Quarta puntata sul meccanismo del parlamento
interno ai nostri palazzi
Assemblea condominiale, limiti delle delibere e verbale
Le delibere prese
dall’assemblea sono obbligatorie anche per la minoranza e sono immediatamente
esecutive.
In certi casi però
il magistrato o anche l’amministratore condominiale possono
sospendere il diritto a essere eseguita di una deliberazione:
1) quando sia
contraria a una norma penale o a una normale
imperativa di legge (che, ricordiamo, non può essere cambiata con l’accordo
degli interessati);
2) quando ci si
accorge che la nullità dipende da quella dell’assemblea per mancanza di quorum;
3) quando ci si
accorge che potrebbe essere dannosa per la collettività condominiale (per
esempio: l’assemblea affida lavori straordinari a una
ditta che all’assemblea risulta in stato fallimentare).
È però consigliabile
che l’amministratore, qualora sospenda l’esecuzione delle delibere, convochi
l’assemblea e spieghi il perché della sua decisione
L’amministratore di
fronte a una impugnativa deve avere la saggezza di
attendere la fine della vertenza a meno che la delibera riguardi l’ordinaria
amministrazione. In tal caso deve agire con buonsenso, perché il suo compito è
gestire con la diligenza del buon padre di famiglia.
Poteri autonomi dell’amministratore
Non tutte le
decisioni in merito al condominio sono prese in assemblea. L’amministratore infatti, oltre all’applicazione delle delibere assembleari
ha anche obblighi di legge (per esempi la citazione in giudizio di un moroso). Inoltre ha anche spazio per assumere provvedimenti autonomi.
A ciò può essere indotto sia dal principio che deve tutelare le cose comuni
(per esempio, in caso di pericoli di crollo deve intervenire immediatamente),
sia dal fatto che deve applicare il regolamento condominiale (per esempio può
diffidare un condomino dal parcheggio in cortile, se
il regolamento lo vieta).
Contestazione dei provvedimenti dell’amministratore
I provvedimenti
presi dall’amministratore possono essere contestati perché fuoriescono dai suoi
poteri discrezionali (avrebbero dovuto essere
autorizzati dall’assemblea). I metodi sono due: il reclamo in assemblea,
ordinaria o appositamente convocata, o anche il
ricorso al giudice.
Non è previsto un
termine di decadenza per il reclamo all'assemblea, che può intervenire in ogni
momento a seguito dell'iniziativa del condomino, a meno che l'atto di cui si
chiede il riesame abbia già esaurito i suoi effetti.
Il reclamo va presentato per iscritto all'amministratore il quale
è tenuto a convocare entro un termine congruo, a seconda delle esigenze del
caso, un'apposita assemblea oppure inserire la trattazione dell'argomento tra
quelli già previsti nell'ordine del giorno di una assemblea ordinaria o
straordinaria di imminente convocazione. Se si chiede
l'intervento del giudice, il ricorso è soggetto agli stessi termini di 30
giorni previsti per l'impugnazione delle delibere assembleari.
Verbale: cos’è
Come già detto,
delle deliberazioni dell’assemblea si deve redigere verbale. l’originale
viene redatto in assemblea e poi deve essere trascritto nel registro che
l’amministratore deve tenere e trasmettere a chi gli succederà. Tale registro
non deve essere né bollato né vidimato.
Esso è l’unico
documento che ufficialmente narra la storia del condominio in tutto il suo
divenire.
Il verbale
dell’assemblea è un atto privato e il segretario non è un pubblico ufficiale.
Ciò significa che tale verbale non ha la validità di un atto pubblico o di un
certificato. Può essere però portato come prova in caso di liti in tribunale
L’erroneità del
verbale può essere provata con qualsiasi mezzo senza necessità di ricorrere a
denuncia penale a meno che detto verbale sia un mezzo per il conseguimento di
una truffa.
Verbale, come redigerlo
Nel verbale vanno
annotate le persone presenti direttamente o per delega in assemblea, le
decisioni prese, il quorum raggiunto dalle varie deliberazioni. Resta
obbligatorio annotare, per ogni delibera, anche i dissenzienti e gli astenuti.
Ciò permetterà agli stessi di impugnare la delibera. Ogni condomino può
pretendere che sia messa a verbale una dichiarazione, soprattutto se di
dissenso. Nel verbale vanno anche annotate le persone che subentrano in
assemblea dopo l’inizio e quelle che se ne vanno prima della fine: l’assemblea
resta valida, ma ovviamente ciò può influire sul quorum per le votazioni.
Comunicazione del verbale
Copia del verbale e
comunicata dall’amministratore a tutti i condomini: indiscutibilmente deve
essere comunicata a coloro che erano assenti sia per
portare a loro conoscenza le deliberazioni dell’assemblea e gli obblighi che ne
derivano sia per dare loro modo, entro trenta giorni. di
impugnare le delibere.
Infatti
se mancasse tale comunicazione non trascorrerebbe mai questo periodo e
l’amministratore non avrebbe mai la sicurezza che una delibera sia diventata
definitiva. Se è stata approvata tra contrasti o se porta a
un notevole aggravio economico, sarebbe augurabile, da parte
dell’amministratore, attendere almeno un mese (il termine per l’impugnazione)
prima di applicarla.
La comunicazione di
copia del verbale deve essere fatta quindi con tutte le modalità
indicate per le convocazioni. In caso di dubbio (per esempio: il caso di
condomini fortemente contestatori), la comunicazione
che dà la massima garanzia è quella fatta mediante notifica di ufficiale
giudiziario.
Numerosi esperti
sostengono che una delibera è nulla quando di essa non
è stato redatto in assemblea il verbale e ciò perché l’art. 1136 del codice
civile contiene norme inderogabili.
Ne consegue che
l’amministratore, o chi per esso, dovrebbe abolire la
pratica di prendere semplici appunti in assemblea per poi rimandare la
redazione del verbale ad epoca successiva. deve anzi
pretendere che sia redatto seduta stante. Né vale l’obiezione che sia difficile riportare le discussioni tenute in
un’assemblea vociante: come già detto non vanno annotati pettegolezzi o cose
inutili.
Modi della comunicazione
L’invio, meglio se
per raccomandata, è la prassi più certa. La consegna con firma in portineria
può andare, ma ovviamente deve s’escludere i condomini che non abitano
stabilmente nell’edificio. La comunicazione via voce è esclusa. L’affissine nel vano scale o accanto alla portineria è sconsigliabile,
non solo perché alcuni potrebbero pretendere di non averlo letto, ma anche perché
sul verbale possono comparire informazioni che violano la privacy di un singolo
condomino (per esempio la denuncia che è moroso), che possono essere conosciute
dagli altri proprietari ma non da estranei al condominio (per esempio un
parente o un amico di un proprietario, in visita).