Scade
a fine anno (salvo proroghe) il più appetitoso sconto fiscale all'acquisto di
un posto auto: la detrazione del 36%. Con "posti auto" si intendono i
box, i garage, anche comuni (meccanizzati o non) e anche i semplici spazi per
il posteggio. Non importa quanti posti auto si acquista, e non conta se siano
relativi a una prima o a una seconda casa. Queste le condizioni per poter
fruire dell'agevolazione
Condizioni
di detraibilità. I posti auto debbono
essere:
a)
pertinenziali ad un'abitazione, ai sensi degli articoli 817 e 818 del Codice
civile. Se il parcheggio è realizzato ai sensi della legge Tognoli
(n.122/1989), il posto auto pertinenziale non può essere ceduto separatamente
dall'immobile a cui è legato, pena la decadenza dei benefici.
b) nuovi, o in costruzione, e venduti da un'impresa o una cooperativa costruttrice. L'impresa non può averli locati precedentemente ad altri.
c)
oppure fatti costruire da chi gode della detrazione con un contratto di
appalto;
d)
o infine, (dal 2002) box all'interno di fabbricati abitativi integralmente
ristrutturati da un'impresa edile.
L'iter
burocratico varia a seconda del meccanismo di realizzazione del posto auto.
Box
nuovo o in via di costruzione realizzato da impresa. Occorre innanzitutto una dichiarazione dell'impresa che
quantifichi le spese di realizzazione del box o del posto auto (che non sono la
stessa cosa del prezzo a cui è stato venduto). Esse escludono, infatti, le
spese generali, i costi per l'installazione del cantiere, il valore dell'area e
il profitto dell'impresa conseguito dalla vendita. Nel caso di acquisto
contemporaneo di box e casa in costruzione i costi di realizzazione del posto
auto vanno fatturati a parte, per consentire il relativo bonifico di pagamento.
E' detraibile anche l'Iva sulle spese di realizzazione stessa.
Le
fatture vanno pagate con l'apposito bollettino di bonifico bancario. Va
inviata, al Centro operativo di Pescara, la comunicazione di inizio lavori
entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa
alla prima delle dieci rate di detrazione. Sulla comunicazione vanno riportati
gli estremi del rogito. Se i dati catastali del box mancano, vanno indicati
quelli del terreno su cui vengono edificati i posti auto. Alla comunicazione va
allegata copia della concessione edilizia. Il rogito va stipulato entro e non
altro il 31 dicembre 2002 (salvo future proroghe) e vi va dichiarato l'intento
di destinare il posto auto a pertinenza dell'appartamento.
Box
costruito in proprio, con appalto ad azienda edile. Le regole cambiano, in
due punti. Il primo è che la spesa detraibile cresce: Non esistendo profitto
d'impresa, si può detrarre una cifra maggiore. Il secondo è che la
dichiarazione a Pescara va inviata prima dell'inizio lavori (e non nei
termini della dichiarazione dei redditi).
Box
in fabbricati integralmente ristrutturati da imprese.
La
detraibilità del 36% vale solo a partire dal primo gennaio 2002. Tre regole
cambiano. La prima è che la dichiarazione dell'impresa deve stimare il costo
dell'intervento sulla base del 25% del prezzo del box, scisso da quello
eventualmente sostenuto per l'appartamento. La seconda è che i lavori devono
essere stati ultimati entro il 31 dicembre 2002. La terza è che il rogito o
l'atto di assegnazione della coop deve avvenire entro il 30 giugno 2003. Il
tutto, naturalmente, salvo proroghe di legge.
La
registrazione del preliminare. Chi ha
versato l'anno scorso acconti per l'acquisto di box in costruzione, può
detrarli quest'anno dalla dichiarazione dei redditi conseguiti nel 2001, ma a
due condizioni. La prima è che abbia sottoscritto e registrato un preliminare
di acquisto(un compromesso o un atto di prenotazione). La seconda è che sia
certo che il rogito venga stipulato entro il 2002.
