All’’articolo qui sotto è in parte da attribuire alla redazione de Il Sole e in parte all’Ufficio Studi Confappi-Amministratori. Si chiarisce che la posizione della Confappi-Federamministratori è di aperta critica al decreto delle Attività produttive del 26 ottobre 2005, che nasconde, sotto le preoccupazioni per la sicurezza, altre preoccupazioni: quelle di fornire ulteriore lavoro alle categorie degli impiantisti (che, del resto, hanno un forte peso nello scrivere le norme tecniche di sicurezza che sono fonte per loro di introiti).

 

IMPIANTI NEGLI EDIFICI 1 Il nuovo decreto delle Attività produttive fissa la tempistica per gli elevatori installati prima del giugno 1999

 

Ascensori all’appello della sicurezza

 

Da sei mesi a sei anni. Ma in capo al 2013, salvo proroghe, tutti gli ascensori d’Italia saranno davvero sicuri e il dato delle 100 persone che restano intrappolate ogni giorno (però su 100 milioni di corse) dovrebbe scendere drasticamente.

Con il decreto delle Attività produttive del 26 ottobre 2005 è stata dettata la tempistica (piuttosto stretta secondo alcuni operatori) per adeguare gli impianti "vecchi", cioè installati prima del 25 giugno 1999, alle severe normative Ue, condensate nella norma tecnica Uni En 80-81.

Il decreto vede la luce un anno dopo l’annuncio fatto dal sottosegretario alle Attività produttive Mario Valducci al Lift 2004 (si veda il «Sole-24 Ore» del 19 novembre 2004): le resistenze alla norma sono state molte ma, ha detto Gelsomino Volpe di Assoascensori al convegno organizzato a Milano il 12 dicembre scorso, la spinta finale è venuta proprio dal ministro Scajola e dal direttore generale Sviluppo del ministero, Massimo Goti. Per il presidente di Assoascensori, Marco Bonissone, non va dimenticato che gli impianti ante giugno 1999 rappresentano il 90% del parco ascensori italiano (che ne conta ben 800mila).

La polemica sulle spese per l’adeguamento è stata mossa da Confedilizia («Che dubita fortemente della legittimità del provvedimento», ha detto il presidente Corrrado Sforza Fogliani), mentre l’Uppi (piccoli proprietari) si è sempre schierata per la sicurezza «evitando però le speculazioni » ha precisato il presidente Giacomo Carini. Pieno appoggio al Dm è stato dato anche da Fiaba (Federazione disabili), Anaci (amministratori condominiali) e Agit (avvocati giusconsumeristi).

L’analisi del rischio. La novità introdotta dal decreto delle Attività produttive sta nel fatto che, in occasione delle verifiche biennali, i tecnici dell’organismo di certificazione debbono eseguire un’analisi dei rischio dell’impianto, applicando la norma europea UNI EN 081-80 (i cui contenuti sono riportati qui sotto).

«Tale norma — spiega Claudio Roversi, responsabile commerciale dell’Istituto per il marchio di Qualità —elenca 74 fattori diversi di possibile pericolo. A sua volta ciascuno dei fattori può essere giudicato a rischio alto, medio o basso, a seconda del tipo di impianto. Per esempio, un insufficiente livellamento della cabina al piano può essere ad alto rischio, se l’ascensore è a una sola velocità, a medio rischio per gli ascensori a due velocità e a basso rischio, infine, per quelli a velocità controllata». Tenendo conto di queste possibili differenziazioni, si sale a circa 120 valutazioni di diverso pericolo (alto, medio e basso, appunto).

Se l’ascensore è di installazione nuova o abbastanza recente, gran parte dei rischi considerati di livello elevato sono, di fatto, rari. Come la distanza tra porte di cabina e porta di piano che superi i 15 cm, perché le norme che lo vietavano risalgono a quasi cinquant’anni fa. Ma è solo negli ultimi anni che è stato imposto l’obbligo di installare, nei nuovi ascensori, un impianto telefonico collegato con una centrale di sicurezza attiva 24 ore su 24: la mancanza di tale impianto è considerato dalla norma europea come un fattore di alto rischio, sul quale bisogna intervenire al più presto.

