Sparisce dopo 20 anni il nulla osta provvisorio
Antincendi: fine delle proroghe
In
pensione, dopo vent’anni di proroghe, il nulla-osta
provvisorio antincendi. Lo prescrive il Decreto del ministero degli interni 29
dicembre 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’1
febbraio 2006. Il decreto riguarda le attività industriali, i locali per le
caldaie a gas metano e le autorimesse oltre nove posti auto, anche in condominio,
esistenti al 31 dicembre 1984 , per cui era stato richiesto
anni fa il nulla-osta.
Scadenze. Gli
interessati a queste attività dovranno entro il mese di maggio del 2009
presentare ai comandi provinciali dei vigili del Fuoco un regolare progetto, comprensivo
di allegati tecnici, sul modello di quelli riportati nel decreto degli interni 4 maggio
1998. Lo scopo è ottenere un certificato di prevenzione incendi definitivo.
La
“Dia” anticendi. In attesa dei sopralluoghi dei vigili, resta possibile richiedere
un’autorizzazione provvisoria all’esercizio dell’attività. Si tratta di una
sorta di “Dia”, cioè una dichiarazione corredata da
certificazioni di conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato, con la
quale l’interessato (e non, come per la Dia edilizia, un professionista),
attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di
sicurezza antincendio e si impegna al rispetto di determinati obblighi
(manutenzione in stato di efficienza, annotazione dei controlli effettuati). A
differenza del nulla osta, l’autorizzazione dovrebbe avere veramente validità provvisoria: entro 45 giorni
dalla sua presentazione i Vigili del Fuoco debbono
esaminare la conformità del progetto. Tale
scadenza è
prorogabile fino a 90 giorni in casi di complessità, previa comunicazione
all’interessato entro 15 giorni dalla presentazione. Si tratta di termini
“ordinatori” e quindi non vincolanti: tuttavia vengono in genere rispettati,
perlomeno laddove i Comandi provinciali
dei vigili del Fuoco sono efficienti o hanno sufficiente personale.
Le
verifiche. Il passo successivo è il sopralluogo dei vigili,
che dovrebbe avvenire dopo che sono stati completati i lavori, entro 90 giorni dalla
domanda dell’interessato. Il termine può essere prorogato, per una sola volta,
di 45 giorni, dandone motivata comunicazione.
In caso di esito positivo, il nulla osta va rilasciato
entro 15 giorni dal sopralluogo stesso.
Nulla
osta, cos’è. Per valutare
l’importanza del decreto degli interni, occorre fare un passo indietro, e
ricordare cosa sia il nulla osta
antincendi, previsto dall’articolo 2 della legge 7
dicembre 1984, n. 818. Si trattava, in realtà, di “condono provvisorio”. In
sostanza si permetteva alle attività a quei tempi esistenti di adeguarsi, in un
tempo massimo di tre anni, alle prescrizioni antincendio di una legge che
risaliva a quasi vent’anni prima, la n. 966 del 26
luglio 1965: nel frattempo i titolari di un immobile potevano farsi rilasciare
il nulla osta per mezzo di una sorta di auto-certificazione
di rispetto di prescrizioni di sicurezza minimali. La validità del nulla-osta
ha finito poi per essere prorogata di altri vent’anni, ma non per tutte le attività. Con il passare
degli anni, infatti, vari decreti ministeriali hanno creato nuove regole e scadenze ad hoc per molte delle 97 attività
sottoposte alla certificazione di prevenzione incendi ed elencate nel decreto
ministeriale degli Interni 16 febbraio 1982 (per esempio, edifici di civile
abitazione, scuole, alberghi, ospedali, teatri, locali di intrattenimento,
ristoranti). Quindi le direttive per il superamento del regime del nulla osta provvisorio contenute nel nuovo decreto ministeriale,
si applicano solo per categorie residuali di attività, quelle per cui non erano
state imposte scadenze definitive per l’adeguamento nei vecchi edifici.
