Dall’uso alla superficie, per le
transazioni cambia la base imponibile
Fisco-puzzle sui diritti reali
La compravendita
immobiliare è normalmente sinonimo di cessione della proprietà. Ma non è sempre così. Si costituiscono, acquistano e vendono
anche altri diritti che della proprietà piena sono in qualche modo una componente, detti “reali”. Tra di
essi ve n’è uno desueto (l’enfiteusi), altri, di cui parleremo, molto più
“gettonati”, come l’usufrutto, la nuda proprietà, il diritto di abitazione, le
servitù e il diritto di superficie e infine, quello d’uso, assimilato di fatto
all’usufrutto.
Il
trattamento fiscali di tali diritti è stato oggetto di
numerosi chiarimenti da parte delle Entrate. I problemi che sorgono sono di due
tipi. La loro costituzione, cessione o estinzione è soggetta a tributi e a
quali? Come si può valutare la base imponibile di tali diritti?
Diciamolo subito: la
posizione delle Entrate è stata, da sempre, univoca. Il tipo di tassazione dei
diritti reali, ai fini dei trasferimenti di proprietà, è esattamente identico a
quello delle corrispettive proprietà intere. Pertanto si applicano identiche
aliquote di tassazione, a quelle previste caso per
caso. Se la loro cessione (o anche la loro semplice
rinuncia) è fatta dietro un corrispettivo, si tratterà di un trasferimento
oneroso, colpito dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali e di bollo
(e, in casi particolarissimi, anche Iva). Se, viceversa, è attuata senza
corrispettivo, si tratterà, a seconda dei casi, di
un’eredità o di una donazione.
Naturalmente, in
caso di successioni e donazioni, entrano in ballo le esenzioni previste per i
parenti più stretti, che quasi sempre azzerano il
conto dell’erario, ma continuano ad essere dovute le imposte ipotecarie e
catastali (in misura fissa di 168 euro ciascuna se si hanno i requisiti prima
casa, proporzionali negli altri casi).
Valore imponibile. Il dubbio più
importante è quello relativo al valore del diritto
donato, ereditato o compravenduto che è alla base dell’imposizione. O meglio: tale valore può essere certo, abbastanza certo, o
incerto.
Per quanto riguarda
la nuda proprietà e i diritti che ne sono le tre possibili, altre facce della
medaglia (usufrutto, uso e abitazione), qualche certezza esiste: i loro valori
sono infatti “tabellati” in
proporzione a quelli della proprietà piena e/o alla durata del diritto. Nei
casi in cui l’immobile oggetto del trasferimento sia un’abitazione c’è
sicurezza assoluta, perché ormai vige il meccanismo del cosiddetto “prezzo
valore”: a contare fiscalmente è il valore catastale dell’immobile. Negli altri
casi, a poter essere messo in dubbio non è tanto il valore del diritto di usufrutto, uso o abitazione, ma il valore di mercato
della rispettiva proprietà piena.
L’acquisto (o meglio
il riscatto) del diritto di superficie, riguarda oggi decine di migliaia di immobili, in numerosi comuni italiani. Si tratta di
cogliere al volo le agevolazioni della Finanziaria 1999 (art. 31 commi 45-50),
con cui si consente ai proprietari di edifici
costruiti su terreno di enti pubblici di acquistare la piena proprietà
dell’immobile, riscattando, appunto, il terreno. Poiché
il prezzo è stabilito attraverso formule abbastanza rigide e le aliquote sono
quelle previste per legge per la piena proprietà (prima casa, altre abitazioni,
immobili diversi), l’imposizione non è dubbia. Tuttavia la piena proprietà
acquisita non sempre corrisponde a quella corrispondente nel “libero mercato”. Infatti possono permanere vincoli sul sulla successivi
alienabilità o locazione del bene (previsti dalle convenzioni che hanno
permesso la concessione del diritto di superficie). Tant’è
vero che alcuni comuni praticano due prezzi diversi: uno per l’acquisto della
piena proprietà con vincoli e un altro senza
Per le servitù,
infine, rimandiamo all’articolo a fianco.