Tempi per l’adeguamento. Il decreto stabilisce poi che qualora i possibili pericoli siano alti, l’impianto debba essere adeguato alle norme di sicurezza entro sei mesi dalla verifica. Se invece sono di medio livello, c’è tempo da due a quattro anni. Se infine sono di basso livello, il periodo che potrà essere concesso sale da quattro a sei anni.

Stando alla lettera della norma, quindi, il verificatore potrà imporre, contemporaneamente, al proprietario dell’impianto una serie di interventi, alcuni da eseguirsi con la massima urgenza, e altri che potranno essere prorogati a più tardi.

Le modalità dello svolgimento delle verifiche sono comunque rinviate a un successivo decreto, da adottare entro il 28 gennaio 2006 (ma il termine è ordinatorio, e quindi forse il decreto sarà giorni o mesi in ritardo) .

I problemi. Per gli operatori del settore gli obblighi del decreto non potranno essere facilmente rispettati, a meno che non si decidano future proroghe: gli esperti che debbono eseguire le verifiche, sono in numero decisamente insufficiente. Oggi le aziende che sono state notificate in sede Ue sono 91. Grossomodo, contano 700-800 "ispettori", persone che debbono avere lavorato sul campo per almeno due anni e quindi difficili da integrare con nuove leve. Ognuno di essi esegue attualmente una media di mille verifiche biennali. Tenendo conto che gli ascensori esistenti in Italia sono più o meno 800 mila, gli attuali addetti bastano appena.

Applicando il nuovo decreto, però, i tempi dell’ispezione cresceranno: ci vorrà non più una, ma tre ore per fare la valutazione dei rischi, i costi passeranno da 300 a 600 euro.

Occorrerebbe perlomeno duplicare gli attuali effettivi perché il Dm del 26 ottobre possa passare dalla carta all’applicazione sul campo.

Le novità

I tempi. L’adeguamento degli impianti va effettuato:

In caso di rischi eccezionali l’impianto è sottoposto a fermo  

Il decreto sulle verifiche. Entro il 28 gennaio 2006 con un decreto del Direttore generale dello sviluppo produttivo e competitività sono definite le modalità di svolgimento delle verifiche e i criteri generali delle prescrizioni di adeguamento. In ogni caso, l’analisi dei rischi non comprende le parti dell’impianto costituenti la struttura architettonica della cabina, dei cancelli e delle ringhiere di protezione.

Incendi. Nel Dm del 26 ottobre è specificato che restano salve le disposizioni vigenti in materia di prevenzione incendi (si veda, da ultimo, anche «il Sole-24 Ore» del 12 dicembre scorso con le ultime norme antincendio per i vani degli ascensori

 

In condominio crescerà il conto delle verifiche

 

In condominio le novità si sentiranno soprattutto sotto il profilo dei costi. Non cambia infatti l’iter delle verifiche ma cosa viene controllato: i verificatori si troveranno a fare un esame molto dettagliato in base alle tabelle della norma Uni En 80-81 (riprodotte sotto). Saliranno quindi i costi a carico dell’utenza, anche perché in molti casi verranno prescritti interventi di adeguamento.

Verifiche biennali. Già il Dpr 162/99 stabiliva che il proprietario di un edificio o il suo legale rappresentante (per i condomini, l’amministratore) debbano far eseguire, oltre alla normale manutenzione, una verifica periodica biennale da parte di organismi di certificazione. La ditta di manutenzione non può, per legge, certificare l’impianto.

Oggi quasi tutti gli ascensori esistenti sono stati ormai "assegnati" alle aziende di certificazione. E i controlli biennali sono ormai fissati per contratto e scattano automaticamente. C’è però chi stima che un 10% degli impianti italiani sfuggirebbero alle ispezioni, perché non ancora denunciati.

I costi. Le spese relative ai controlli sono a carico del proprietario dell’impianto (in genere, il condominio) e sono "doppie".