Campo
d’azione. Categorie residuali, dicevamo, ma non per
questo meno importanti. Innanzitutto perché comprendono quasi tutti gli
impianti industriali, poi perché riguardano tutte le autorimesse con oltre 9
posti auto, nonché i locali delle caldaie
centralizzate alimentate a gas.
Per
autorimesse e locali caldaie il decreto elenca, nel suo allegato, prescrizioni molto più morbide rispetto a quelle vigenti , e cioè,
rispettivamente, i due decreti del
Ministero dell'interno 1 febbraio 1986 e 12 aprile 1996. Esse valgono
solo per autorimesse e locali esistenti alla data del 31 dicembre 1984 e a
patto che sia stato richiesto a suo tempo il nulla osta provvisorio.
I costi dei vigili del
Fuoco ( euro)*
Tipo |
Esame progetto |
Sopralluogo |
Rinnovo Certificato prev.
incendi |
Autorimesse |
|||
Fino a 50 auto |
82 |
135 |
41 |
Fino a 300 auto |
164 |
270 |
82 |
Oltre 300 auto |
246 |
360 |
123 |
Locali caldaie metano |
|||
Caldaie fino a 350 Kw |
82 |
135 |
41 |
Caldaie oltre 350 kw |
164 |
270 |
82 |
*
più 1,8 euro a titolo di imposta di bollo, per
ciascuna prestazione elencata (tutte esenti da Iva)
Elaborazione
Ufficio studi Confappi-Fna su dati
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Casi particolari/ Le deroghe
Tante eccezioni graziano il garage
Le norme antincendio, per quanto considerate come prescrizioni di sicurezza,
finiscono spesso per imporre
criteri molto precisi di edificazione dei fabbricati, e quindi per trasformarsi
in vere e proprie regole edilizie.
Ciò è particolarmente
evidente per quanto riguarda le autorimesse. Il decreto dell'interno 1 febbraio
1986, infatti, oltre a prescrivere i necessari dispositivi, detta
ampiezze delle corsie di manovra, misure minime, pendenze e raggi di
curvatura delle rampe, altezze dei locali, dimensioni delle aperture di
aerazione. E’ quindi evidente che, se tutte queste proporzioni dovessero essere
rispettate anche per le autorimesse costruite negli anni del boom edilizio, per
una buona parte di esse l’unica soluzione sarebbe
stata la demolizione totale. Proprio per questo il nuovo decreto stabilisce una
lunga serie di eccezioni alle regole tecniche (vedi
tabella sotto). Esse sono valide, però, solo per quelle costruzioni per cui era stato, a suo tempo, richiesto il nulla osta
provvisorio. Viene inoltre eliminato il criterio di superficie
massima che deve avere un box per essere considerato tale dalle norme (40 metri
quadrati).
Su un punto occorre
fare chiarezza: è ben vero che il decreto dell’1 febbraio 1986 traccia una fondamentale distinzione tra le rimesse con meno
e con più di nove posti auto e che solo per le seconde va richiesto il
certificato di prevenzione incendi. Tuttavia anche i garage più piccoli devono
rispettare le prescrizioni, un po’ meno rigide, del decreto e resta possibile
per i vigili del fuoco eseguire sopralluoghi per verificarne la conformità.
Il nuovo decreto si
occupa anche dei locali per le caldaie a gas metano (vedi tabella sotto) . Offre ai loro proprietari una scelta tra due alternative di
norme tecniche che fatti i debiti calcoli, sostanzialmente si equivalgono.
Pertanto diviene possibile accettare locali caldaia
con larghezze e le altezze abbastanza ridotte, dotati di aperture di aerazione
un po’ meno ampie rispetto a quelle
previste dalle regole attualmente vigenti. Per esempio, una caldaia di potenza
termica pari a 300 kilowatt, posta in un locale
seminterrato, dovrà avere finestrelle protette da rete ma prive di infissi di chiusura, di superficie minima pari a 0,387
metri quadrati, anziché di 0,45 metri quadrati..
