Le regole per l’assemblea
Riunirsi è s’obbligo almeno una volta all’anno
L’assemblea dei proprietari è, o
dovrebbe essere rispetto al condominio, la stessa cosa che è il Parlamento
rispetto allo stato Italiano: lo tiene in pugno ed è l’unico organo che conti davvero
qualcosa.. L’amministratore condominiale non è che un
esecutore dei suoi ordini, o comunque del regolamento condominiale. Gode di una certa autonomia nel risolvere da solo le
questioni urgenti o i piccoli problemi di manutenzione ordinaria e ha la
responsabilità della tutela delle cose comuni e della riscossione delle spese.
La realtà è un po’ diversa. Infatti l’amministratore finisce per contare più di quanto
dovrebbe, grazie alle competenze in materia, al tempo che investe nella
gestione del condominio e talora, purtroppo, anche grazie a una certa dose di
prepotenza. Del resto, accade spesso che gli stessi condomini
lo trattino da “padrone”: gli chiedono il permesso di fare, pretendono
che vieti agli altri di fare altrettanto, lo coinvolgono in questioni che nulla
hanno a che vedere con i suoi obblighi.
Assemblee: almeno una
annuale. Va tenuta almeno un’assemblea ordinaria annuale, in cui
si decida perlomeno su tre argomenti: la nomina o la
riconferma dell’amministratore, l’approvazione del bilancio consuntivo
dell’anno passato (detto più propriamente “rendiconto”)e di quello preventivo
per quello futuro. E’ l’occasione anche per la nomina dei rappresentanti del
consiglio di condominio (non obbligatoria, però).
Assemblee straordinarie. Non vi sono
limiti al numero di assemblee che si possono tenere
nel corso dell’anno: è possibile convocarne una ogni volta che occorre decidere
in merito a questioni importanti (il caso classico è quello di urgenti lavori
di manutenzione straordinaria). L’amministratore, come ha chiarito la
Cassazione, non ha per esse diritto a un onorario
aggiuntivo, ma esso può essere deliberato oppure già stabilito nel suo
contratto. Natural-mente vi sono altri costi (l’affitto dell’eventuale sala,
avvisi di convocazione).
Nel corso di un’assemblea straordinaria si può
discutere di tutto: non valgono le limitazioni all’ordine del giorno proposte,
talora, da amministratori “con la coda di paglia”. Si può, ad
esempio, correggere il bilancio preventivo o nominare un nuovo
amministratore (anche se quello in carica non ha terminato il suo mandato
annuale).
Chi la convoca.
Le assemblee vengono convocate direttamente
dall’amministratore in carica, quando è necessario, oppure dai condomini. E cioè, da ciascun condomino, quando manca l’amministratore (o
è gravemente malato) oppure da almeno due condomini che rappresentino 1/6 del
valore millesimale dell’edificio, qualora
l’amministratore si rifiutati di convocarle. Più precisamente, i condomini
hanno diritto decidere autonomamente l’assemblea e il suo ordine del giorno
dopo dieci giorni da quando la richiesta di convocazione è stata respinta o
ignorata dall’amministratore.
Assemblee del condominio parziale.
Se un condominio è composto di più stabili, o un edificio di più scale, è
possibile convocare assemblee parziali, a cui partecipino
solo condomini coinvolti, per esempio, nell’installazione di un singolo
ascensore, nella riparazione di uno dei tetti, nella ricostruzione di una
scala. Essi sono i soli a decidere, m anche i soli a pagare. Ovviamente le
maggioranze per la convocazione e quelle per le decisioni vanno riparametrate, escludendo i condomini non coinvolti.
Chi partecipa.
Oltre ai i proprietari degli appartamenti anche gli usufruttuari
i, hanno diritto di voto (e obbligo di spesa) I nudi
proprietari decidono e pagano solo le spese di manutenzione straordinaria Gli inquilini in locazione partecipano per le
decisioni che riguardano i servizi di
riscaldamento e di condizionamento d'aria, con diritto di voto, e per le
discussioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni,
per esempio l’abolizione della portineria, ma solo con
diritto di parola.. Tuttavia un contratto di locazione può prevedere eccezioni
a queste regole. La loro convocazione è un obbligo del proprietario e non
dell’amministratore: l’assemblea resta comunque valida.
