Sparisce dopo 20 anni il nulla osta provvisorio

Antincendi: fine delle proroghe

 

In pensione, dopo vent’anni di proroghe, il nulla-osta provvisorio antincendi. Lo prescrive il Decreto del ministero degli interni 29 dicembre 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’1 febbraio 2006. Il decreto riguarda le attività industriali, i locali per le caldaie a gas metano e le autorimesse oltre nove posti auto, anche in condominio, esistenti al 31 dicembre 1984 , per cui era stato richiesto anni fa il nulla-osta.

Scadenze. Gli interessati a queste attività dovranno entro il mese di maggio del 2009 presentare ai comandi provinciali dei vigili del Fuoco un regolare progetto, comprensivo di allegati tecnici, sul modello di quelli riportati nel decreto degli interni 4 maggio 1998. Lo scopo è ottenere un certificato di prevenzione incendi definitivo.

La “Dia” anticendi. In attesa dei sopralluoghi dei vigili, resta possibile richiedere un’autorizzazione provvisoria all’esercizio dell’attività. Si tratta di una sorta di “Dia”, cioè una dichiarazione corredata da certificazioni di conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato, con la quale l’interessato (e non, come per la Dia edilizia, un professionista), attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio e si impegna al rispetto di determinati obblighi (manutenzione in stato di efficienza, annotazione dei controlli effettuati). A differenza del nulla osta, l’autorizzazione dovrebbe avere veramente validità provvisoria: entro 45 giorni dalla sua presentazione i Vigili del Fuoco debbono esaminare la conformità del progetto. Tale scadenza è prorogabile fino a 90 giorni in casi di complessità, previa comunicazione all’interessato entro 15 giorni dalla presentazione. Si tratta di termini “ordinatori” e quindi non vincolanti: tuttavia vengono in genere rispettati, perlomeno laddove i Comandi provinciali dei vigili del Fuoco sono efficienti o hanno sufficiente personale.

Le verifiche. Il passo successivo è il sopralluogo dei vigili, che dovrebbe avvenire dopo che sono stati completati i lavori, entro 90 giorni dalla domanda dell’interessato. Il termine può essere prorogato, per una sola volta, di 45 giorni, dandone motivata comunicazione. In caso di esito positivo, il nulla osta va rilasciato entro 15 giorni dal sopralluogo stesso.

Nulla osta, cos’è. Per valutare l’importanza del decreto degli interni, occorre fare un passo indietro, e ricordare cosa sia il nulla osta antincendi, previsto dall’articolo 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818. Si trattava, in realtà, di “condono provvisorio”. In sostanza si permetteva alle attività a quei tempi esistenti di adeguarsi, in un tempo massimo di tre anni, alle prescrizioni antincendio di una legge che risaliva a quasi vent’anni prima, la n. 966 del 26 luglio 1965: nel frattempo i titolari di un immobile potevano farsi rilasciare il nulla osta per mezzo di una sorta di auto-certificazione di rispetto di prescrizioni di sicurezza minimali. La validità del nulla-osta ha finito poi per essere prorogata di altri vent’anni, ma non per tutte le attività. Con il passare degli anni, infatti, vari decreti ministeriali hanno creato nuove regole e scadenze ad hoc per molte delle 97 attività sottoposte alla certificazione di prevenzione incendi ed elencate nel decreto ministeriale degli Interni 16 febbraio 1982 (per esempio, edifici di civile abitazione, scuole, alberghi, ospedali, teatri, locali di intrattenimento, ristoranti). Quindi le direttive per il superamento del regime del nulla osta provvisorio contenute nel nuovo decreto ministeriale, si applicano solo per categorie residuali di attività, quelle per cui non erano state imposte scadenze definitive per l’adeguamento nei vecchi edifici.

Campo d’azione. Categorie residuali, dicevamo, ma non per questo meno importanti. Innanzitutto perché comprendono quasi tutti gli impianti industriali, poi perché riguardano tutte le autorimesse con oltre 9 posti auto, nonché i locali delle caldaie centralizzate alimentate a gas.

Per autorimesse e locali caldaie il decreto elenca, nel suo allegato, prescrizioni molto più morbide rispetto a quelle vigenti , e cioè, rispettivamente, i due decreti del Ministero dell'interno 1 febbraio 1986 e 12 aprile 1996. Esse valgono solo per autorimesse e locali esistenti alla data del 31 dicembre 1984 e a patto che sia stato richiesto a suo tempo il nulla osta provvisorio.

