Esecuzioni:
dal 2006 avvocati e commercialisti affiancheranno i notai nella gestione delle
aste immobiliari
I professionisti puntano
sulle aste
Elenchi ad hoc
nei tribunali
Aste
giudiziarie: due importanti novità sono state introdotte, a partire dal prossimo
anno, nel codice di procedura civile dalla legge n. 80/2005.
La prima è la fine
del monopolio dei notai alla delega nella gestione delle aste, dal prossimo
anno esteso ad avvocati, commercialisti ed esperti contabili
. La seconda è l’apertura alla delega ai
professionisti non solo delle aste con incanto, ma anche di quelle senza
incanto (destinate a divenire dal 2006 il principale strumento processuale).
Norme attualmente vigenti |
Norme valide dal primo
gennaio 2006 |
Il giudice può
delegare con ordinanza a un notaio le operazioni di
vendita all’asta, ma solo quelle con incanto. |
Il giudice può
delegare alle aste con e senza incanto un notaio, un avvocato, un dottore
commercialista o un esperto contabile. Con la ordinanza
stabilisce il termine e le modalità per lo svolgimento delle operazioni
delegate. |
I compensi ai notai
delegati sono stabiliti dal decreto Giustizia 25/5/99,
n. 313 |
Un futuro decreto
determinerà i compensi, sentiti i consigli nazionali dei professionisti |
I consigli notarili distrettuali, ogni triennio, comunicano ai presidenti dei tribunali gli elenchi dei
notai disponibili ad essere delegati |
Il consigli comunicano ogni
triennio gli elenchi dei professionisti disponibili, cui sono allegate schede
che riferiscono le esperienze sul campo. |
Il rapporto tra
giudice e notaio delegato è, implicitamente, fiduciario
e quindi può essere revocato in ogni momento. Nessuna norma regola però la cancellazione dagli elenchi dei notai che
volontariamente si sono proposti per la delega. |
Ogni 6 mesi il
presidente del tribunale dispone la cancellazione dei professionisti ai quali
sia stata revocata la delega per mancato rispetto
del termine e delle direttive stabilite dal giudice. La cancellazione vale
per il triennio in corso e quello successivo. |
Custode del bene
all’asta è, in linea di principio, il debitore, senza diritto al compenso. Ciò
rende tra l’altro un immobile raramente visitabile dal perito addetto alla
stima e dai candidati acquirenti. |
Custode resta il
debitore solo quando occupa l’immobile o quando il giudice ritenga che la sua
sostituzione non abbia utilità. Altrimenti è
nominato un terzo. E’ stabilita la sostituzione del custode se non osserva i
suoi obblighi |
Il custode ha obbligo
di rendiconto e di deposito trimestrale delle rendite. Al termine della
gestione l'amministratore deve presentare il rendiconto finale. Deve chiedere
autorizzazione al giudice per locare l’immobile. |
Restano gli stessi
obblighi. L’ordinanza di nomina del custode è inoppugnabile e costituisce
titolo esecutivo per il rilascio. Il custode deve esercitare le azioni di
legge per assicurare la disponibilità
dell’immobile |
Fonte:
Ufficio studi Confappi-Federamministratori
Così come già
accade per i notai, i Consigli provinciali dei rispettivi ordini saranno
invitati a stilare ogni tre anni elenchi degli iscritti che si rendano volontariamente disponibili a gestire le aste. Agli
elenchi verranno allegati dei curricula
, che diano conto delle esperienze professionali di ciascuno, soprattutto nel
campo delle procedure concorsuali o individuali. I giudici opereranno la scelta dei professionisti da delegare sia in
base ai criteri delle competenze, sia in base a un’equa distribuzione delle
cariche (a rotazione).
La riforma, come spesso accade, ha dei pro
e dei contro. Da una parte appare vantaggioso il fatto che i giudici siano
appoggiati non solo dai notai (che in alcune grandi città gestiscono ormai
quasi l’80% delle aste) ma anche da altri. Anche
perché i guadagni ricavabili dalla gestione delle aste non sono particolarmente
allettanti per l’ordine notarile, caratterizzato da un numero abbastanza
ristretto di iscritti con guadagni abbastanza elevati.
Tant’è vero che in alcuni parti d’Italia i notai si
sono prestati più per senso del dovere che per buona volontà, e non sempre la
delega ha funzionato. Viceversa i compensi potrebbero essere ritenuti
interessanti da altri ordini professionali, come quello degli avvocati, che come è noto sono inflazionati dall’eccessivo numero degli
iscritti con scarsi sbocchi professionali.
