanto o alla gara tra gli
offerenti).
La vendita con incanto
Per
partecipare a un’asta con incanto occorre dichiararlo
secondo le modalità previste dall’ordinanza di vendita e versare la cauzione
prevista, che è pari al massimo a un decimo del prezzo base, sempre con i tempi
e i modi decisi dal provvedimento. Se il candidato acquirente non va all’asta
“senza documentato e giustificato motivo”, perde un decimo
della cauzione stessa. Ovviamente la cauzione viene
integralmente restituita se non ci si aggiudica l'immobile.
Consiste
in una gara che può avvenire:
• davanti al giudice, in pubblica udienza;
• oppure davanti a un
professionista (notaio, avvocato o commercialista) da lui delegato, in genere
nel suo studio.
Il
prezzo base dell'immobile è predeterminato. Ciascuna delle offerte è in
crescita rispetto al prezzo base, con un aumento anch'esso prefissato.
L'offerta impegna chi la fa, che dovrà pagare se vince l'asta. Trascorsi tre
minuti dall'ultima offerta, senza che ne segua un'altra
superiore, l'immobile è aggiudicato all'ultimo migliore offerente.
In
diritto all'aggiudicazione definitiva dell'immobile matura però dopo 10 giorni
lavorativi dall'asta.
Infatti nel
corso di questo periodo è possibile che si perda. Accade quando scatta il
cosiddetto "aumento del quinto".
Se
l’asta è deserta, cioè nessuno partecipa, è il giudice
ha decidere. Può, ad esempio, stabilire un nuovo incanto a
un prezzo inferiore di un quarto (non più, come in passato, a un quinto)
rispetto a quello precedente oppure stabilire l’amministrazione giudiziaria del
bene. Secondo alcune interpretazioni, potrebbe anche ritornare al meccanismo
della vendita senza incanto.
E'
evidente che l'abbattimento del prezzo in seguito ad asta deserta si può
rivelare un buon affare sia per l'acquirente in buona fede, sia per certi
operatori che si mettano d'accordo a disertare in massa la prima asta, in attesa del calo dei valori. Qui vale il motto "cane
non mangia cane", nel senso che in passato vi sono
stati immobiliaristi che si spartivano le aste,
attenti a non farsi concorrenza e a giungere comunque oltre la prima
convocazione, per sfruttare i ribassi.
Oggi
il principale nemico della cosiddetta "mafia delle aste" è la
pubblicità, cioè l'accessibilità in tempo utile delle
offerte sugli immobili da parte di tutti, in particolare su Internet: quando
cresce la concorrenza degli acquirenti diviene più difficile manovrare le aste
con accordi sotto banco
L'aumento del quinto
Consiste
in una offerta di acquisto da farsi entro 10 giorni
dalla conclusione dell'asta, che propone un prezzo superiore di almeno un
quinto a quello raggiunto nell'asta stessa (articolo 584 del codice di
procedura civile). Tale offerta deve contenere una dichiarazione scritta in cui
si specifica il prezzo, i tempi e i modi di pagamento e ogni altro elemento
utile richiesto per valutare l'offerta stessa. L'offerta va presentata alla
cancelleria del giudice o al professionista da lui delegato, nel posto da lui
indicato e con essa va versata anche una cauzione
doppia rispetto a quella prevista dal provvedimento del giudice.
Si indice
allora una nuova gara a cui partecipano tutti quelli che erano presenti
all’asta precedente (quindi non solo chi ha avuto l’aggiudicazione
provvisoria), oltre naturalmente a chi ha fatto l’offerta al rialzo. Chi vuole
esserci, deve versare però anch’egli il doppio della cauzione. Gli offerenti in aumento che non partecipassero alla gara perdono
completamente la cauzione stessa. Se nessuno di essi
partecipa, l’immobile diviene di chi ha ottenuto l’aggiudicazione provvisoria..
Il
meccanismo del rialzo del quinto è stato sfruttato in passato da truffatori
anche come arma impropria, anzi penalmente illecita, per ottenere tangenti
sulla vendita. Il messaggio dato agli acquirenti suona come: "o mi paghi, o ti porto via l'immobile". Il codice
penale (articoli 353-354 c.p.) punisce espressamente questo tipo di minacce
che, grazie ai nuovi meccanismi di legge, sono divenute abbastanza rare.