Va infine ricordato che
alcune delle prescrizioni previste dai decreti erano già
state” ammorbidite” con
l’emanazione di “lettere circolari” del ministero, che avevano creato vere e
proprie deroghe (e non solo interpretazioni) alle norme di legge. Si trattava
di procedure di dubbia legittimità, ora indirettamente “sanate” dal decreto 29
dicembre 2005 che recepisce, almeno in parte, tali
deroghe. *
Le deroghe previste per
le autorimesse di vecchia costruzione
(autorimesse
con più di 9 autoveicoli)
Posteriori al 30 dicembre 1984 (Dm 1/02/1986) |
Esistenti al 30 dicembre 1984 (deroghe Dm 29/12/2005) |
Resistenza al fuoco strutture di
separazione da edifici adiacenti: |
|
a) senza impianti spegnimento automatico |
|
REI 120 |
REI 90 |
Aperture dei locali sotto locali spettacolo,
alberghi scuole, ospedali, grandi magazzini |
|
Vietate |
concesse |
b) con impianti spegnimento automatico |
|
REI 90 |
REI 60 |
Resistenza al fuoco pareti di
separazione con il resto dell’edificio: |
|
REI 90 (autosili REI 180) |
REI 60 (autosili REI 120) |
Resistenza al fuoco pareti separazione
con locali usati per attività particolari (1) |
|
REI 180 |
REI 120 |
Altezze minime dei locali ad autorimessa: |
|
2,4 metri (2 m sotto trave, 1,8 m autosilo) |
2 metri, a certe condizioni (2). (1,8 m.
autosilo) |
Ampiezza minima corsie di manovra: |
|
4,5 metri. (5 m davanti ai box) |
nessuna prescrizione |
Larghezza minima e pendenza rampe |
|
4,5 metri (3 metri ciascuna le doppie). Fino a
15 vetture, una rampa da 3 metri Pendenza max 20% |
nessuna prescrizione |
Raggio minimo di curvatura rampe |
|
8,25 metri (doppie), 7 m (singole) |
nessuna prescrizione |
Pendenza pavimenti |
|
Sufficiente per il convogliamento in collettori
delle acque e la raccolta in un dispositivo per la separazione di liquidi
infiammabili dalle acque residue |
nessuna prescrizione. |
(1) Per esempio
alberghi, scuole, grandi uffici, ospedali, teatri, attività pericolose.
(2)
Aperture aerazione prive di serramenti con superficie di almeno 1/20 della
pianta dell’autorimessa; percorso massimo per raggiungere uscite
di 30 m.
Fonte: Elaborazione
Ufficio studi Confappi-Federamministratori
Le eccezioni del decreto
per i locali delle caldaie a gas
Il
decreto dà due possibili scelte a chi vuole mettere i
regola i locali-caldaia.In sostanza si tratta di
“puntare” sulle ridotte dimensioni dei locali o, in alternativa,
su quelle delle aperture di aerazione
AMPIEZZA DEL LOCALE |
APERTURE DI AERAZIONE |
||
Dm 12/04/1996 (norme
in vigore) |
Esistenti al 30 dicembre 1984 (deroghe previste
dal Dm 29/12/2005) |
Dm 12/04/1996 (norme
in vigore) |
Esistenti al 30 dicembre 1984 (deroghe previste
dal Dm 29/12/2005) |
Distanze minime fra pareti caldaia e pareti locale |
Superficie minima in centimetri quadrati |
||
Locali fuori terra |
|||
60 cm (130 cm dalla parte del bruciatore) |
dispositivi raggiungibili per controlli e manutenzione |
Potenza in kw caldaia
x 10 |
> Potenza in kw
caldaia x 8,6 |
Distanze minime dal soffitto della caldaia |
Locali seminterrati o interrati fino a 5 metri |
||
1 metro |
dispositivi raggiungibili per controlli e manutenzione |
Potenza in kw caldaia
x 15 |
> Potenza in kw
caldaia x 12,9 |
Altezza minima del locale |
Locali interrati oltre i 5 m |
||
2,5 metri |
2,5 metri, ma solo
per le caldaie con potenza termica superiore a 350 kw |
Potenza in kw caldaia
x 20 |
> Potenza in kw
caldaia x 17,2 |
RESISTENZA AL FUOCO STRUTTURE E PORTE DI
ACCESSO (caldaie di portata termica superiore a 116 Kw)* |
|||
REI 120 |
REI 60 |
REI 120 |
REI 60 |
Fonte:
Elaborazione Ufficio studi Confappi-Federamministratori
Criteri rigidi per le norme a favore dei dipendenti
Niente sconti per l’impresa
Per
gli impianti industriali di vecchia costruzione non è prevista nessuna deroga alla disciplina esistente: essi vanno
adeguati entro il maggio del 2009 alle
prescrizioni del decreto 10 marzo 1998 sulla sicurezza antincendio nei luoghi
di lavoro. Tuttavia occorre ricordare che tale decreto non è che l’applicazione, più in dettaglio, della legge n.