Anche
chi si trovasse quest'anno a versare acconti per un box che sarà terminato (e
rogitato) solo l'anno prossimo, può registrare il preliminare, ma potrà godere
effettivamente del 36% solo nel caso in cui l'agevolazione fosse estesa a tutto
il 2003 (cosa che per il momento non è per niente certa).
Naturalmente la detrazione
del 36% può riguardare anche le opere di recupero su singoli box pertinenziali agli appartamenti, o su garage
condominiali, in quanto la legge 449/97 parla di interventi " effettuati
sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale
….e sulle loro pertinenze" e la circolare delle Finanze n. 57/1998 ha
chiarito che " la detrazione compete anche se gli interventi sono
realizzati soltanto sulle pertinenze".
Va infine ricordato che la
legge 448/2001 ha stabilito, per gli interventi in corso nel 2002 ma
iniziati negli anni precedenti, che il limite massimo di 77.468,53 euro (150
milioni di lire) deve tener conto anche
della spese sostenute negli anni precedenti, su cui si sia operata la
detrazione. Il caso si presenta molto raramente per i box, anche perché, in
quanto unità accatastate autonomamente, godono per intero della detrazione
(circolare n. 121/1998).
Quali
spese, esattamente, sono ammesse al beneficio del 36%, in caso di acquisto di
box?
La
Risoluzione delle Entrate n. 166/1999 elenca quelle sostenute per la
progettazione e l'esecuzione dei lavori, per l'eventuale relazione di
conformità degli stessi alle leggi vigenti, per le prestazioni professionali
richieste dal tipo d'intervento, per l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta
di bollo e i diritti pagati per le concessioni, per le autorizzazioni, per le
denuncie di inizio lavori, per gli oneri di urbanizzazione.
La
mia casa ha già un box pertinenziale e intendo acquistarne un altro, appena
terminato in una piazza vicina da una cooperativa costruttrice. Di quali
agevolazioni posso godere?
A
patto di dichiarare nel rogito d'acquisto che il box è destinato a pertinenza
dell'abitazione, non vi sono ostacoli nel godere della detrazione del 36% sulle
spese di realizzazione. Risulta invece impossibile applicare l'aliquota Iva del
4% per il secondo box.
Se
acquisto con la detrazione del 36% un box pertinenziale, potrò venderlo o
affittarlo separatamente alla mia casa d'abitazione?
Il
box nuovo, per essere liberamente disponibile, non deve essere stato realizzato
con le agevolazioni urbanistiche previste dall'articolo 9 della legge n.
122/1989, e rivolte ai privati o i condomini che appaltano i lavori nel sottosuolo del palazzo, nei locali siti
al piano terreno o nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato.
L'articolo 9 riguarda anche parcheggi realizzati in regime di concessione sul
suolo o sul sottosuolo comunale.
La
detrazione del 36% compete anche per la realizzazione di autorimesse
pertinenziali al condominio nel sottosuolo, di proprietà collettiva? Le spese
per l'eventuale certificazione antincendi sono comprese?
Sì,
la legge 449/1997 include anche le autorimesse o i posti auto pertinenziali
"a proprietà comune" e non c'è dubbio sul fatto che le spese per
il Cpi (certificato di prevenzione
incendi) rientrino nella detrazione. Ricordiamo che il Cpi è necessario quando
l'autorimessa alloggia più di nove autoveicoli e che viene rilasciato dal
comando provinciale dei vigili del fuoco con le procedure previste dal Dpr
37/98 e dal decreto ministeriale 4 maggio 1998.
Esistono
altra agevolazioni fiscali oltre a quelle Iva e quelle relative alla detrazione
del 36%, in caso di realizzazione di box pertinenziali?
Sì:
il comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 449 del 1997 prevede che i comuni
possano, a loro scelta, fissare
aliquote agevolate dell'Ici, anche inferiori al 4 per mille, per i proprietari
che eseguono di recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o
interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o
architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione
di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti.
L'aliquota è applicabile solo per le unità immobiliari oggetto degli interventi
e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.