Il rischio della riforma è invece che i
tribunali siano sommersi da un numero eccessivo di candidature. Si pensi, per
esempio, che nella provincia di Milano i notai iscritti all’elenco sono stati poco più di una trentina (su un totale di 490.
C’è da chiedersi quanti sarebbero gli avvocati, che nella stessa città contano
tra gli 11 e i 12 mila iscritti, per non parlare di commercialisti ed esperti
contabili. Se gli incarichi fossero distribuiti a pioggia e a
rotazione ciascun professionista potrebbe gestire ben poche aste.
Calerebbe quindi il livello di capacità professionale dei delegati .
A por riparo a questo pericolo sta il fatto che il Giudice rimane arbitro del conferimento
delle deleghe che debbono essere distribuite “senza danno per
l’amministrazione”. Inoltre con la riforma si è stabilito la possibilità della
revoca, non solo nel caso in cui venga meno il rapporto fiduciario, ma “in
conseguenza del mancato rispetto del termine e delle direttive stabilite dal
giudice”. La revoca, anche in una sola procedura, ha conseguenze pesanti: il
professionista viene cancellato dall’elenco e non
potrà essere reinserito nel triennio in corso e in quello successivo.
Riorganizzazione. Come è già accaduto per i
notai, la delega ad altri professionisti della gestione delle aste non prevede
solo l’approfondimento di nuove conoscenze, ma soprattutto di riorganizzazione
del proprio studio professionale. Sottolinea Roberto
Fontana, giudice della sezione fallimentare presso il Tribunale di Monza : “Un
esempio tra i tanti possibili: occorre dotarsi di un nuovo numero telefonico e
di una persona ben informata in grado di fornire indicazioni generali sulle
aste e specifiche sul singolo immobile a chi chiama: dopo la pubblicazione di
un avviso d’asta sulla stampa e su Internet arrivano centinaia di telefonate”.
L’adeguamento
del singolo professionista ai nuovi compiti prevede quindi investimenti di
lungo periodo, consigliabili solo nel caso in cui la gestione delle aste non sia un lavoro a tempo perso, ma un’occupazione stabile.
Secondo Fontana la soglia minima, che giustifica l’impegno, è di perlomeno una
ventina di deleghe l’anno, altrimenti il gioco non vale la candela.
Non basta poi
raffinare le proprie competenze, bisogna estenderle. “Non è un segreto”,
ammette Luciano Santopietro, tra i coordinatori dei
notai delegati a Milano, “che solo ora, anni dopo l’assunzione del ruolo di
gestione delle aste, la nostra categoria sta raggiungendo un buon livello di
competenza nel redigere i prospetti di riparto del ricavato tra i creditori: opera
alquanto lontana dalle nostre funzioni tradizionali per la
quale abbiamo dovuto prevedere aggiornamenti professionali”.
Tribunale di Milano: statistiche base delle aste giudiziarie: anni 2004-2005
|
Anno 2004 |
Gennaio-settembre 2005 |
Base complessiva d'asta dei beni (euro) |
221.666.251 |
202.621.577 |
Prezzo complessivo di aggiudicazione
(euro) |
82.523.514 |
112.593.470 |
Rapporto prezzi aggiudicati e loro base asta |
128,75% |
128,38% |
Notai in % alle aste tenutesi |
74,72% |
80,81%* |
*
Media del periodo aprile-settembre 2005
Fonte:
Luciano Santopietro per il Consiglio notarile di Milano
Tribunale di Milano:
altri dati aprile-settembre 2005
Beni in asta |
1.285 |
Partecipanti |
1.173 |
Aste deserte |
208 |
Aste infruttuose |
9 |
Aste sospese |
79 |
Rapporto beni
aggiudicati e beni in asta |
21,40% |
Fonte:
Luciano Santopietro per il Consiglio notarile di Milano
Il quadro delle mansioni
Doveri chiari ma compensi
da definire
La delega a professionisti come
avvocati e commercialisti impone un cambiamento
radicale di mentalità. Si passa da un’ottica “di parte” a servizio di un
cliente, all’equidistanza e al rigoroso rispetto di norme formali del
procedimento.