Come si convoca
Avviso di
convocazione.
L’avviso deve
contenere obbligatoriamente il luogo, la data e l’ora dell’assemblea di prima
convocazione;l’ordine del giorno; tutti gli allegati
necessari ai condomini di farsi un idea sul contenuti dell’ordine del giorno.
E’ bene che riporti anche il luogo, la data e
l’ora dell’assemblea di seconda convocazione nonché una
sezione (da non ritagliare) dedicata alle deleghe di un condomino ad essere
sostituito da altra persona.
Forma dell’avviso. La
forma ideale è la raccomandata con ricevuta di ritorno. Concessa
anche la raccomandata a mano, con controfirma in portineria. Sconsigliabili (ma non vietati) l’avviso sulle scale o quello
telefonico, per i quali occorrerebbe poter dimostrare che tutti i condomini sono stati avvisati in
tempo. .
Deleghe. La
legge non pone limiti né al numero delle deleghe per persona, né a chi può
essere delegato (anche un estraneo al condominio o l’amministratore). Resta
dubbio però che l’amministratore possa votare, anche
come delegato, sulla propria nomina e riconferma e sull’approvazione del
rendiconto. E’consigliabile che un regolamento, anche
quello votato a maggioranza dei presenti
e con metà dei millesimi, ponga limiti al numero delle deleghe e vieti quella
all’amministratore. Teoricamente la delega può essere anche verbale (in tal
caso va fatta una telefonata di riconferma da parte del presidente dell’assemblea).
Lo svolgimento dell’assemblea
Il primo compito è la nomina del presidente
(uno dei partecipanti) e del segretario, che deve compilare il verbale. Il presidente a funzioni di moderatore e di coordinatore degli
interventi sull’ordine del giorno. Forse più cruciale
è la figura del segretario, perché il verbale è l’unico documento certo che
resta agli atti su cosa si è deciso. Spesso viene
nominato segretario l’amministratore. Il verbale va redatto nel corso
dell’assemblea (meglio se, direttamente, nel registro dei verbali). Va riletto
ad alta voce alla fine, nonché controfirmato,
perlomeno dal presidente. Quindi va abolita la
pratica, purtroppo comune, dei semplici appunti presi dall’amministratore che
rimanda la redazione in seguito, anche perché si tratta dell’unico documento
scritto che narra la storia del condominio in tutto il suo divenire.
Assemblea, primo atto.
Il presidente raccoglie e verifica le deleghe. Fa il conteggio dei presenti e
delle quote millesimali possedute, per verificare se esiste il numero minimo
per la prima, o per la seconda convocazione (vedi tabella). Dichiara poi aperta
l’assemblea. La pratica insegna che le riunioni effettive sono tutte in seconda
convocazione, perché già negli avvisi di assemblea si
fa capire che l’unica occasione in cui realmente ci si incontrerà, sarà questa.
Infatti per la seconda convocazione basta la presenza
di un numero inferiore di condomini e che anche le decisioni si prendono con
maggioranze più ridotte. Quindi quasi sempre, la prima
cosa da registrarsi nel verbale sarà che la prima convocazione è andata
deserta.
Assemblea, ordine del giorno.
In assemblea si possono discutere e, soprattutto, approvare, solo gli argomenti
presenti nell’ordine del giorno, pena l’annullabilità delle relative delibere.
Pertanto la voce “varie ed eventuali” non ha valore. E’ decisivo che i primi
punti all’ordine del giorno siano anche i più importanti e quelli a cui
dedicare più tempo. Così, tra l’altro, si eviterà la prassi birichina di certi
amministratori di far approvare a tarda ora e per sfinimento le decisioni che
davvero contano, puntando sul fatto che i condomini sono sfiancati da liti su
questioni secondarie. Il presidente ha comunque la
facoltà di proporre di variare l’ordine di trattazione degli argomenti.
Voto. Il voto è a favore
o contro la delibera, senza possibilità di porre condizioni che ne
indeboliscano la validità. Gli astenuti vanno conteggiati come contrari. Il
delegato si sostituisce a chi lo delega in tutto,
senza che valgano limiti o istruzioni scritte che ne circoscrivano i poteri
(essi contano solo nei rapporti interni tra delegante e delegato, per chiedere
eventuali danni, ma non nei confronti dell’assemblea).