Il decreto di trasferimento
L'immobile
viene aggiudicato con decreto del giudice, solo dopo
che il prezzo è stato interamente saldato (per legge, al massimo dopo 60 giorni
dall'aggiudicazione finale). Nel decreto saranno contenuti l'ordine di
cancellare pignoramenti e ipoteche e il riconoscimento di eventuali
concordati nel frattempo intervenuti tra l'acquirente e il creditore che
incassa i proventi dell'asta.
Il
decreto può essere impugnato da chi sia andato in
giudizio per l'accertamento di chi sia la proprietà dell'immobile.
Vendite
immobiliari giudiziarie e tradizionali a confronto
Dei
vantaggi delle vendite con e senza incanto abbiamo già parlato (prezzo ridotto,
maggiori informazioni, nessuna ipoteca). Ed abbiamo accennato anche a certi punti deboli (perizie
vecchie o poco dettagliate).
Vi
sono però altri punti deboli. Non sempre è possibile visitare l'immobile,esso è spesso occupato e c’è la necessità di disporre di
denaro liquido. Le foto e le piantine allegate alla
documentazione Internet sono rare e, quando esistono, sono spesso insufficienti
(mentre ormai, nelle offerte immobiliari via Internet, stanno divenendo la
norma).
Infine
va tenuto conto che se l’immobile ha un prezzo-base davvero interessante, è
abbastanza difficile aggiudicarselo a quel prezzo: i concorrenti non mancano e
se non si è disposti ad offrire di più, si rischia solo di perder tempo.
I rischi
I
rischi dell'acquisto all'asta esistono, ma sono complessivamente minori di
quelli tipici di una compravendita tradizionale.
Può
accadere che un'ipoteca sia iscritta dopo il pignoramento, nel qual caso la
cancellazione d'ufficio del Giudice non è operante. Sull'immobile possono
esistere cause in corso o abusi edilizi non rilevati ed è comune che si debba
al condominio le rate di spese non pagate per l’anno di rendiconto in corso e
per quello precedente (art. 63 disposizioni di
attuazione del codice civile).
Complessivamente,
però, la storia dell'immobile viene fotografata dall’ ordinanza
di vendita e dalla perizia in maniera accurata. Viceversa chi firma un normale
compromesso d’acquisto immobiliare si trova a disporre
di un ventaglio di informazioni molto più limitato. Non solo: le indagini che deve per legge svolgere il notaio al rogito sono spesso meno
approfondite di quelle imposte dalle norme e dalla consuetudine in caso di asta
giudiziaria.
Il nodo della liquidità
A
rendere meno appetibili le vendite giudiziarie rispetto a quelle tradizionali sta il fatto che l'acquirente deve disporre in poco tempo di
molto denaro liquido, per il versamento della cauzione necessaria a partecipare
e per il per il saldo.
Per
risolvere questo grave problema sono stati siglati
recentemente da alcuni tribunali italiani accordi con l'Abi
(l'Associazione delle banche italiane) per mutui pensati apposta per finanziare
gli acquirenti ad aste giudiziarie.
I mutui
La
possibilità di ottenere un prestito bancario anche per l'acquisto di un
immobile messo in asta dal tribunale in seguito a fallimenti o esecuzioni
forzate è un fatto recente. Si tratta di un iniziativa promossa dall'Abi
che coinvolge già molte corti di giustizia italiane. L'elenco di quelle già attive, a maggio 2008, è riportato qui sotto. Conviene
consultare l'elenco aggiornato sul sito dell'Abi,
www.abi.it, che riporta anche gli istituti di credito (vi può essere anche solo
una banca convenzionata oppure un’ampia
possibilità di scelta).
Quindi la
possibilità di ottenere il mutuo non è ancorata alla banca a cui ci si deve
rivolgere e neppure alla località in cui è situato l'immobile, ma al Tribunale
che cura la procedura esecutiva che, in qualche particolare caso, può
riguardare un immobile situato a centinaia di chilometri di distanza dalla sede
del Tribunale stesso.
E'
facile controllare se la richiesta del mutuo è possibile: in genere lo
specifica lo stesso avviso d'asta, che può anche riportare gli istituti
convenzionati.