Compiti. In estrema
sintesi, i professionisti dovranno attrezzare i propri studi
per i contatti con la cancelleria del giudice, predisporre gli avvisi di
vendita e dar loro pubblicità su quotidiani e siti Internet secondo le
direttive del giudice, fornire informazioni ai soggetti interessati
all’acquisto degli immobili, ricevere le offerte di partecipazione e le cauzioni,
procedere all’esame delle offerte e alle gare tra gli offerenti oppure agli
incanti, predisporre la bozza del decreto di trasferimento e svolgere tutte le
attività conseguenti (trascrizione, voltura, adempimenti fiscali, cancellazioni
di ipoteche e pignoramenti) ed infine predisporre la
bozza del progetto di distribuzione del ricavato.
Resta possibile che al professionista delegato all’asta sia
attribuito anche il ruolo di custode , per esempio la
gestione delle visite all’immobile delle persone interessate all’acquisto (vedi
articolo più sotto).
Deleghe parziali. La legge non vieta e anzi il buon senso consiglia che il giudice
ricorra a deleghe parziali: l’ideale potrebbe essere che i notai (o, al limite,
gli avvocati) si occupino dell’asta in sé stessa, che commercialisti ed esperti
contabili provvedano al riparto del ricavato dall’aggiudicazione nonché alle funzioni di custode, per quanto attiene
all’amministrazione ordinaria e straordinaria del bene, assistiti in quest’ultimo compito da studi legali quando sono in ballo
l’iter di liberazione dei locali dagli occupanti o le liti riguardanti i
diritti di terzi sui beni. Ciascun professionista, insomma, potrebbe dare il
meglio di sé, relativamente alle proprie competenze.
Le deleghe parziali hanno però dei rischi: possono allungarsi i tempi della
procedura, può essere complesso e talora conflittuale il rapporto tra vari
professionisti, possono crescere i costi, a carico dei creditori oppure
dell’aggiudicatario.
Compensi.
Gli onorari saranno fissati con futuro decreto ministeriale. Al momento ci si
può solo rifare a quanto deciso in passato (da ultimo, dal dm Giustizia 25
maggio 1999, n. 313) per i compensi dei notai delegati (vedi tabella). L’obbligo
introdotto dalla riforma di cancellare le ipoteche, prevederà
un compenso aggiuntivo: attualmente il costo notarile
per ogni cancellazione è di circa 220 euro (possono anche esistere più ipoteche
sullo stesso immobile).
C’è da sperare che il decreto si occupi anche dei compensi
dei custodi, ora non normati. I pochi tribunali che
ora vi ricorrono, hanno per lo più deciso onorari pari
a un quarto di quelli del curatore fallimentare (in media l’1,5% del prezzo di
aggiudicazione), progetto di
distribuzione del ricavato tra i creditori compreso.
Attuali onorari per i
notai
(Dm Giustizia 25 maggio
1999, n. 313)
Operazione |
Onorario |
Redazione avviso di
vendita |
51,65-258,23 € |
Autorizzazione accollo ipoteca sull’immobile da
parte dell'aggiudicatario |
50% tariffa per atti
pubblici su ammontare debito |
Registrazione, trascrizione e voltura catastale
decreto di trasferimento, eventuale comunicazione a pubbliche amministrazioni , cancellazione trascrizioni dei pignoramenti e delle
iscrizioni ipotecarie |
Onorari, i compensi e
le indennità previsti dalla tariffa notarile |
Progetto di distribuzione del ricavato tra i creditori e sua
trasmissione al giudice dell'esecuzione |
50% tariffa per atti
pubblici su valore ricavato. |
Vendita di autoveicoli |
12% ricavato |
Vendita di altri beni
mobili registrati |
18% ricavato |
Assegnazione di beni |
5% ricavato |
Processo estinto o se comunque
la vendita non ha luogo |
5% valore del pignorato |
Sospensione del processo esecutivo o rinvio
della vendita per gravi motivi |
20,66 € (fino a
25.822,84 €); 41,32 € (oltre) |
Rimborso forfetario spese di comunicazione e di
bollo, concorso spese di gestione e ogni altra spesa ordinaria (da parte del
creditore procedente) |
51,65 € (fino a 2582,28
€); 61,97 € (da 2582,29 a
5.164,57 €); 82,63 € (da 5.164,58 a
25.822,84 €; 103,29 € (oltre). |
Elaborazione
ufficio Studi Confappi-Fna su Dm Giustizia 25 maggio
1999, n. 313
La parcella
