Prima puntata sul meccanismo del parlamento
interno ai nostri palazzi
Assemblea condominiale: chi ne fa parte e come si convoca
Le norme che
riguardano la convocazione e il funzionamento dell’assemblea sono
dettate dall’articolo 1136 del codice civile e sono inderogabili (cioè non è
possibile modificarle). Se sono violate l’assemblea e le
decisioni prese possono essere nulle o annullabili (vedremo in una prossima
puntata, la differenza).
Cosa è
L’assemblea è
l’organo principale del condominio, la sua colonna portante. Rappresenta la sua
suprema volontà. Per le sue decisioni vale il principio maggioritario.
Le volontà dei
singoli condomini non si sommano, si fondono. Il che
significa che quando la maggioranza ha deciso, è come se avessero deciso tutti.
Naturalmente le
decisioni prese hanno dei limiti, per esempio nella legge e nella sfera di
certi diritti dell’individuo. (quello alla salute, quello
alla riservatezza eccetera).
E’ utile chiarirlo:
nessuna decisione importante può essere presa fuori dall’assemblea,
nemmeno se fosse scritta su un pezzo di carta e controfirmata dalla grande
maggioranza dei condomini, perché la legge descrive l’assemblea come il luogo
dove si dibatte e quindi si può anche cambiare idea nel corso della
discussione. Per lo stesso motivo, è di dubbia validità la prassi che
l’assemblea deleghi a un gruppo di condomini (per
esempio, i consiglieri) il potere di decidere su un determinato argomento, per
esempio l’accettazione di un preventivo o la forma di un contratto.
Chi ne fa parte.
L’assemblea è
composta da tutti i condomini e, in certi casi, anche
dagli usufruttuari (coloro che hanno diritto di abitare una casa, senza per
questo esserne proprietari).
Per
le decisioni che riguardano i servizi di riscaldamento e di condizionamento
d'aria hanno in genere diritto di voto anche gli inquilini.
Essi hanno inoltre diritto di intervenire, senza diritto di voto, sulle
delibere relative alla modificazione degli altri
servizi comuni (per esempio l’abolizione della portineria). L'onere della convocazione
incombe sul proprietario dell'appartamento.
Con la recente
riforma delle locazioni l'articolo 10 della legge
392/78 che stabiliva questi principi è stato reso derogabile: tuttavia quasi
tutti i prestampati contrattuali previsti per le locazioni a canone libero (di
4 più 4 anni di durata) e tutti i contratti di affitto previsti per il
cosiddetto canone convenzionato (3+2 anni di durata o locazioni transitorie)
riportano intoccato il testo dell'articolo 10.
Chi non è del
condominio, non può prendere parte all’assemblea, se non espressamente
autorizzato dai condomini e comunque senza diritto di
voto. A meno che sia delegato da un condomino a votare
e decidere per conto suo. Perfino l’amministratore potrebbe esserne escluso. Si
tratta di un caso raro ma non impossibile: per esempio potrebbe essere
opportuno escluderlo se all’ordine del giorno c’è come argomento la sua
sostituzione con un altro professionista.
Chi la convoca e come si convoca
L’assemblea è
convocata dall’amministratore in carica e solo in tre casi può essere convocata
da persone differenti. E cioè:
1) da ciascun
condomino, quando manca l’amministratore (per esempio, è defunto o gravemente
malato);
2) da almeno due
condomini che rappresentino 1/6 del valore
dell’edificio, qualora l’amministratore si sia rifiutato di convocarla; più
precisamente, i condomini hanno diritto di convocarla dopo dieci giorni da
quando la richiesta è respinta o ignorata, stabilendo anche l'ordine del
giorno.
3) dal curatore
speciale, come stabilito dall’articolo 65 delle disposizioni di
attuazione del codice civile.
Tutti i condomini e
usufruttuari devono essere convocati, anche coloro che
possono risultare irreperibili. Poiché è da escludersi la convocazione a
voce, e poiché la legge mette a disposizione diversi strumenti (perfino la
notifica a mezzo ufficiale giudiziario), vi è sempre la possibilità di
convocare in modo legalmente ineccepibile le persone
irreperibili.