626 del 1994 sulla sicurezza lavoro, a cui del resto
si riferisce esplicitamente. Pertanto un’industria di vecchia costruzione che
si sia adeguata alla legge n. 626/1994 non dovrebbe
incontrare ostacoli insormontabili nel
rispettare anche le regole contenute del decreto.
Le
norme antincendi sugli impianti industriali, anziché dettare una specifica
disciplina per ogni tipo di produzione o immagazzinamento di beni, hanno preferito concentrare le principali regole tecniche in
quest’unico decreto. Ci si è evidentemente
resi conto che non era possibile prevedere l’evoluzione delle tecniche
industriali, inventandosi via via prescrizioni ad hoc per ogni tipo di lavorazione.
Proprio
perciò, il decreto del 1998 non può stabilire in modo troppo rigido delle
regole: inevitabilmente esse sono
legate a numerosissime variabili, che vanno dal tipo di attività
ai materiali immagazzinati e manipolati, dalle attrezzature e gli arredi presenti alle caratteristiche
costruttive dei luoghi, dalle dimensioni e articolazioni dei locali al numero
di dipendenti presenti. Perciò, in fase
di stesura dei progetti di adeguamento, si apre nei
fatti un tavolo di lavoro con gli esperti dei Vigili del Fuoco, in cui si
discutono concretamente le varie soluzioni possibili per conciliare la
sicurezza con le esigenze produttive e con l’abbattimento dei costi necessari
da affrontare. Gli spazi di discrezionalità lasciati ai Vigili sono
inevitabilmente ampi, e il progetto definitivo, se redatto seguendo i loro
suggerimenti, non ha difficoltà ad essere accettato.
I materiali messi in particolare all’indice dal decreto sono gas,
derivati del petrolio, vernici, solventi, prodotti chimici infiammabili,
imballaggi in grandi quantità, plastiche, in particolare sotto forma di
schiuma, oltre a superfici, pareti e tetti in legno.
I vari allegati al
decreto dettano le misure da prendere per prevenire gli incendi, le
caratteristiche delle vie di uscita, le misure per la
rivelazione e l'allarme in caso di incendio, i dispositivi per l’estinzione
degli incendi, i controlli e le manutenzioni necessari, l’ informazione e formazione dei lavoratori, la
pianificazione delle procedure da attuare in caso di incendio e i contenuti
minimi dei corsi di formazione (che sono tanto più dettagliati a seconda del
rischio).
Per
le attività ad altissimo rischio di incendio,
comunque, il Dm del 1998 è integrato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334
(in seguito modificato dal Dlgs n. 238/2005) relativo al “controllo dei
pericoli di incendi rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”. La messa in regola di tali attività ai sensi delle norme antincendio
dovrebbe essere già operativa anche per gli stabilimenti di vecchia data,
perché prescritta dal decreto legislativo.