Contenuti del verbale.
Nel verbale vanno annotate le persone presenti direttamente o per delega in
assemblea, le decisioni prese, il quorum raggiunto dalle varie deliberazioni.
Resta obbligatorio annotare, per ogni delibera, anche i dissenzienti e gli
astenuti. Ciò permetterà agli stessi di impugnare la delibera. Ogni condomino
può pretendere che sia messa a verbale una dichiarazione, soprattutto se di
dissenso. Nel verbale vanno anche annotate le persone che subentrano in
assemblea dopo l’inizio e quelle che se ne vanno prima della fine: l’assemblea
resta valida, ma ovviamente ciò può influire sul quorum per le votazioni.
In caso di presenza di più comproprietari di uno o più appartamenti, uno solo potrà votare. Se non si mettono d’accordo, il presidente procede al
sorteggio (non conta chi ha la quota maggiore di proprietà).
Comunicazione del verbale. Copia
del verbale va comunicata dall’amministratore a tutti i condomini, compresi
quelli presenti in assemblea. Così si porta e a loro conoscenza le
deliberazioni dell’assemblea e gli obblighi che ne derivano. E,
soprattutto, si dà modo agli assenti e ai dissenzienti di impugnare le
delibere, entro trenta giorni.
Nullità e annullabilità delle delibere
Le delibere non valide sono di due tipi: nulle o annullabili. Quelle
nulle sono impugnabili da tutti i condomini, perfino
da chi ha votato a favore, e in qualsiasi momento. Tra di
esse vi sono innanzitutto quelle contrarie a norme imperative di legge, o
comunque a norme costituzionali.
Poi quelle assunte a
maggioranza che dovrebbero invece essere prese all’unanimità, come ad esempio
quelle che modificano i millesimi, decidono sulla vendita di parti comuni,
consentono innovazioni che violano la stabilità o il decoro architettonico
dell’edificio.
Quindi
quelle che violano norme stabilite nel regolamento condominiale contrattuale,
accettato da tutti. (che può
porre anche limiti al diritto di proprietà). Infine quelle che non riguardano
la proprietà o le parti comuni, ma sconfinano nei diritti del singolo
proprietario.
Molto
più comuni sono le delibere annullabili, ma solo se
impugnate in giudizio entro 30 giorni da quando se ne è avuta conoscenza. Non
basta una protesta formale e nemmeno una raccomandata con ricevuta di ritorno
inviata all’amministratore.
Esse riguardano, per
esempio, le assemblee invalide (per mancanza della convocazione di qualcuno o
del numero legale), le decisioni prese con maggioranze
insufficienti o gli argomenti fuori dall’ordine del giorno. Un magistrato o anche l’amministratore
possono sospendere l’esecuzione di una deliberazione
quando sia contraria a una norma penale o a una normale imperativa di legge o
quando ci si accorge che potrebbe essere dannosa per la collettività condominiale
(per esempio, l’assemblea affida lavori a una ditta che risulta in stato
fallimentare).
.