Va ricordato che
recenti sentenze della Cassazione hanno giudicato sufficiente la convocazione
con avviso sulle scale, ma solo purché si abbia la certezza che il condomino
abbia potuto leggerla, e perfino l'avviso nella cassetta delle lettere, se si
possa dimostrare che il condomino la ispeziona giornalmente. Comunque,
la lettera raccomandata resta il migliore mezzo, anche se è abbastanza certa
anche la consegna a mano da parte del portiere, con firma di ricevuta.
Termini di convocazione
L’assemblea deve
essere convocata lasciando almeno 5 giorni tra il momento del ricevimento della
comunicazione e quello dell’assemblea stessa. I giorni cominciano a decorrere dal quello seguente il ricevimento dell’avviso da parte del
condominio. Non esistono giustificazioni, neanche di forza maggiore, che possano far abbreviare tale termine.
Un amministratore efficiente
spedirà quindi gli avvisi con notevole anticipo. Se
manca il tempo, potrà servirsi dell’ufficiale giudiziario o della consegna a
mano.
Avviso di convocazione
L’avviso deve
contenere tutti i dati sufficienti per individuare luogo e data dell’incontro.
E’ consigliabile che sia indicata anche la data e il luogo dell’assemblea di
seconda convocazione, tenendo presente che non deve essere tenuta né nello
stesso giorno, ne oltre dieci giorni dalla prima.
Assemblea: dove e quando
E’ assurdo convocare
l’assemblea in orari impossibili (per esempio a mezzanotte o alle sei del
mattino). Quindi una tale assemblea non è valida.
Questo era fino a ieri l'orientamento, condivisibile,
della giurisprudenza. Tuttavia va segnalata una
sentenza della Cassazione (la 697/2000) che dice esattamente il contrario.
Afferma infatti che"in mancanza di una norma che
stabilisce il contrario","la fissazione in ore notturne non può
ritenersi completamente preclusiva della possibilità di parteciparvi".
Quindi, salvo equivoci, la preclusione a certi orari andrebbe inserita nel
regolamento contrattuale o anche solo in quello assembleare.
Non esiste un luogo
preciso dove deve tenersi l'assemblea: non è neanche previsto che si convochi
nello stesso comune dove è situato l’immobile. A seconda
della composizione sociale e geografica dei condomini l’assemblea può
essere tenuta anche molto lontano dal condominio (per esempio: d’inverno, per
una seconda casa estiva, sarebbe bene tenere l’assemblea nel comune dove vive
la maggior percentuale di condomini).
L’invito a disertare
Quasi
sempre si invita a disertare la prima convocazione e
a presentarsi direttamente alla seconda. Per esempio scrivendo in caratteri
minuscoli il luogo e la data di prima convocazione, e in caratteri cubitali
quelli di seconda convocazione. Ciò accade perché le maggioranze necessarie per
la prima convocazione possono essere difficili da raggiungere. Attenzione,
però: se l’invito a disertare la prima riunione è sufficientemente esplicito,
l’assemblea che si svolgerà dovrà ritenersi di prima convocazione anziché di
seconda, con tutte le conseguenze che ne derivano.
Ordine del giorno
La convocazione
dell’assemblea deve essere accompagnata da un preciso ordine del giorno: infatti ogni condomino ha il diritto di sapere su che cosa
dovrà discutere, anche per potersi preparare in mo
Prima e seconda convocazione
Per la validità
dell’assemblea in prima convocazione occorre che al momento dell’apertura dell‘assemblea siano presenti di
persona o per delega 2/3 del valore dell’edificio e 2/3 dei partecipanti al
condominio.
Qualora tale quorum
non sia raggiunto, l’assemblea deve essere rinviata alla seconda convocazione,
per la validità della quale è necessario che i
presenti siano almeno 1/3 dei condomini che possiedono almeno 1/3 del valore
dell’edificio.
Quorum per l’assemblea
Qualora l’assemblea
di prima convocazione non sia valida, l’amministratore deve redigere verbale di assemblea deserta che deve essere trascritto nel libro
verbali.
Se questa procedura
non viene rispettata, l’assemblea di seconda
convocazione si intende di prima, con lo spostamento delle relative
maggioranze.
Se
nell’avviso di convocazione è già indicata la data dell’assemblea di seconda
convocazione, l’amministratore non ha altri compiti. Se invece nulla è
indicato, l’amministratore deve provvedere a convocare
e a tenere entro dieci giorni dal giorno della prima convocazione (ma non lo
stesso giorno) l’assemblea di seconda convocazione.