Scade a fine anno (salvo proroghe) il più appetitoso sconto fiscale all'acquisto di un posto auto: la detrazione del 36%. Con "posti auto" si intendono i box, i garage, anche comuni (meccanizzati o non) e anche i semplici spazi per il posteggio. Non importa quanti posti auto si acquista, e non conta se siano relativi a una prima o a una seconda casa. Queste le condizioni per poter fruire dell'agevolazione

Condizioni di detraibilità. I posti auto debbono essere:

a) pertinenziali ad un'abitazione, ai sensi degli articoli 817 e 818 del Codice civile. Se il parcheggio è realizzato ai sensi della legge Tognoli (n.122/1989), il posto auto pertinenziale non può essere ceduto separatamente dall'immobile a cui è legato, pena la decadenza dei benefici.

b) nuovi, o in costruzione, e venduti da un'impresa o una cooperativa costruttrice. L'impresa non può averli locati precedentemente ad altri.

c) oppure fatti costruire da chi gode della detrazione con un contratto di appalto;

d) o infine, (dal 2002) box all'interno di fabbricati abitativi integralmente ristrutturati da un'impresa edile.

 

Il valzer della burocrazia

L'iter burocratico varia a seconda del meccanismo di realizzazione del posto auto.

Box nuovo o in via di costruzione realizzato da impresa. Occorre innanzitutto una dichiarazione dell'impresa che quantifichi le spese di realizzazione del box o del posto auto (che non sono la stessa cosa del prezzo a cui è stato venduto). Esse escludono, infatti, le spese generali, i costi per l'installazione del cantiere, il valore dell'area e il profitto dell'impresa conseguito dalla vendita. Nel caso di acquisto contemporaneo di box e casa in costruzione i costi di realizzazione del posto auto vanno fatturati a parte, per consentire il relativo bonifico di pagamento. E' detraibile anche l'Iva sulle spese di realizzazione stessa.

Le fatture vanno pagate con l'apposito bollettino di bonifico bancario. Va inviata, al Centro operativo di Pescara, la comunicazione di inizio lavori entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa alla prima delle dieci rate di detrazione. Sulla comunicazione vanno riportati gli estremi del rogito. Se i dati catastali del box mancano, vanno indicati quelli del terreno su cui vengono edificati i posti auto. Alla comunicazione va allegata copia della concessione edilizia. Il rogito va stipulato entro e non altro il 31 dicembre 2002 (salvo future proroghe) e vi va dichiarato l'intento di destinare il posto auto a pertinenza dell'appartamento.

Box costruito in proprio, con appalto ad azienda edile.  Le regole cambiano, in due punti. Il primo è che la spesa detraibile cresce: Non esistendo profitto d'impresa, si può detrarre una cifra maggiore. Il secondo è che la dichiarazione a Pescara va inviata prima dell'inizio lavori (e non nei termini della dichiarazione dei redditi).

Box in fabbricati integralmente ristrutturati da imprese.

La detraibilità del 36% vale solo a partire dal primo gennaio 2002. Tre regole cambiano. La prima è che la dichiarazione dell'impresa deve stimare il costo dell'intervento sulla base del 25% del prezzo del box, scisso da quello eventualmente sostenuto per l'appartamento. La seconda è che i lavori devono essere stati ultimati entro il 31 dicembre 2002. La terza è che il rogito o l'atto di assegnazione della coop deve avvenire entro il 30 giugno 2003. Il tutto, naturalmente, salvo proroghe di legge.

La registrazione del preliminare. Chi ha versato l'anno scorso acconti per l'acquisto di box in costruzione, può detrarli quest'anno dalla dichiarazione dei redditi conseguiti nel 2001, ma a due condizioni. La prima è che abbia sottoscritto e registrato un preliminare di acquisto(un compromesso o un atto di prenotazione). La seconda è che sia certo che il rogito venga stipulato entro il 2002.

Anche chi si trovasse quest'anno a versare acconti per un box che sarà terminato (e rogitato) solo l'anno prossimo, può registrare il preliminare, ma potrà godere effettivamente del 36% solo nel caso in cui l'agevolazione fosse estesa a tutto il 2003 (cosa che per il momento non è per niente certa).

 

Recupero dei box

 

Naturalmente la detrazione del 36% può riguardare anche le opere di recupero  su singoli box pertinenziali agli appartamenti, o su garage condominiali, in quanto la legge 449/97 parla di interventi " effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale ….e sulle loro pertinenze" e la circolare delle Finanze n. 57/1998 ha chiarito che " la detrazione compete anche se gli interventi sono realizzati soltanto sulle pertinenze".

Va infine ricordato che la legge 448/2001 ha stabilito, per gli interventi in corso nel 2002 ma iniziati negli anni precedenti, che il limite massimo di 77.468,53 euro (150 milioni di lire)  deve tener conto anche della spese sostenute negli anni precedenti, su cui si sia operata la detrazione. Il caso si presenta molto raramente per i box, anche perché, in quanto unità accatastate autonomamente, godono per intero della detrazione (circolare n. 121/1998).

 

Domande e risposte

 

Quali spese, esattamente, sono ammesse al beneficio del 36%, in caso di acquisto di box?

La Risoluzione delle Entrate n. 166/1999 elenca quelle sostenute per la progettazione e l'esecuzione dei lavori, per l'eventuale relazione di conformità degli stessi alle leggi vigenti, per le prestazioni professionali richieste dal tipo d'intervento, per l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, per le autorizzazioni, per le denuncie di inizio lavori, per gli oneri di urbanizzazione.

La mia casa ha già un box pertinenziale e intendo acquistarne un altro, appena terminato in una piazza vicina da una cooperativa costruttrice. Di quali agevolazioni posso godere?

A patto di dichiarare nel rogito d'acquisto che il box è destinato a pertinenza dell'abitazione, non vi sono ostacoli nel godere della detrazione del 36% sulle spese di realizzazione. Risulta invece impossibile applicare l'aliquota Iva del 4% per il secondo box.

Se acquisto con la detrazione del 36% un box pertinenziale, potrò venderlo o affittarlo separatamente alla mia casa d'abitazione?

Il box nuovo, per essere liberamente disponibile, non deve essere stato realizzato con le agevolazioni urbanistiche previste dall'articolo 9 della legge n. 122/1989, e rivolte ai privati o i condomini che appaltano i lavori  nel sottosuolo del palazzo, nei locali siti al piano terreno o nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato. L'articolo 9 riguarda anche parcheggi realizzati in regime di concessione sul suolo o sul sottosuolo comunale.

La detrazione del 36% compete anche per la realizzazione di autorimesse pertinenziali al condominio nel sottosuolo, di proprietà collettiva? Le spese per l'eventuale certificazione antincendi sono comprese?

Sì, la legge 449/1997 include anche le autorimesse o i posti auto pertinenziali "a proprietà comune" e non c'è dubbio sul fatto che le spese per il  Cpi (certificato di prevenzione incendi) rientrino nella detrazione. Ricordiamo che il Cpi è necessario quando l'autorimessa alloggia più di nove autoveicoli e che viene rilasciato dal comando provinciale dei vigili del fuoco con le procedure previste dal Dpr 37/98 e dal decreto ministeriale 4 maggio 1998.

Esistono altra agevolazioni fiscali oltre a quelle Iva e quelle relative alla detrazione del 36%, in caso di realizzazione di box pertinenziali?

Sì: il comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 449 del 1997 prevede che i comuni possano, a loro scelta,  fissare aliquote agevolate dell'Ici, anche inferiori al 4 per mille, per i proprietari che eseguono di recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota è applicabile solo per le unità immobiliari oggetto degli interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.