Seconda puntata sul meccanismo del parlamento
interno ai nostri palazzi
Assemblea condominiale: deleghe e tipi di maggioranze
Deleghe di voto
Ogni condomino può
farsi rappresentare all’assemblea senza che tale diritto trovi limitazioni.
Pertanto chicchessia, anche un estraneo al condominio e anche l’amministratore,
può essere portatore di deleghe, così come infinito può essere il numero delle
deleghe conferite a un’unica persona. La
giurisprudenza ammette che il regolamento contrattuale possa disciplinare
l’istituto delle deleghe, sia limitando il numero di quelle di cui uno può
essere portatore, sia vietando a qualcuno di esserne delegato. La stessa cosa
non è possibile se si tratta di un regolamento approvato a semplice maggioranza
(assembleare).Il delegato però non può delegare a sua
volta ad altri, a meno che non sia autorizzato da chi
ha dato la delega, perché il rapporto tra delegante e delegato è fiduciario e
personale.
Poteri del delegato
Per quanto attiene
al condominio, il delegato rappresenta in toto il
condomino che gli ha dato la delega, perfino se quest’ultimo gli ha comunicato
i limiti del suo mandato, o come votare su determinati punti all’ordine del
giorno. In tal caso il condomino delegante potrà lamentarsi per l’operato del delegato, anche citandolo in giudizio perchè ha votato in modo differente alle sue istruzioni, ma
il rapporto si estingue tra i due, e non coinvolge la validità delle decisioni
prese in assemblea. Se un condomino è delegato da più persone, può votare sullo
stesso punto all’ordine del giorno diversamente a seconda
delle istruzioni date da ciascuna di esse.
Un condomino però
non può incaricare più di una persona, neanche se a ciascuno dei delegati è
attribuito un mandato per un appartamento diverso. E pertanto illegittimo il
comportamento di molti costruttori-venditori che danno delega per
rappresentarli in assemblea a tutti coloro che non
sono ancora proprietari di un appartamento, ma hanno solo firmato un
compromesso di acquisto. Infatti a contare nelle
votazioni non è solo il numero di millesimi posseduti, ma anche il numero di
condomini presenti, secondo il principio che a ognuno spetta un voto. Se un
condomino è rappresentato da più di una persona (ciascuna delle quali potrebbe
votare diversamente), tale principio perderebbe di
senso.
Il delegato può
votare solo sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno, perché altrimenti
uscirebbe dai limiti del mandato ricevuto. Se vota su un
argomento estraneo, il suo assenso o dissenso può essere annullato dal
condomino delegante, con un’espressione di volontà.
Tipi di deleghe
La delega scritta
non è obbligatoria se non in casi eccezionali, ma rimane consigliabile, per
evitare contestazioni. La delega verbale e quella telefonica sono quindi
possibili (Cassazione, 27 marzo 1998, n. 3251). Secondo una vecchia sentenza
della Cassazione (20 novembre 1939, n. 3406) il mandato della moglie
intestataria può ritenersi presunto al marito, se questi ha partecipato,
nell'interesse della moglie, a tutte le assemblee di condominio.
Sovente il
presidente dell’assemblea verifica personalmente con una telefonata se le
deleghe verbali sono vere. Non ci pare però esistano responsabilità penali a
carico del presidente che non abbia provveduto alla verifica della delega del
condomino - scritta o orale - salva l'ipotesi in cui
egli abbia avuto la certezza della sussistenza di un falso e, ciò nonostante,
ne abbia fatto dolosamente uso per orientare in un certo senso le decisioni.
Voto dell’amministratore e confitti di interesse
Per evidenti motivi
di contrasto di interessi, sarebbe opportuno che il
divieto ad essere delegato fosse esteso dal regolamento all’amministratore
condominiale, purchè non si tratti di un condomino.
Tuttavia la
Cassazione, sin dal 1976 (sentenza n. 270) ha più volte riaffermato il
principio che se l’amministratore è anche condomino non può votare, quando la
delibera riguarda la sua nomina oppure il suo operato,
per esempio l’approvazione del bilancio condominiale. Si tratta di un’interpretazione estensiva dell’articolo 2373 del codice
civile, che regola l’assemblea delle società. Vedi ad esempio le sentenze n.
10683 del 2002, n. 15360 e n. 6853 del 2001, n. 11254 e n. 7226 del 1997.