del notaio in un caso tipo (prezzo di aggiudicazione 100 mila euro) |
|
|
|
Redazione avviso di vendita |
258,23 |
Redazione verbali |
154,94 |
formalità di registro, trascrizione e
cancellazione (1) |
666 |
Predisposizione decreto trasferimento |
176 |
Progetto
distribuzione tra creditori |
176 |
Tutte le altre
attività (1% valore) (2) |
1.000 |
Rimborso forfettario spese generali |
364,67 |
onorari e diritti: formalità di registro,
trascrizione e cancellazione (n. 3) |
251 |
Totale |
3.046,84 |
Totale con Iva |
3.656,21 |
Spese di ufficio (da sottrarre) |
1.000 |
Ricavo |
2.656,208 |
Il “rito monzese” si diffonde
Per i custodi del bene è un lavoro a tempo pieno
La nuova legge dovrebbe
por riparo a una grave carenza delle vendite
giudiziarie: il fatto che custode dell’immobile sia quasi sempre il debitore,
con le conseguenze del caso (impossibilità di visita da parte dei candidati
acquirenti, gravi problemi di gestione, e così via). Dal prossimo anno, la
nomina del custode dovrebbe divenire prassi comune per tutti i tribunali, e non
solo per i pochi che hanno scelto il cosiddetto “rito monzese” , cioè la prassi instaurata dal Tribunale di Monza,
imperniata sul suo ruolo. Si creerà, di conseguenza, un nuovo, vasto campo
professionale per i professionisti a ciò delegati.
I compiti del custode saranno
di tre tipi : la collocazione “sul mercato” del bene
all’asta, la custodia e l’ amministrazione ordinaria, la gestione dinamica..
Nella
prima categoria si può far rientrare la raccolta di informazioni sull’immobile, in collaborazione con chi ne
ha redatto la perizia (stato di conservazione, diritti opponibili di terzi,
debiti condominiali o lavori straordinari futuri nel palazzo). Poi la sua regolarizzazione amministrativa (condoni edilizi, pagamenti Ici, eccetera). Quindi la diffusione di tali informazioni
ai canditati acquirenti. Infine la
gestione delle visite all’immobile da parte del perito incaricato della stima e
dei potenziali acquirenti.
L’amministrazione
ordinaria prevede il pagamento delle spese condominiali, l’effettuazione
di interventi di semplice manutenzione, l’ incasso e
l’ aggiornamento di eventuali canoni di locazione. Inoltre il custode ogni tre
mesi deve depositare il cancelleria il conto della gestione e, al termine del suo
incarico, redigere un rendiconto finale.
Tra le attività che necessitano quantomeno di direttive generali del giudice
(dettate, per esempio, al momento del suo incarico) rientrano la concessione in locazione dell’immobile, il
rinnovo del contratto alla scadenza, l’invio della disdetta e l’avvio
dell’azione di rilascio.
La gestione dinamica, invece, comporta autorizzazioni rilasciate di volta
in volta dal giudice. Riguarda tutte le decisioni che valorizzano l’unità
immobiliare sul mercato. Per esempio con interventi di manutenzione straordinaria, magari finanziati con mutuo fondiario.
Oppure, con la richiesta di permesso di costruire su un
terreno edificabile.
Esecuzione
dello sloggio. La
nuova versione dell’articolo 560 del codice di procedura civile
stabilisce che l’ordinanza con cui il giudice nomina il custode “costituisce
titolo esecutivo per il rilascio”. L’espressione è troppo sintetica: occorre
chiarire se, sin da prima dell’aggiudicazione del bene, il giudice può
autorizzare il custode a curare l’avvio dell’esecuzione dello sloggi, si tratti del debitore oppure di persona senza
titolo. Se passerà il disegno di legge
sulla riforma del fallimento verranno in effetti introdotti nuovi commi
nell’articolo 560 , in cui tra l’altro si precisa che la procedura di rilascio
è decisa dal giudice con provvedimento non impugnabile“quando non ritiene di
autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello
stesso, ovvero quando revoca la detta autorizzazione”. C’è da chiedersi se con
la nuova legge il custode, dietro incarico del giudice, potrà o meno sostituirsi radicalmente all’ufficiale giudiziario,
coinvolgendo direttamente la forza pubblica per la liberazione dei locali .
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