Infatti insieme ai tecnici incaricati della verifica deve essere presente anche la ditta delegata alla manutenzione dell’impianto. Per più motivi. Il primo è che i verificatori non possono direttamente mettere le mani nei meccanismi (devono essere gli addetti alla manutenzione a farlo). Il secondo è che gli addetti all’esercizio dell’ascensore conoscono bene l’apparecchio, le sue eventuali magagne e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che hanno eseguito.

Non esistono tariffe predeterminate per le verifiche(anche se c’è qualcuno che le ha proposte). Oggi l’intervento delle ditte di certificazione ha un costo che può variare notevolmente (da un minimo di 70 euro per chi gioca al ribasso, a un massimo di 180 euro). Quello contemporaneo della ditta di manutenzione, se non compreso nel contratto formato dal condominio, si aggira in media sui 130-150 euro. Pertanto c’era, fino a ieri, da mettere in conto, una spesa biennale di 300 euro, per un intervento della durata di circa un ora. A parte vanno conteggiati, naturalmente, i costi delle opere eventualmente necessarie per adeguare l’impianto alle norme.

Le responsabilità dell’amministratore condominiale. Le sanzioni per amministratore di condominio per le inadempienze sulla sicurezza degli ascensori, sotto il profilo amministrativo, sono stabilite dalla legge 46/1990: da 516 a 5.165 euro, molto meno di quanto costano effettivamente le opere per la regolarizzazione. Se però accade un incidente, scattano anche quelle penali, che possono essere durissime.

Perché i giudici (e anche le assicurazioni se c’è una polizza), per stabilire se un impianto è eseguito a regola d’arte, non si rifanno solo alle norme di legge, ma spesso anche a quelle tecniche Uni o a quelle europee, anche se non ancora recepite da leggi nazionali.

Un indirizzo che è stato espresso chiaramente da Giulio Benedetti, magistrato milanese, al convegno organizzato da Anaci ad Ancona lo scorso 22 ottobre.

Se poi l’incidente coinvolge anche un dipendente (come il portiere) entra in campo la corresponsabilità del committente prevista dalla legge 626 sulla sicurezza del lavoro.

 

Tutti i pericoli da valutare

Rischi elencati nella norma Uni En 80-81 in base al grado di pericolosità

 

 

RISCHIO N

 

Punto da controllare

Tipo di Impianto Ascensore / NOTE

Livello di RISCHIO

1

 

Installazione senza materiali pericolosi

Preesistenti a: UNI EN 81-1: 1987 o UNI EN 81-2: 1989

*

2

a

Misure per facilitare l’accessibilità alle persone disabili

Conformi alla Legge 13/89

*

2

b

Non conformi alla Legge 13/89

* *

3

a

Accuratezza di livellamento

Ad una velocità;

* * *

3

a

A velocità regolata

*

3

b

A due velocità

* *

4

a

Misure contro atti vandalici

Normali quanto a rischio di vandalismo

*

4

b

A medio rischio di vandalismo

* *

4

c

Ad alto rischio di vandalismo

* * *

5

a

Misure per assicurare funzionamento sicuro in caso di incendio

In edifici bassi

*

5

b

In edifici alti

* *

6

 

Chiusura cieca del vano di corsa

Chiusure conformi a precedenti normative

*

7

a

Difese parziali del vano di corsa

Idraulici (non previsto Allegato II)

* * *

7

b

Elettrico o idraulico (non rispondente all'Allegato II DM 587/87)

*

8

 

Dispositivi di blocco per le porte di accesso alla fossa

Casi rari

* * *

9

 

Prete del vano di corsa sotto la soglia di piano

Precedenti le norme UNI EN 81-1 e 2: 1999

*

10

 

Protezione degli spazi sotto cabina e/o contrappeso

Precedenti le norme UNI EN 81-1 e 2: 1999

*

11

 

Difesa del contrappeso

Precedenti le norme UNI EN 81-1 e 2: 1999

*

12

a

Difesa di separazione in fossa di più ascensori in un vano di corsa

Precedenti o conformi a DL 600

* *

12

b

Conformi a: DPR 1497/63 : UNI EN 81-1: 1987 e 2: 1989

*

13

a

Difese di separazione tra parti in movimento di più ascensori in un vano di corsa