 

I costi dei vigili del Fuoco ( euro)*

 

Tipo

Esame progetto

Sopralluogo

Rinnovo Certificato prev. incendi

Autorimesse

Fino a 50 auto

82

135

41

Fino a 300 auto

164

270

82

Oltre 300 auto

246

360

123

Locali caldaie metano

Caldaie fino a 350 Kw

82

135

41

Caldaie oltre 350 kw

164

270

82

 

 

* più 1,8 euro a titolo di imposta di bollo, per ciascuna prestazione elencata (tutte esenti da Iva)

 

Elaborazione Ufficio studi Confappi-Fna su dati Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

 

 

 

Casi particolari/ Le deroghe

Tante eccezioni graziano il garage

 

Le norme antincendio, per quanto considerate come prescrizioni di sicurezza, finiscono spesso per imporre criteri molto precisi di edificazione dei fabbricati, e quindi per trasformarsi in vere e proprie regole edilizie.

Ciò è particolarmente evidente per quanto riguarda le autorimesse. Il decreto dell'interno 1 febbraio 1986, infatti, oltre a prescrivere i necessari dispositivi, detta ampiezze delle corsie di manovra, misure minime, pendenze e raggi di curvatura delle rampe, altezze dei locali, dimensioni delle aperture di aerazione. E’ quindi evidente che, se tutte queste proporzioni dovessero essere rispettate anche per le autorimesse costruite negli anni del boom edilizio, per una buona parte di esse l’unica soluzione sarebbe stata la demolizione totale. Proprio per questo il nuovo decreto stabilisce una lunga serie di eccezioni alle regole tecniche (vedi tabella sotto). Esse sono valide, però, solo per quelle costruzioni per cui era stato, a suo tempo, richiesto il nulla osta provvisorio. Viene inoltre eliminato il criterio di superficie massima che deve avere un box per essere considerato tale dalle norme (40 metri quadrati).

Su un punto occorre fare chiarezza: è ben vero che il decreto dell’1 febbraio 1986 traccia una fondamentale distinzione tra le rimesse con meno e con più di nove posti auto e che solo per le seconde va richiesto il certificato di prevenzione incendi. Tuttavia anche i garage più piccoli devono rispettare le prescrizioni, un po’ meno rigide, del decreto e resta possibile per i vigili del fuoco eseguire sopralluoghi per verificarne la conformità.

Il nuovo decreto si occupa anche dei locali per le caldaie a gas metano (vedi tabella sotto) . Offre ai loro proprietari una scelta tra due alternative di norme tecniche che fatti i debiti calcoli, sostanzialmente si equivalgono. Pertanto diviene possibile accettare locali caldaia con larghezze e le altezze abbastanza ridotte, dotati di aperture di aerazione un po’ meno ampie rispetto a  quelle previste dalle regole attualmente vigenti. Per esempio, una caldaia di potenza termica pari a 300 kilowatt, posta in un locale seminterrato, dovrà avere finestrelle protette da rete ma prive di infissi di chiusura, di superficie minima pari a 0,387 metri quadrati, anziché di 0,45 metri quadrati..

Va infine ricordato che alcune delle prescrizioni previste dai decreti erano già state” ammorbidite” con l’emanazione di “lettere circolari” del ministero, che avevano creato vere e proprie deroghe (e non solo interpretazioni) alle norme di legge. Si trattava di procedure di dubbia legittimità, ora indirettamente “sanate” dal decreto 29 dicembre 2005 che recepisce, almeno in parte,  tali deroghe. *

 

 

 

Le deroghe previste per le autorimesse di vecchia costruzione

(autorimesse con più di 9 autoveicoli)

 

 

Posteriori al 30 dicembre 1984 (Dm 1/02/1986)

Esistenti al 30 dicembre 1984 (deroghe Dm 29/12/2005)

Resistenza al fuoco strutture di separazione da edifici adiacenti:

a) senza impianti spegnimento automatico

REI 120

REI 90

Aperture dei locali sotto locali spettacolo, alberghi scuole, ospedali, grandi magazzini

Vietate

concesse

b) con impianti spegnimento automatico

REI 90

REI 60

Resistenza al fuoco pareti di separazione con il resto dell’edificio:

REI 90 (autosili REI 180)

REI 60 (autosili REI 120)

Resistenza al fuoco pareti separazione con locali usati per attività particolari (1)

REI 180

REI 120

Altezze minime dei locali ad autorimessa:

2,4 metri (2 m sotto trave, 1,8 m autosilo)

2 metri, a certe condizioni (2). (1,8 m. autosilo)

Ampiezza minima corsie di manovra:

4,5 metri. (5 m davanti ai box)

nessuna prescrizione

Larghezza minima e pendenza rampe

4,5 metri (3 metri ciascuna le doppie). Fino a 15 vetture, una rampa da 3 metri Pendenza max 20%

nessuna prescrizione

Raggio minimo di curvatura rampe

8,25 metri (doppie), 7 m (singole)

nessuna prescrizione

Pendenza pavimenti

Sufficiente per il convogliamento in collettori delle acque e la raccolta in un dispositivo per la separazione di liquidi infiammabili dalle acque residue

nessuna prescrizione.