I
requisiti per ottenere il mutuo sono quelli
tradizionali. Questo tipo di contratto ha però una caratteristica peculiare: è
sottoposto a una condizione sospensiva. Solo se il
mutuatario riuscirà ad aggiudicarsi l'immobile, il
preliminare darà seguito a un contratto di mutuo definitivo, con la concessione
di una garanzia ipotecaria di primo grado e l'erogazione del denaro. In caso
contrario, il preliminare non avrà alcun effetto.
La
somma verrà erogata direttamente al tribunale; numero
di rate, tasso d'interesse applicato e in generale le altre condizioni
economiche per restituire il denaro, sono stabilite da ciascuna banca in
maniera autonoma e anche in questo caso, ricalcano quelle di un mutuo
tradizionale.
Dove è
possibile il mutuo
Tribunali
che hanno firmato intese con le banche per la concessione di mutui in caso di acquisto alle aste immobiliari
Nord |
Alba, Aosta, Bergamo, Biella,
Bologna, Brescia, Busto Arsizio, Casale Monferrato,
Como, Ferrara, Ivrea, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Mondovì,
Monza, Novara, Parma, Pavia, Piacenza, Pinerolo, Ravenna, Reggio Emilia,
Rimini, Rovigo, Saluzzo, Savona, Sondrio, Tolmezzo, Torino, Trieste, Varese, Verbania,
Verona, Vigevano, Voghera |
Centro |
Avezzano, Ascoli Piceno, Cassino, Firenze, Frosinone, Giulianova, Lanciano Livorno, Perugia, Pesaro, Rieti,
Roma, Spoleto, Teramo, Terni |
Sud |
Avellino, Benevento,
Campobasso, Castrovillari, Bari, Brindisi,
Catanzaro, Cosenza, Crotone, Foggia, Lamezia Terme,
Larino,, Lecce, Locri, Lucera, Melfi, Napoli, Nola,
Palmi, Paola, Reggio Calabria, Rossano, Sant’Angelo
dei Lombardi, Salerno, Santa Maria C. Vetere,
Taranto, Trani. |
Isole |
Barcellona P.G., Cagliari, Lanusei, Marsala,
Messina, Mistretta, Nuoro, Oristano; Palermo,
Patti, Sassari, Sciacca, Tempio Pausania |
Fonte: Abi, elenco aggiornato a
maggio 2008
I costi dell’acquisto
Rispetto
a una normale compravendita, i costi delle vendite
all'asta sarebbero meno elevati. Infatti si pagano,
oltre al prezzo di aggiudicazione, le normali imposte catastali e di registro.
Esse ammontano al 10% del valore denunciato nell'atto, ridotto al 3% più 258,23
euro in caso di acquisto come prima casa. Però nessun
onorario è dovuto a un mediatore e non esistono spese
notarili (tranne quelle per un eventuale mutuo). In più, vanno messe però in
conto le spese di Cancelleria, difficili da quantificare, ma comunque
non elevate.
La
realtà non è, sempre, esattamente questa. Mentre per le abitazioni resta
imponibile il valore catastale, per gli altri immobili lo è quello di aggiudicazione (non sono possibili sottostime ai fini di
evasione fiscale). Chi si lancia nell'acquisto speculativo all'asta
giudiziaria, per poi rivendere al più presto possibile, è inoltre soggetto
all'imposta sul "capital gain" per i trasferimenti immobiliari entro
5 anni dall'acquisto stesso. L'eventuale guadagno è infatti
imponibile tra i cosiddetti "redditi diversi". Unica
eccezione, quando l'immobile è stato adibito ad abitazione principale del
cedente oppure dei suoi familiari più stretti, per la maggior parte del periodo
intercorso tra l'acquisto e la cessione. Lo stabilisce l'art. 81 del
Testo Unico delle imposte sui redditi.
In
compenso, a favore dell’asta va aggiunto che per le vendite tradizionali le
tariffe notarili sono tutto sommato cifre interpretabili
a seconda della difficoltà della pratica e si applicano in parte
percentualmente al valore effettivo di compravendita (e non a quello catastale).
Quindi anche la riduzione del 30% delle tariffe prevista
per la prima casa non è granché.
Se infine è vero che la mediazione è impossibile, è
altrettanto vero che vi sono talora persone che si offrono, ovviamente a
pagamento, per la consulenza all'acquisto e per rintracciare l'immobile giusto. Quindi, se ci si fa assistere,
i costi crescono.