Conformi a norme precedenti alle: UNI EN 81-1: 1987; UNI EN 81-2: 1989

* * *

13

b

Conformi alle norme: UNI EN 81-1: 1987; UNI EN 81-2: 1989

*

14

a

Spazi liberi in testata o fossa

Idraulici conformi a norme Precedenti a UNI EN 81-2 -1989

* *

14

b

Elettrici conformi a norme Precedenti a UNI EN 81-1: 1987

*

15

a

Accesso sicuro alla fossa

Precedenti a UNI EN 81-1/2 (Ed 1987-89)e non conformi al Parere CNR 661004/79, con profondità > 1 m

* * *

15

b

Precedenti a UNI EN 81-1/2 (Ed 1987-89)e non conformi al Parere CNR 661004/79, con profondità < 1 m

* *

15

c

Conformi al Parere CNR 661004/79 o alle norme precedenti

*

16

a

Interruttore di arresto in fossa e nel locale macchine

Idraulici conformi a norme precedenti a UNI EN 81-2 (1989);

* * *

16

b

Elettrici conformi a norme UNI EN 81-1: 1987

*

17

a

Adeguata illuminazione del vano di corsa

Idraulici conformi a norme precedenti DPR 1497/63

* * *

17

b

Idraulici conformi a DPR 1497/63

* *

17

c

Conformi alle norme: UNI EN 81-1: 1987; UNI EN 81-2: 1989

*

18

 

Soccorso di emergenza a persone intrappolate nel vano di corsa

Non conformi a DPR 162/99

* *

20

 

Pavimento non sdrucciolevole in locale macchine

Conformi al norme precedenti alle: UNI EN 81-1: 1987; UNI EN 81-2: 1989

*

20

 

Accesso al locale macchine

Conformi a norme precedenti a UNI EN 81-1/2 1987/89

* *

21

 

Distanze orizzontali nel locale macchine

Non conformi a DL 600

* *

22

 

Livelli e recessi in locale macchine

Casi rari

* * *

23

 

Adeguata illuminazione del locale macchine

Non conformi a norme UNI EN 81-1/2 1999

* *

24

 

Supporti per movimentazione di attrezzature in locale macchine

Non conformi a norme UNI EN 81-1/2 1987/89

* *

25

a

Porte di cabina e di piano cieche

Con porte motorizzate non cieche conformi a DL 600 - CASI RARI;

* * *

25

b

Con porte motorizzate non cieche conformi a DPR 1497/63 - CASI RARI

* *

25

c

Con porte a battente non cieche

*

26

 

Robustezza fissaggio della porta di piano

Con porte di piano scorrevoli che possono avere subito usura o danni nei fissaggi

* * *

27

a

Porte di cabina e di piano con vetro

Con porte con vetro non conformi DL 600 - CASI RARI;

* * *

27

b

Con porte con vetro conformi DL 600 e DPR 1497/63 - CASI RARI

* *

27

c

Con porte con vetro retinato o stratificato conformi alle norme precedenti alle:UNI EN 81-1: 1987 e 2: 1989

*

28

 

Protezioni per le mani dei bambini – Porte automatiche in vetro

Conformi a norme precedenti alle: UNI EN 81-1/2 1999

*

29

 

Illuminazione del piano

Conformi a norme precedenti alle: UNI EN 81-1: 1987; UNI EN 81-2: 1989

*

30

(a) a

Dispositivi di protezione delle porte automatiche

Precedenti DPR 1497/63;

* * *

30

(a) b

Conformi a DPR 1497/63 e DM 1635/79 (Fotocellule)

* *

30

(a) c

Conformi alle norme: UNI EN 81-1: 1987; UNI EN 81-2: 1989; UNI EN 81-1/2 1999

*

30

(b)

Dispositivi di protezione delle porte automatiche su ascensori per persone disabili

Non conformi alla Norma UNI EN 81-70;

* * *

31

a

Dispositivi di blocco delle porte di piano

Precedenti DPR 1497/63;

* * *

31

b

Conformi a DPR 1497/63 (Barriere luminose)