Principali riferimenti normativi
Autorimesse |
|
Dm Interno 22/11/2002 |
Disposizioni in materia di parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto |
Lettera circolare 25/7/2000 |
Parcamento di motocicli
e ciclomotori all’interno di autorimesse. |
Lettera circolare 19/2/1997 |
Comunicazione tra autorimesse e locali di installazione
di impianti termici alimentati a gas metano |
Lettera circolare n. 1563/4108. |
Dm. 1/2/1986: Criteri per la concessione
di deroghe ai punti 3.2, 3.6.3, 3.7.2 |
Lettera circolare 1/02/1988: |
Autorimesse a box affacciantesi su
spazio a cielo libero con numero di box superiore a nove |
Dm Interno1/2/1986 |
Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili |
Lettera circolare 9/2/1985 |
Norme di sicurezza dipendenti dalla capacità di parcamento delle autorimesse |
Fonte:
Ufficio Studi Confappi-Federamminiastratori
Locali caldaie a gas metano |
|
Lettera circolare 30/11/2000 |
Dm 12/4/1996 - Attestazione ed aerazione dei locali di installazione di impianti termici alimentati a gas -
Chiarimenti. |
Lettera circolare 19/2/1997 |
Comunicazione tra autorimesse e locali di installazione
di impianti termici alimentati a gas metano di portata nominale non superiore
a 35 kw. - Chiarimenti |
Dm Interno12/4/1996 (modificato da decreti 16/11/99 e 19/2/97) |
Regola tecnica per impianti termici alimentati da combustibili gassosi |
Dpr 26/8/1993 n. 412 |
Regolamento di attuazione legge 9/1/1991,
n. 10 |
Lettera circolare 28/1/1992 |
Disposizioni di prevenzione incendi
relative ai sistemi di riscaldamento denominati "a moduli a tubi
radianti ", alimentati a gas, di potenza termica superiore a 34,89 KW |
Circolare 7 /1/1992 n. 1 |
Deroga in via generale alla norma di cui al punto 2.2 della
circolare n. 68 del 25 novembre 1969 e condizioni alle quali la concessione si intende subordinata |
Lettera circolare 17/4/1991 |
Impianti di produzione di calore alimentati a gas con densità non
superiore a 0.8 |
Circolare 25/11/1969, n. 68* |
Norme di sicurezza per impianti termici a gas di rete |
*
La circolare è espressamente richiamata dal Dm 29 dicembre 2005: il rispetto
delle sue prescrizioni è tra le condizioni per “mettere in regola” i vecchi locali caldaia.
Fonte:
Ufficio Studi Confappi-Federamministratori
Industrie, luoghi di lavoro |
|
Circolare Interno 1/3/2002, n. 4 |
Linee guida per valutazione sicurezza
antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili |
Circolare Interno 8/7/1998 n 16 |
Formazione antincendio dipendenti |
Dm Interno 10/3/1998 |
Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione
dell'emergenza nei luoghi di lavoro |
Lavorazioni a rischio |
|
Circolare Interno 23/01/2006 |
Attività a rischio di incidente
rilevante. |
Lettera circolare 20/12/2005 |
Decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238 |
Lettera circolare del 15/9/2005 |
Legge 11/2/2005, n. 15,. Riflessi sulle attività a rischio di incidente rilevante e del settore energetico. |
Dm Ambiente 9/8/2000 |
Individuazione modificazioni di impianti
e di depositi, di processi industriali, della natura o dei quantitativi di
sostanze pericolose |
Dm Ambiente 16/3/1998 |
Modalità
di'informazione, addestramento e all'equipaggiamento degli addetti |
Dlgs 17/8/1999, n. 334
(modificato dal Dlgs 21/9/05, n. 238) |
Attuazione direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incendi rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose. |
Dm Interno 2/8/1984: (modificato Dm 30/4/98, e Dm 11/6/86 e Dm
27/3/85) |
Norme e specificazioni per la formulazione del rapporto di
sicurezza ai fini della prevenzione incendi nelle
attività a rischio di incidenti rilevanti di cui al decreto ministeriale 16
novembre 1983 |
Fonte:
Ufficio Studi Confappi-Federamminiastratori