Imposte sui redditi. Rispetto ai
redditi, il trattamento fiscale dei diritti reali è diversificato.
Per quanto riguarda uso, usufrutto, diritto di abitazione,
è il rispettivo titolare a dover pagare per intero le imposte sui redditi,
mentre esse non competono al nudo proprietario (vedi articolo xxx).La detenzione
di servitù non è viceversa imponibile tra i redditi dei fabbricati e dei
terreni. Ai sensi della detrazione degli interessi passivi sui mutui per
l’acquisto dell’abitazione principale, infine, titolare del diritto è solo il
proprietario. Pertanto niente agevolazioni per l’usufruttuario che abbia sottoscritto
il prestito.
Imposta comunale sugli immobili Come
per i redditi, essa grava sul titolare di un diritto d’ uso,
d’usufrutto o di abitazione e non sul nudo proprietario. Soggetti passivi sono
però anche i titolari di diritto di superficie o di enfiteusi.
Il superficiario (e non il proprietario del suolo) è
tassato sin dall’epoca in cui è venuto ad esistere il suo diritto, in base al
valore dell’are fabbricabile, e poi, dopo
l’accatastamento del fabbricato costruito, in base al valore del fabbricato.
Separati vittime delle definizioni giuridiche.
L’assegnazione fatta
dal giudice della casa coniugale al coniuge separato, in genere a quello a cui
è stata affidata la tutela dei figli, è un diritto che per decenni è stato
assimilato fiscalmente a quello “di abitazione”, a cui
assomiglia moltissimo. Di conseguenza, per anni si è ritenuto che solo sul
coniuge che abita la casa gravassero tutti gli obblighi fiscali, dalla denuncia
dei redditi al versamento dell’Imposta comunale sugli immobili, in modo analogo
a quel che accade per l’usufruttuario. Il coniuge non convivente, proprietario
in tutto o in parte della casa, serbava, come il nudo proprietario, solo
l’obbligo della manutenzione straordinaria dell’immobile.
Il separato non
convivente però, fino al 2000, perdeva l’eventuale possibilità a detrarre gli
interessi di un mutuo stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale. Nel
2001, il primo mutamento: il diritto alla detrazione è stato ampliato anche
all’abitazione principale dei familiari e, di conseguenza, si è ripristinata
l’agevolazione della detrazione del 19% sugli interessi dei
prestiti.
Ma
il vero cambiamento non è stato portato dalle norme ma da sentenze di
Cassazione (n. 18476 del 5 luglio 2005, n. 192 del 16 marzo 2007): la Suprema
Corte ha raffermato che l’assegnazione del giudice non crea un diritto reale,
ma un semplice “diritto personale di godimento”. Conseguenza diretta è stata
che, ai fini dell’Ici, era
il coniuge separato a dover sostenere tutti i tributi, pur non abitando
l’immobile. Viceversa quello che abita la casa deve continuare a versare le
spese condominiali.
Ai fini dei redditi
da fabbricati la situazione è divenuta invece un po’ più complessa. Il separato continua a godere dell’esenzione di fatto
dell’abitazione principale, ma solo a patto che non fosse titolare della
proprietà o di un altro diritto reale su un’altra abitazione (dal momento che
non era possibile possedere due abitazioni principali).
Poi però è giunta la
Finanziaria 2008, che ha messo “una pezza” alla vicenda dell’imposta comunale
sugli immobili. In sostanza, si equiparato il coniuge separato o divorziato al
proprietario con abitazione principale, ma solo a patto che non sia titolare de
di proprietà o altro diritto reale “su un immobile destinato ad abitazione situato
nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale”.