* *

31

c

Con dispositivi conformi alle norme: UNI EN 81-1/2 1999; UNI EN 81-1: 1987; UNI EN 81-2: 1989. Ma non alle norme: UNI EN 81-1/2 1999

*

32

 

Sblocco di emergenza porte di piano

Conformi a norme precedenti a UNI EN 81-1/2 1987/89

* *

33

 

Non accessibilità ai dispositivi di blocco dal piano

Conformi a norme precedenti alle: UNI EN 81-1/2 1999; Con difese del vano traforate

*

34

 

Richiusura automatica delle porte di piano

Che non dispongono di dispositivo di richiusura

* * *

35

 

Porte di piano  scorrevoli con ante multiple

Conformi a norme precedenti a UNI EN 81-1/2 1987/89

* *

36

 

Resistenza al fuoco delle porte di piano

Tutti gli ascensori

*

37

 

Porta di cabina motorizzata orizzontale funziona solo se la porta a battente è chiusa

Precedenti a DPR 162/99

* *

38

 

Rapporto superficie utile cabina e portata

Montalettighe e Cat B in edifici di abitazione

* * *

39

 

Presenza del grembiule della cabina

Idraulici

* * *

40

 

Presenza della porta di cabina

Precedenti norme UNI EN 81-1/2;

* * *

41

 

Bloccaggio della botola di emergenza della cabina

Conformi a norme precedenti a UNI EN 81-1/2 1987/89

* *

42

 

Sufficiente resistenza del tetto (botole) di cabina

Conformi a norme precedenti alle: UNI EN 81-1: 1987; UNI EN 81-2: 1989

*

43

 

Protezione contro la caduta dal tetto della cabina

Precedenti DPR 162/99

* * *

44

 

Superficie di ventilazione della cabina

Conformi a norme precedenti a UNI EN 81-1/2 1987/89

* *

45

 

Illuminazione normale della cabina

Conformi al D.P.R. 1497/63, ma non alle norme: UNI EN 81-1: 1987; UNI EN 81-2: 1989

*

46

a

Illuminazione di emergenza della cabina

Conformi a norme precedenti a UNI EN 81-1/2 1987/89

* *

46

b

Conformi a norme precedenti alle: UNI EN 81-1: 1987; UNI EN 81-2: 1989

*

47

 

Protezione delle pulegge

Conformi a norme precedenti a UNI EN 81-1/2 1987/89

* *

48

 

Antiscarrucolamento funi dalle pulegge

Conformi a norme precedenti a UNI EN 81-1/2 1987/89

* *

49

 

Protezione delle pulegge

Conformi a norme precedenti alle: UNI EN 81-1: 1987; UNI EN 81-2: 1989

*

50

(a) a

Presenza di paracadute attivato da Limitatore compatibile

Precedenti DPR 1497/63

* *

50

(a) b

Presenza di Paracadute attivato da Limitatore compatibile (Ascensori elettrici)

Conformi a D.P.R. 1497/63 e non alla Norma: UNI EN 81-1: 1987

*

50

b

Sistema paracadute/Limitatore compatibili

Precedenti a DPR 1497/63

* *

51

 

Contatto elettrico sul tenditore del limitatore

Conformi a norme precedenti a UNI EN 81-1/2 1987/89

* *

52

a

Protezione contro l'eccesso di velocità in salita della cabina

con fattore di rischio elevato (Corse alte - Portata > 630 kg)

* *

52

b

Elettrici non conformi alla Norma: UNI EN 81-1: 1999

*

53

(a) a

Protezione contro i movimenti incontrollati della cabina

Con rischi n° 38 e n° 52

* *

53

(a) b

Per i quali non siano sensibili anche i pericoli 38 e/o 52(a)

*

53

(b) a

Freno elettromeccanico (Ascensori elettrici)

Precedenti DPR 162/99

* * *

53

(b) b

Conformi alla norma: UNI EN 81-1: 1987; Cioè, con un solo solenoide

*

54

(a)

Protezione degli ascensori idraulici contro la caduta libera e la deriva della cabina

