Terza puntata sul meccanismo del parlamento
interno ai nostri palazzi
Svolgimento dell’assemblea condominiale
Validità dell’assemblea
Fatto l’appello dei
presenti, è possibile constatare se l’assemblea sia
valida o no. Ma non bisogna confondere la validità
dell’assemblea con la validità delle deliberazioni.
Il
quorum richiesto per la validità dell’assemblea varia se l’assemblea è di prima
o di seconda convocazione. In prima
convocazione occorre che al momento dell’apertura dell‘assemblea
siano presenti di persona o per delega 2/3 del valore
dell’edificio e 2/3 dei partecipanti al condominio.
Qualora tale quorum
non sia raggiunto, l’assemblea deve essere rinviata alla seconda convocazione,
per la validità della quale è necessario che i
presenti siano almeno 1/3 dei condomini che possiedono almeno 1/3 del valore
dell’edificio.
Il
quorum richiesto per la validità delle deliberazioni varia invece soprattutto
con il mutare dell’oggetto delle deliberazioni stesse.
Constatata
la validità dell’assemblea, anche se in seguito molti partecipanti si
allontanano, l’assemblea resta sempre valida. Per la validità delle
deliberazioni occorre controllare invece volta per volta se il quorum richiesto
è stato raggiunto.
I condomini possono
lasciare l’assemblea, possono arrivare dopo che è iniziata e ciò deve sempre
essere annotato nel verbale. Soprattutto occorre che a
ogni votazione si constati il raggiungimento del quorum stabilito.
Il presidente
Controllata la
validità dell’assemblea è bene che l’assemblea scelga il presidente e il
segretario. Se l’assemblea è numerosa occorre che il
presidente sia una persona energica e competente a guidare un dibattito. Si intende che il presidente ha solamente poteri
disciplinari e di certificazione limitati a quell’assemblea.
il presidente deve anche risolvere alcuni casi che si
possono presentare. Se sono presenti dei
comproprietari o dei proprietari in comunione, egli li deve invitare a
scegliere un rappresentante comune, se non c’è accordo, sorteggerà il
rappresentante.
Obblighi del presidente
Dovrà pure avvertire
che per essere valide le deliberazioni devono
raggiungere il quorum richiesto sia con riferimento ai millesimi sia con
riferimento alla percentuale di condomini; deve aggiungere che se anche ciò
avviene, occorre che i voti contrari siano sempre inferiori a quelli positivi. Infatti sempre, affinché una delibera possa considerarsi
positiva, oltre a raggiungere il quorum deve annoverare la maggioranza relativa
dei millesimi e dei condomini presenti.
Il presidente dovrà
avvisare che non possono essere ammesse le votazioni segrete.
Svolgimento dell’assemblea
Adempiute le
formalità, ha inizio la discussione sull’ordine del giorno
sarebbe opportuno che fosse limitato il tempo degli interventi.
Ogni discussione di
solito termina con la richiesta di approvazione o di
rigetto di proposte su cui si è discusso.
In assemblea si
possono discutere e, soprattutto, approvare, solo gli argomenti presenti
nell’ordine del giorno, pena l’annullabilità delle relative delibere. Pertanto
la voce “varie ed eventuali” non ha valore. E’ decisivo che i primi punti
all’ordine del giorno siano anche i più importanti e quelli a cui dedicare più
tempo. Così, tra l’altro, si eviterà la prassi birichina di certi
amministratori di far approvare a tarda ora e per sfinimento le decisioni che
davvero contano, puntando sul fatto che i condomini sono sfiancati da liti su
questioni secondarie. Il presidente ha comunque la
facoltà di proporre di variare l’ordine di trattazione degli argomenti.
I voti sono sempre positivi o negativi, gli astenuti contano per negativi.
Le deliberazioni
sono approvate se raggiungono il quorum richiesto che per la prima convocazione
è equivalente almeno alla metà del valore dell’edificio e al meno un numero di teste equivalente a 1/3 dei partecipanti al condominio.
Fanno eccezione le
delibere che la legge classifica come importanti, per le quali occorre un
quorum speciale sia in prima sia in seconda convocazione.