 

 

(1) Per esempio alberghi, scuole, grandi uffici, ospedali, teatri, attività pericolose.

(2) Aperture aerazione prive di serramenti con superficie di almeno 1/20 della pianta dell’autorimessa; percorso massimo per raggiungere uscite di 30 m.

 

Fonte: Elaborazione Ufficio studi Confappi-Federamministratori

 

Le eccezioni del decreto per i locali delle caldaie a gas

 

Il decreto dà due possibili scelte a chi vuole mettere i regola i locali-caldaia.In sostanza si tratta di “puntare” sulle ridotte dimensioni dei locali o, in alternativa, su quelle delle aperture di aerazione

 

 

AMPIEZZA DEL LOCALE

APERTURE DI AERAZIONE

Dm 12/04/1996 (norme in vigore)

Esistenti al 30 dicembre 1984 (deroghe previste dal Dm 29/12/2005)

Dm 12/04/1996 (norme in vigore)

Esistenti al 30 dicembre 1984 (deroghe previste dal Dm 29/12/2005)

Distanze minime fra pareti caldaia e pareti locale

Superficie minima in centimetri quadrati

Locali fuori terra

60 cm (130 cm dalla parte del bruciatore)

dispositivi raggiungibili per controlli e manutenzione

Potenza in kw caldaia x 10

> Potenza in kw caldaia x 8,6

Distanze minime dal soffitto della caldaia

Locali seminterrati o interrati fino a 5 metri

1 metro

dispositivi raggiungibili per controlli e manutenzione

Potenza in kw caldaia x 15

> Potenza in kw caldaia x 12,9

Altezza minima del locale

Locali interrati oltre i 5 m

2,5 metri

2,5 metri, ma solo per le caldaie con potenza termica superiore a 350 kw

Potenza in kw caldaia x 20

> Potenza in kw caldaia x 17,2

RESISTENZA AL FUOCO STRUTTURE E PORTE DI ACCESSO

(caldaie di portata termica superiore a 116 Kw)*

REI 120

REI 60

REI 120

REI 60

 

 

Fonte: Elaborazione Ufficio studi Confappi-Federamministratori

 

 

Criteri rigidi per le norme a favore dei dipendenti

 

Niente sconti per l’impresa

 

Per gli impianti industriali di vecchia costruzione non è prevista nessuna deroga alla disciplina esistente: essi vanno adeguati entro il maggio del 2009 alle prescrizioni del decreto 10 marzo 1998 sulla sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro. Tuttavia occorre ricordare che tale decreto non è che l’applicazione, più in dettaglio, della legge n. 626 del 1994 sulla sicurezza lavoro, a cui del resto si riferisce esplicitamente. Pertanto un’industria di vecchia costruzione che si sia adeguata alla legge n. 626/1994 non dovrebbe incontrare ostacoli insormontabili nel  rispettare anche le regole contenute del decreto.

Le norme antincendi sugli impianti industriali, anziché dettare una specifica disciplina per ogni tipo di produzione o immagazzinamento di beni, hanno preferito concentrare le principali regole tecniche in quest’unico decreto. Ci si è evidentemente resi conto che non era possibile prevedere l’evoluzione delle tecniche industriali, inventandosi via via prescrizioni ad hoc per ogni tipo di lavorazione.

Proprio perciò, il decreto del 1998 non può stabilire in modo troppo rigido delle regole: inevitabilmente esse sono legate a numerosissime variabili, che vanno dal tipo di attività ai materiali immagazzinati e manipolati, dalle attrezzature e gli arredi presenti alle caratteristiche costruttive dei luoghi, dalle dimensioni e articolazioni dei locali al numero di dipendenti presenti. Perciò, in fase di stesura dei progetti di adeguamento, si apre nei fatti un tavolo di lavoro con gli esperti dei Vigili del Fuoco, in cui si discutono concretamente le varie soluzioni possibili per conciliare la sicurezza con le esigenze produttive e con l’abbattimento dei costi necessari da affrontare. Gli spazi di discrezionalità lasciati ai Vigili sono inevitabilmente ampi, e il progetto definitivo, se redatto seguendo i loro suggerimenti, non ha difficoltà ad essere accettato. 

I materiali messi in particolare all’indice dal decreto sono gas, derivati del petrolio, vernici, solventi, prodotti chimici infiammabili, imballaggi in grandi quantità, plastiche, in particolare sotto forma di schiuma, oltre a superfici, pareti e tetti in legno.