Assemblea i numeri di
legge
Ricevimento dell’avviso di convocazione |
5 |
Almeno 5 giorni prima dell’assemblea (decorrenti dal giorno
dopo il ricevimento) |
Seconda convocazione: |
10 |
Né nello stesso giorno, né oltre 10 giorni dalla prima convocazione |
Numero di deleghe a persona |
- |
Illimitato, tranne che il regolamento condominiale stabilisca altrimenti |
Validità della prima convocazione |
2/3 |
Presenti (per persona o per delega)
2/3 dei partecipanti al condominio e 2/3 del valore in millesimi
dell’edificio. |
Validità della seconda convocazione |
1/3 |
Presenti (per persona o per delega)
1/3 dei partecipanti al condominio e 1/3 del valore in millesimi
dell’edificio. |
Assemblea straordinaria indetta dai condomini |
2 |
Almeno 2 condomini che possiedano almeno 1/6 dei millesimi (dopo 10
giorni da quando la richiesta è respinta o ignorata dall’amministratore) |
Tipo di parte comune e opere necessarie |
Chi paga |
Tipo di ripartizione |
Strutture |
||
Muri
maestri: manutenzione ordinaria e straordinaria struttura, intonaco esterno,
coperture esterne, colonne, archi portici |
Condominio
|
millesimi proprietà |
Muri
maestri: intonaco interno all’appartamento |
Proprietario
singolo |
al 100% |
Muri
interni di divisione tra appartamenti |
I due proprietari a cui servono |
al 50% |
Facciate:
intonaci e copertura facciate, frontalini, stucchi, decorazioni (in
continuazione tra balconi e facciata |
Condominio
|
millesimi proprietà |
Finestre
e persiane : riparazione, imbiancatura, verniciatura |
Proprietario
singolo |
al 100% |
Tetti
spioventi ristrutturazione, riparazioni |
Condominio
|
millesimi proprietà |
Collocamento
antenne centralizzate |
Condominio
|
millesimi proprietà |
Apertura
di abbaini e finestre |
Proprietario
singolo |
al 100% |
Sottotetti
comuni, stenditoi: opere |
Condominio
|
millesimi proprietà |
Balconi
sporgenti: manutenzione ordinaria struttura,
pavimentazione, parapetti e ringhiere |
Proprietario
singolo |
al 100% |
Balconi
sporgenti: tinteggiatura e intonacatura del sottofondo che fa da soffitto al
balcone sottostante |
Proprietario
del piano di sotto |
al 100% |
Balconate
e ballatoi a cielo aperto: manutenzione ordinaria e straordinaria struttura, pavimentazione |
Condomini
serviti dalla balconata o dal ballatoio o che lo hanno comunque
in uso |
in parti uguali |
Balconate
e ballatoi a cielo aperto: manutenzione e consolidamento ringhiere e parapetti |
Condominio
|
millesimi proprietà |
Balconi
a castello (incassati nel perimetro dell’edificio): manutenzione
straordinaria struttura |
Trave
portante interna: Condominio, (pavimento), |
millesimi proprietà |
Pavimento:
proprietari del balcone |
al 100% |
|
Sottofondo del balcone proprietari del balcone al piano
di sotto |
al 100% |
|
Balconi
a castello: manutenzione parapetti |
Proprietari
singoli |
al 100% |
Lastrici solari non accessibili o accessibili da tutti, manutenzione ordinaria e straordinaria |
Condominio |
millesimi proprietà |
Lastrici solari ad uso esclusivo di un condomino: manutenzione
ordinaria e straordinaria ed eventuali danni al proprietario
dell’appartamento di sotto per infiltrazioni d’acqua |
1/3 proprietario singolo, 2/3 Condominio
|
millesimi proprietà |
Terrazze
a livello |
1/3
proprietario singolo, 2/3 condomini coperti dalla terrazza, |
millesimi di proprietà riparametrati |
Parapetti
dei lastrici o delle terrazze: manutenzione |
Proprietario
singolo |
al 100% |
Eventuali
ornamenti della facciata |
Condominio
|
millesimi proprietà |
Scale,
pianerottoli, finestre sulle scale: manutenzione ordinaria e straordinaria |
Condomini
serviti dalla scala |
il 50% in ragione dei millesimi di proprietà degli
appartamenti e il 50% in proporzione all’altezza di ciascun piano da suolo |
Scale:
manutenzione ordinaria e straordinaria muri interni |
Condominio
|
millesimi proprietà |
Portoni, passi carrai, anditi, vestiboli,
portici: manutenzione ordinaria e straordinaria |
Condominio
(per i vestiboli e i portici sottoposti a servitù di pubblico passaggio
possono esserci convenzioni con il Comune) |
millesimi proprietà |
Cortili
ad uso condominiale, cavedi, chiostrine,
pozzi luce: manutenzione ordinaria e straordinaria |