Quorum per le votazioni
Occorre il quorum di
almeno la metà del valore dell’edificio e della
maggioranza degli intervenuti, per:
a) la nomina, la
revoca e la riconferma dell’amministratore;
b) l’autorizzazione
alle liti in tribunale;
c) le deliberazioni
che riguardano riparazioni straordinarie di notevole entità La valutazione di
quanto una riparazione sia di notevole entità va fatta caso
per caso; lo è sicuramente se la somma preventivata per la riparazione supera
il 20% del bilancio condominiale.
e) l’approvazione
del regolamento interno o assembleare del condominio o
comunque di tutte le delibere che hanno valore “regolamentare”. Ovviamente
anche la modifica del regolamento e di tali delibere.
Con quest’ultimo
punto si intendono tutte le scelte che servono a dar
ordine alla vita del condominio, stabilendo appunto delle regole, che non
debbono essere lesive dei diritti di proprietà, ma possono gestire il modo in
cui vengono applicati.. Per esempio che l’amministratore non ha diritto di
voto, che le antenne televisive debbono essere poste solo sul tetto, che i
tappeti possono essere sbattuti solo a certe ore del giorno, che non è
possibile fumare nelle zone comuni.
Quorum per l’innovazione
Occorre il quorum
speciale dei 2/3 del valore dell’edificio e della maggioranza dei partecipanti
al condominio, quando si deve decidere sulle innovazioni.
Ma cosa si intende per innovazione? A questa domanda spinosa non è
possibile fornire una risposta unica: occorre vedere caso per caso. Una
definizione abbastanza completa, riconfermata nel tempo, l'ha fornita la
Cassazione con la sentenza n. 2486 del 1982, che dice:"devono
intendersi per innovazioni della cosa comune.. le modificazioni materiali di
essa che ne importino l'alterazione dell'entità sostanziale o il mutamento
della sua originaria destinazione. Pertanto non
costituiscono innovazioni …le modificazioni della cosa comune dirette a
potenziare o a rendere più comodo il godimento della medesima, che ne lascino
tuttavia immutata la consistenza e la destinazione, in modo da non turbare
l'equilibrio tra i concorrenti interessi tra condomini".
Il concetto
elaborato dalla Cassazione, come ogni categoria astratta, diviene di difficile
applicazione nei casi pratici: occorre quindi rifarsi alla giurisprudenza per
verificarlo concretamente. Sono infatti i giudici che
hanno tracciato la strada. Per esempio, la sostituzione di un normale cancello
con uno automatizzato non è concepita, di regola, come
innovazione. Viceversa l'installazione di un ascensore come alternativa
alle scale non è giudicata un semplice"potenziamento" della cosa
comune, bensì qualcosa di ben più essenziale, un'innovazione, appunto.
Innovazione è
considerata in genere anche la locazione delle parti comuni (per esempio l’ex
appartamento del portiere).
Segretario
Compito del
segretario è quello di redigere il verbale delle deliberazioni dell’assemblea.
Il verbale deve
essere redatto durante l’assemblea e letto ai presenti. Deve essere conciso, ma
contenere l’essenziale. Poichè il verbale
La mancata nomina o
l'irregolarità di nomina del Presidente o del Segretario non comportano, secondo
la Cassazione (sentenze 5709/87 e 4615/80), l'invalidità delle delibere di assemblea prese regolarmente. Secondo una sentenza del
Tribunale di Bologna (12 marzo 1997, n. 560), sarebbe però nulla la delibera
adottata da un'assemblea nella quale - in violazione delle norme del
regolamento condominiale - le funzioni di segretario siano
affidate all'amministratore.
Responsabilità nelle delibere: assenti ed astenuti
Nell’ambito
condominiale l’assente non è colpevole di decisioni
contrarie alla legge. L’astenuto nelle votazioni è di fatto equiparato al
dissenziente.
Se l’assemblea si
rifiuta di prendere una decisione per applicare un obbligo di legge (per
esempio l’adeguamento degli impianti alle norme di sicurezza), l’assente non può però nascondersi dietro un dito. Diviene infatti suo preciso dovere richiedere l’applicazione della
legge, pena le sanzioni previste. Non tutte le delibere, anche se sono state
prese a norma di legge, vincolano i dissenzienti e gli assenti. Qualora infatti siano contrarie alle leggi o al regolamento di
condominio, possono essere impugnate dal condomino dissenziente o da quello
assente.