Tuttavia se l’amministratore vota in quanto delegato,
e non in quanto condomino, non è detto che il conflitto d’interessi sorga,
anche in mancanza di una precisa indicazione di voto da parte del condomino
delegante. Infatti se l’argomento (per esempio la sua
nomina) è all’ordine del giorno in assemblea, si può presumere che i condomini
che gli hanno dato procura sapessero cosa facevano. Solo se si riesce a
dimostrare che il condomino che dà la delega “non era in grado di rendersi
conto, con la normale diligenza, della situazione di conflitto”, il voto non è
valido (Cassazione, sentenza 10683/2002).).
Tipi di maggioranze
Più che di
“maggioranza”, nelle assemblee di condominio, è il caso di parlare di
“maggioranze”: quella per le questioni di ordinaria
amministrazione più altre due, per le decisioni più importanti.
Una decisione
ordinaria, in seconda convocazione di assemblea
(quella che conta), necessita del voto favorevole della maggioranza degli
intervenuti in assemblea che siano almeno 1/3 dei condomini e possiedano almeno
1/3 dei millesimi. Viceversa le scelte che riguardano la nomina, la revoca o la
riconferma dell’amministratore, la ricostruzione dell’edificio e le riparazioni
straordinarie, il varo o la modifica di un regolamento assembleare,
vogliono sempre l’assenso della maggioranza degli intervenuti, ma essi debbono
possedere per lo meno metà del valore dell’edificio.
Infine le cosiddette
innovazioni, cioè le opere non necessarie che rendono
però migliori o più comode le parti comuni, pretendono l’accordo della
maggioranza condomini (e non solo di quelli presenti in assemblea), che
possiedano perlomeno i 2/3 dei millesimi di proprietà.
Come si nota, ciascuna delle maggioranze è doppia. Ai fini del
conteggio delle teste, cioè dei partecipanti al
condominio, vi è perfetta democrazia. Perciò il parere del proprietario di un
box pesa sulla bilancia esattamente quanto il voto del
proprietario di cinque grandi appartamenti nel palazzo, il cui voto non può
nemmeno essere frazionato per ogni appartamento che possiede. Dall’altra conta
anche il principio di proprietà: chi possiede più metri quadrati in condominio
(e quindi più millesimi di proprietà) vale di più di chi ne
possiede meno.
Questo principio
misto di calcolo talvolta funziona bene e talaltra ha strani effetti: tanti
piccoli proprietari possono mettere i bastoni nelle ruote di uno grande ma anche
quello grande può impedire le scelte dei piccoli, con il risultato di congelare
ogni decisione.
Non va trascurato
che esistono anche decisioni importantissime (modifica dei millesimi, modifica
del regolamento contrattuale, vendita di parti comuni) che non possono essere
prese in assemblea, se non con l’assenso di tutti i condomini che abitano nel
palazzo (non bastano quelli presenti in assemblea).
Millesimi di proprietà
I millesimi che
contano dal punto di vista del voto sono quelli di
proprietà, che risultano dalle tabelle allegate al regolamento condominiale. in mancanza e comunque solo provvisoriamente possono essere
sostituiti da un altro sistema (per esempio: tenendo conto del i numero dei
vani), salvo poi effettuare i necessari conguagli. Rappresentano la quota di
proprietà “virtuale” di ciascun condomino sulle parti comuni del palazzo.
Virtuale, perché in realtà il condominio è una comunione indivisa di beni e
diritti, e quindi nessuno è più proprietario
dell’altro. Essi stabiliscono anche quanto il condomino partecipa alle spese
(ma., come vedremo, non necessariamente a tutte). Ai
millesimi e alla loro eventuale modifica, è dedicata un’altra sezione di questa
guida.
Voto unico
Si rammenta che il
voto è sempre unico e non può essere frazionato: se si presentano in assemblea
più persone in comunione o comproprietari. essi devono
scegliere un rappresentante unico. In mancanza il presidente dell’assemblea
provvede mediante sorteggio.
Moglie e marito che
hanno in comunione uno o più appartamenti, eredi che hanno (anche con quote
diverse) in comproprietà lo stesso immobile, o comproprietari in quote diverse
della stessa unità immobiliare, hanno quindi diritto a
un solo voto e dovranno mettersi d’accordo tra di loro. Se
l’accordo non si trova, il presidente dovrà tirare a sorte, facendo poi
trascrivere il tutto nel verbale.