Condominio
(esclusi, se non sono condomini, chi godono di
un’eventuale servitù di passaggio) |
millesimi proprietà |
Cortili in uso o proprietà a singoli proprietari:
manutenzione ordinaria e straordinaria |
Condominio
|
millesimi proprietà |
Cortile che copre garage o box condominiali. Manutenzione
straordinaria |
Condominio
1/3, proprietari dei box 2/3 |
millesimi proprietà |
Lastrico
di copertura a fila di box: manutenzione ordinaria e straordinaria |
Singoli
proprietari, per la parte a copertura del loro box |
al 100% |
Lastrico piantumato di
copertura a fila di box, manutenzione ordinaria e straordinaria |
Condominio
manutenzione verde. Condominio
1/3, proprietari dei box 2/3 man straord. lastrico |
millesimi proprietà |
Gronde
e pluviali pulizia, riparazione e sostituzione |
Condominio
(nei supercondomini, proprietari del singolo edificio) |
millesimi proprietà |
Locali portineria, guardiole: manutenzione ordinaria e
straordinaria |
Condominio
|
millesimi proprietà |
Giardini condominiali: manutenzione ordinaria e straordinaria |
Condominio (anche i negozianti che danno sulla strada) |
millesimi proprietà |
Garage condominiali: manutenzione ordinaria e straordinaria |
Condomini che se ne servono (tutti, se costruiti ai sensi
della legge Tognoli) |
millesimi proprietà |
Impianti |
||
Impianto
acqua calda centralizzata senza contatori |
Condominio
|
In
base agli abitanti dello stabile, in base a
millesimi acqua, o, in mancanza, in base ai millesimi di proprietà |
Impianto
acqua calda centralizzata con contatori |
Condominio |
20-30%
in base millesimi proprietà, il resto in base al
consumo* |
Riparazione
contatore elettrico, acqua, gas |
Proprietario singolo che se ne serve |
al 100% |
Antenna singola |
Proprietario singolo |
al 100% |
Antenna centralizzata |
Condominio |
in parti uguali (anche
proprietario che non se ne serve) |
Ascensore: manutenzione |
Condomini
serviti dall’ascensore |
il 50% in ragione dei millesimi di proprietà degli
appartamenti e il 50% in proporzione all’altezza di ciascun piano da suolo |
Ascensore:
installazione |
Condomini
che se ne servono, |
millesimi proprietà |
Fognature, pozzi neri |
Condomini che se ne servono |
millesimi di proprietà |
Impianto del gas: spese di
allacciamento in rete |
Condomini che se ne
servono |
millesimi di proprietà |
Impianto di riscaldamento con caldaia
centralizzata: spese esercizio e manutenzione |
Condominio |
in base millesimi calore o, in
mancanza, in base a quelli proprietà. Il criterio più giusto per il calcolo dei millesimi calore, è quello per il 50% in base al
volume dei locali e per il 50% in base al numero degli elementi radianti dei
caloriferi |
Impianto di riscaldamento con caldaia
centralizzata: man straordinaria e rifacimento |
Condominio |
millesimi proprietà |
Impianto di riscaldamento con
contabilizzazione del calore |
Condominio |
40% in base ai millesimi di proprietà, 60%
in base al consumo* |
Addolcitore a scambio ionico |
Condomini che se ne
servono |
millesimi proprietà |
Autoclave |
Condomini che se ne
servono |
millesimi proprietà |
Canna fumaria centralizzata: manutenzione ordinaria |
Condominio |
millesimi calore |
Canna fumaria centralizzata: manutenzione ordinaria |
Condominio |
in base millesimi
proprietà |
Impianto idrico senza contatori acqua |
Condominio |
in base millesimi
proprietà. Il criterio più giusto, da inserire nel regolamento condominiale,
è quello in base al numero degli abitanti dello stabile |
Impianto idrico con contatori |
In base al consumo |
in base al consumo
(spese per portineria e giardini in base a millesimi proprietà) |
Impianto idrico: installazione |
Condominio |
millesimi proprietà |
Autoclave: installazione e manutenzione |
Condominio |
millesimi proprietà (o in base al consumo di acqua, se
esistono contatori) |
Piscina campo
tennis: installazione, conservazione |
Condominio |
millesimi proprietà |
Piscina, campi da tennis: esercizio |
Condominio |
millesimi proprietà. Il criterio più
giusto, da inserire nel regolamento condominiale, è quello in base al numero
abitanti dello stabile (bambini e vecchi esclusi) |
* Stima
Fonte: Ufficio Studi Confappi-Federamministratori