In definitiva, la
situazione è così fotografabile. Il separato non può più considerare la casa
abitata dai familiari come “cosa altrui” dal punto di vista fiscale. Se è
proprietario di un'altra abitazione nel comune (Ici)
o in tutt’Italia
(redditi da fabbricati) perde ogni esenzione sull’abitazione occupata all’ex
moglie (o, più raramente, dall’ex marito). L’unico scampo (valido solo per
l’Imposta comunale sugli immobili) è che il comune dove è situato l’immobile
approvi nel proprio regolamento Ici regole che lo includano nell’esenzione (o nella detrazione prevista per
gli immobili di categoria A/1, A/8 e A/9).
Va infine aggiunto
che nessun riflesso hanno invece avuto le sentenze di
Cassazione in merito al capital gain da rivendita entro 5 anni dall’acquisto:
infatti restano esenti coloro che hanno utilizzato l’immobile come abitazione
principale propria “o dei familiari”.
Capital gain anche per le servitù
Le servitù, cioè i diritti ad obbligare un altro proprietario
immobiliare , essenzialmente a non fare qualcosa, sono forse, tra i diritti
reali, quelle che sono avvertite più lontane dalla proprietà di un bene. E’
probabilmente per questo che i chiarimenti delle Entrate sono particolarmente
numerosi.
Anche in questo caso
le Finanze ribadiscono che la costituzione e persino
la rinuncia a qualsiasi servitù sono, a tutti gli effetti, trasferimenti
immobiliari, soggetti alle stesse imposte, e con le stesse aliquote, previste
per la cessione onerosa o, a seconda dei casi, per la donazione della piena
proprietà di un immobile.
Quando
il passaggio di mano è a pagamento, l’imponibile corrisponde al prezzo di
vendita, o, per gli espropri, all’eventuale indennità. L’importo
dichiarato resta sempre impugnabile da parte del Fisco, facendo riferimento ai
valori ordinari di mercato, perché non può esistere un meccanismo proporzionale
(come per l’usufrutto) per determinare il valore. Solo se il decreto di esproprio non è oneroso, si applica l’imposta di registro
in misura fissa (168 euro). Oggetto però delle risoluzioni delle Entrate più recenti è la
costituzione o la rinuncia a una servitù dietro
corrispettivo. Può generare una plusvalenza sui redditi in capo a chi la vende
o vi rinuncia? La risposta è “si”. Le due risoluzioni che se ne
occupano (la n. 210/2008 e la n. 379/2008) sono apparentemente simili,
ma non del tutto. Come è noto, infatti, le plusvalenze
da rivendita sono tassate entro 5 anni dall’acquisto, salvo che si tratti di
terreni edificabili (imponibili sempre e comunque). Quindi la rinuncia a una servitù “non eadificandi”, costituisce
una plusvalenza realizzata a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni
edificabili ed è imponibile in ogni momento. Viceversa la cessione a pagamento
di una servitù di passaggio su un terreno, dietro corrispettivo, è imponibile
solo se interviene entro cinque anni dall'acquisto. Non vi sono evidentemente
problemi nel determinare il costo di cessione (sarà il prezzo o l’indennità di esproprio pagata). Per indicare quello di
acquisto si può ricorrere a un criterio proporzionale. Si applicherà al
valore che aveva il terreno al momento dell’acquisto
la stessa proporzione tra valore attuale del terreno e il corrispettivo
versato. Se il pagamento viene rateizzato in più anni,
la plusvalenza dovrà essere computata in aumento del reddito complessivo
relativo al periodo d'imposta in cui é stata percepita la singola rata.
Glossario
Usufrutto
Diritto a godere di una cosa e trarne ogni utilità (per esempio,
locandola) , pur non essendone proprietario. Può essere costituito per un certo
periodo o, più spesso, vita natural
durante. E liberamente cedibile ad altri.
Uso
Diritto simile
all’usufrutto, salvo per il fatto che non è cedibile e
che lo sfruttamento economico”dei frutti è permesso solo nel ristretto ambito dei bisogni
familiari.