I vari allegati al decreto dettano le misure da prendere per prevenire gli incendi, le caratteristiche delle vie di uscita, le misure per la rivelazione e l'allarme in caso di incendio, i dispositivi per l’estinzione degli incendi, i controlli e le manutenzioni necessari, l’ informazione e formazione dei lavoratori, la pianificazione delle procedure da attuare in caso di incendio e i contenuti minimi dei corsi di formazione (che sono tanto più dettagliati a seconda del rischio).

Per le attività ad altissimo rischio di incendio, comunque, il Dm del 1998 è integrato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (in seguito modificato dal Dlgs n. 238/2005) relativo al “controllo dei pericoli di incendi rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”. La messa in regola di tali attività ai sensi delle norme antincendio dovrebbe essere già operativa anche per gli stabilimenti di vecchia data, perché prescritta dal decreto legislativo.

 

 

Principali riferimenti normativi

 

 

 

Autorimesse

 

Dm Interno 22/11/2002

Disposizioni in materia di parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto

Lettera circolare 25/7/2000

Parcamento di motocicli e ciclomotori all’interno di autorimesse.

Lettera circolare 19/2/1997

Comunicazione tra autorimesse e locali di installazione di impianti termici alimentati a gas metano

Lettera circolare n. 1563/4108.

Dm. 1/2/1986: Criteri per la concessione di deroghe ai punti 3.2, 3.6.3, 3.7.2

Lettera circolare 1/02/1988:

Autorimesse a box affacciantesi su spazio a cielo libero con numero di box superiore a nove

Dm Interno1/2/1986

Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili

Lettera circolare 9/2/1985

Norme di sicurezza dipendenti dalla capacità di parcamento delle autorimesse

 

Fonte: Ufficio Studi Confappi-Federamminiastratori

 

 

Locali caldaie a gas metano

 

Lettera circolare 30/11/2000

Dm 12/4/1996 - Attestazione ed aerazione dei locali di installazione di impianti termici alimentati a gas - Chiarimenti.

Lettera circolare 19/2/1997

Comunicazione tra autorimesse e locali di installazione di impianti termici alimentati a gas metano di portata nominale non superiore a 35 kw. - Chiarimenti

Dm Interno12/4/1996 (modificato da decreti 16/11/99 e 19/2/97)

Regola tecnica per impianti termici alimentati da combustibili gassosi

Dpr 26/8/1993 n. 412

Regolamento di attuazione legge 9/1/1991, n. 10

Lettera circolare 28/1/1992

Disposizioni di prevenzione incendi relative ai sistemi di riscaldamento denominati "a moduli a tubi radianti ", alimentati a gas, di potenza termica superiore a 34,89 KW

Circolare 7 /1/1992 n. 1

Deroga in via generale alla norma di cui al punto 2.2 della circolare n. 68 del 25 novembre 1969 e condizioni alle quali la concessione si intende subordinata

Lettera circolare 17/4/1991

Impianti di produzione di calore alimentati a gas con densità non superiore a 0.8

Circolare 25/11/1969, n. 68*

Norme di sicurezza per impianti termici a gas di rete

 

* La circolare è espressamente richiamata dal Dm 29 dicembre 2005: il rispetto delle sue prescrizioni è tra le condizioni per “mettere in regola” i vecchi locali caldaia.

Fonte: Ufficio Studi Confappi-Federamministratori

 

 

Industrie, luoghi di lavoro

 

Circolare Interno 1/3/2002, n. 4

Linee guida per valutazione sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili

Circolare Interno 8/7/1998 n 16

Formazione antincendio dipendenti

Dm Interno 10/3/1998

Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro

Lavorazioni a rischio

 

Circolare Interno 23/01/2006

Attività a rischio di incidente rilevante.

Lettera circolare 20/12/2005

Decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238

Lettera circolare del 15/9/2005

Legge 11/2/2005, n. 15,. Riflessi sulle attività a rischio di incidente rilevante e del settore energetico.

Dm Ambiente 9/8/2000

Individuazione modificazioni di impianti e di depositi, di processi industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose

Dm Ambiente 16/3/1998

Modalità di'informazione, addestramento e all'equipaggiamento degli addetti

Dlgs 17/8/1999, n. 334 (modificato dal Dlgs 21/9/05, n. 238)

Attuazione direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incendi rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

Dm Interno 2/8/1984: (modificato Dm 30/4/98, e Dm 11/6/86 e Dm 27/3/85)

Norme e specificazioni per la formulazione del rapporto di sicurezza ai fini della prevenzione incendi nelle attività a rischio di incidenti rilevanti di cui al decreto ministeriale 16 novembre 1983

 

Fonte: Ufficio Studi Confappi-Federamminiastratori