Ascensore:
ripartizione spese per regolamento
Nel regolamento del mio condominio è
previsto che tutte le spese ordinarie e straordinarie inerenti all'ascensore
siano ripartite tra i condomini in base ai "millesimi
ascensore". E ciò è vincolante.
Le chiedo se è vero che tale vincolo
non sia più adeguato alla normativa europea
che, come ho sentito dire, prescrive che
tutti i condomini, compresi quelli del piano rialzato, essendo
comproprietari anche dell'ascensore, la cui presenza, peraltro, contribuisce
alla valorizzazione del condominio, dovrebbero partecipare alle suddette spese
in base ai rispettivi "millesimi proprietà".G.B.
Torino
E’ ben vero che l’articolo 1124 del
codice civile sulla ripartizione delle spese per le scale, valido per
giurisprudenza anche per l’ascensore, escluderebbe, sempre per giurisprudenza
maggioritaria, la manutenzione straordinaria che andrebbe ripartita per
millesimi di proprietà. Tuttavia l’articolo 1124 è
derogabile per regolamento condominiale contrattuale, come sembra sia stato nel
suo caso in cui perciò si applicano in ogni caso i millesimi ascensore. Non ci risulta che alcuna norma europea ponga a ciò degli ostacoli
(cosa che ci parrebbe del resto singolare).