Diritto di abitazione
Facoltà di abitare un edificio, anche saltuariamente
(seconda casa), ma senza poter cederle tale diritto o locarlo ad altri.
Nuda proprietà
Proprietà di un bene
gravato da un diritto altrui d’uso, d’usufrutto o di abitazione.
Quando tale diritto giunge a scadenza, il nudo
proprietario diviene proprietario pieno.
Enfiteusi
Diritto, da vent'anni in su, di godere un
fondo con l'obbligo di migliorarlo e di pagare un canone e, estinguibile quando
esso viene "affrancato", versando una somma stabilita per legge. .
Servitù. Obblighi che gravano
su un immobile, a favore di terzi, stabiliti dalla legge o contrattualmente. Le
più diffuse sono la servitù di passaggio (obbligo a consentire
l’attraversamento del proprio fondo) e quelle di cavo o acquedotto. Tra le altre, per esempio,
quella a non edificare, o edificare a certe distanze dal confine o non oltre
certe altezze.
Diritto di superficie
Diritto (alienabile)
ad edificare sopra o sotto al suolo altrui. In genere
è concesso da enti pubblici per un periodo determinato (per esempio 99 anni).
Scaduto il termine l’ente diviene proprietario
dell’edificio (salvo riscatto).
I chiarimenti delle Entrate
Usufrutto, nuda proprietà
Risoluzione Entrate
14/12/2007 n. 372 Se nell’accordo di divorzio tra coniugi si dispone il
trasferimento a favore dei figli dei diritti di nuda proprietà da loro vantati
su immobili, non opera l’esenzione dalle imposte di bollo, di registro e da
ogni altra tassa, prevista dall’articolo 19 , legge n.
74/1987 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio).
Risoluzione Entrate
16/02/2007 n. 25 La rinuncia in vita all’usufrutto vita natural durante è equiparata, per quanto attiene
all’imposta di registro e a quelle ipotecarie e catastali , alle donazioni e
agli altri atti gratuiti, sia che l’atto avvenga immediatamente (rinuncia
traslativa), sia che esso abbia luogo successivamente (rinuncia abdicativa).
Diritto di abitazione
Risoluzione Entrate
25/02/2005 n. 29 Al coniuge superstite che rinunci all’eredità e serbi il
diritto di abitazione sulla casa famigliare compete
l’applicazione dell’agevolazione “prima casa”, se ricorrono i presupposti.
Servitù
Risoluzione Entrate
22/05/2008 n. 210 La rinuncia a una servitù “non aedificandi”, costituisce una plusvalenza da cessione di
terreni edificabili.
Risoluzione Entrate
10/10/2008 n. 379 La costituzione a pagamento di una servitù di passaggio su un
terreno, anche se per un periodo limitato è una plusvalenza da cessione di immobili, se interviene entro 5 anni dall'acquisto.
Risoluzione Entrate
22/06/2000 n. 92 Alla costituzione di una servitù di elettrodotto
su terreno agricolo si applica il registro con aliquota proporzionale del 15%,
valida per i trasferimenti di terreni agricoli senza regimi agevolativi
Risoluzione Entrate
30/05/1990 prot. 311063 La costituzione di servitù
per la collocazione di linee telefoniche, é soggetta a
registrazione e aliquote previste per i trasferimenti. Base imponibile è,
alternativamente, il prezzo (in caso di vendita) o l’indennizzo (in caso di esproprio).
Altre circolari e risoluzioni:
Risoluzioni Entrate
n. 192/2007 e n. 157/2007 (si applica l’ammortamento dell’acquisto del diritto di superficie);
Circolare Fiscalità
Locale n. 172/1995 (Ici dovuta da chi ha diritti di
superficie);
Risoluzione Entrate
n. 271983/1977 (ipotecarie e catastali proporzionali per la costituzione di
servitù);
Circolare Entrante
n. 95/2000 (detrazione mutui non dovuta ad usufruttuario);
Circolare
Entrate n. 7/2001 (Detrazione mutui dovuta a coniuge
separato)