Conformi al D.M. 1635/79 e non alla Norma UNI EN 81-2: 1999

*

54

b

Ritorno automatico al piano inferiore (Ascensori idraulici)

Precedenti DPR 162/99

* * *

55

 

Sistema di guida del contrappeso

Elettrici non conformi alla Norma: UNI EN 81-1: 1987

*

56

a

Assenza di ammortizzatori sotto cabina

Conformi a norme precedenti UNI EN 81-1/2;

* * *

56

b

Non conformi alle  norme: UNI EN 81-1/2 1999

*

57

 

Presenza Interruttori di extracorsa

Idraulici non conformi a UNI EN 81-2 1999

* *

58

a

Distanza tra parete del vano di corsa e soglia della porta di cabina

Precedenti o conformi a DL 600;

* * *

58

b

Conformi al D.P.R. 1497/63 o a norme successive

*

59

a

Distanza tra porte di cabina e porta di piano

Precedenti o conformi a DL 600;

* * *

59

b

Conformi al D.L. 600/45 o a norme successive

*

60

(a) a

Manovra di emergenza (Ascensori elettrici)

Precedenti o conformi a>DL 600

* * *

60

(a) b

Vedere testo Norma

*

60

(b) a

Manovra di emergenza (Ascensori idraulici)

Precedenti o conformi a DL 600

* * *

60

(b) b

Precedenti non conformi a DPR 162/99

* *

61

 

Saracinesca (ascensori idraulici)

Idraulici non conformi alla Norma: UNI EN 81-2: 1989

*

62

 

Arresto del motore (Contattori indipendenti)

Non conformi a DPR 162/99;

* * *

63

 

Dispositivo contro allentamento funi o catene

Idraulici non conformi al DM 1635/79;

* * *

64

 

Limitatore del tempo motore

Conformi a norme precedenti alle: UNI EN 81-1: 1987; UNI EN 81-2: 1989

*

65

a

Dispositivo di pressione minima ascensori Idraulici indiretti

Privi del Dispositivo

* *

65

b

Dispositivo pressione minima ascensori idraulici diretti con pistone non collegato in maniera rigida alla cabina 

Privi del Dispositivo

* *

66

a

Protezione contro i contatti accidentali con parti elettriche in tensione

Precedenti a UNI EN 81-1/2 che non dispongono di protezioni  e presentano i Rischi n° 21 e n° 22

* * *

66

b

Precedenti a UNI EN 81-1/2 che non dispongono di protezioni  e non presentano i Rischi n° 21 e n° 22

* *

67

 

Protezione termica del motore

Vedere testo Norma

*

68

 

Interruttori bloccabili in locale macchine

Non conformi a DPR 162/99

* *

69

 

Nessun pericolo in caso di inversione di fase

Conformi a norme precedenti a UNI EN 81-1/2 1987/89

* *

70

(a) a

Pulsantiera di ispezione

Idraulici precedenti a norme UNI EN 81-2;

* * *

70

(a) b

Pulsantiera di ispezione

Adeguati all'allegato II  del D.M. 587

*

70

(b) a

Dispositivo di arresto sul tetto di cabina

Idraulici precedenti o conformi a DL 600;

* * *

70

(b) b

Non conformi a: UNI EN 81-1/2 1999

* *

71

a

Dispositivo di allarme

Precedenti a DPR 162/99;

* * *

71

b

Dotati di dispositivo di allarme non conforme alla Norma UNI EN 81-28

*

72

 

Comunicazione tra locale macchine e cabina

Conformi a norme precedenti a UNI EN 81-1/2 1987/89; Corsa > 30 m

* *

73

a

Presenza del controllo del carico in cabina

Montalettighe o Cat B ;

* * *

73

b

Non conformi alle  norme: UNI EN 81-1/2 1999

*

74

 

Informazioni sull'uso dell'ascensore

Non conformi alle  norme: UNI EN 81-1/2 1999

*

 

Legenda:

* Basso grado di rischio

* * Medio grado di riscio

* * * Alto grado di rischio

 

Fonte: Elaborazione Ufficio Studi Confappi su dati Assoascensori