Arretrati pezze giustificative all’inquilino
Buon giorno, tessera RM 1476.
Come amministratore nei confronti dell'inquilino di un
condomino devo fornire spiegazione delle spese
inserite nei bilanci degli ultimi 4 anni? Cercare le pezze implica diverso
tempo. Me lo devono pagare? In merito a questo (ossia il pagamento del tempo
perso) necessito assolutamente avere un riferimento
normativo.
Ribadisco l'urgenza. Grazie.
L’articolo 9 della legge n. 392/1978 (il cosiddetto “equo canone”,
ancora in vigore), stabilisce in merito alle spese che “Il
pagamento deve avvenire entro due mesi dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento il conduttore ha diritto di ottenere
l'indicazione specifica delle spese di cui ai commi precedenti con la menzione
dei criteri di ripartizione. Il conduttore ha inoltre diritto di prendere
visione dei documenti giustificativi delle spese
effettuate.”.
Pertanto l’inquilino
può chiedere i documento giustificativi solo attinenti
alle spese che gli sono state richieste, entro due mesi da quando gli sono
state richieste. Ne approfittiamo per chiarire una
volta di più che la richiesta delle pezze giustificative da parte
dell’inquilino non deve indirizzarsi all’amministratore condominiale, bensì al
proprietario: tra amministratore ed inquilino non v’è alcun obbligo o rapporto.
Replica e controrisposta
RM 1476.
Ringrazio per la risposta, ma.. E'
chiaro che il passo successivo sarebbe di intervenire per mezzo del
condomino-locatore. Mi risulta che una volta approvato
il consuntivo nulla sia piu' dovuto come "disponibilita'".ma, mi dicevano alcuni colleghi che
esiste una sentenza secondo cui l'inquilino ha la facolta'
di richiedere la visione dei documenti anche degli anni precedenti.(?) C'e'
conferma? E comunque, se ci fosse questa sentenza, io
ho perso 2,5 ore per le ricerche e le fotocopie (che ho fatto in esterno per
documentare la spesa). Ho emesso nota per € 52.00. Me le deve
pagare? Nel frattempo, con questa scusa non sta pagando le spese, non voglio
mettere in difficolta' il condomino (locatore), ma
neanche di cedere se sono nel giusto.
GRAZIE. Rosa Florio
Ripetiamo che non
abbiamo notizia di una sentenza del genere, che ci sembra in netta
contraddizione con i principi di decadenza e prescrizione del codice. Quanto
alle spese per la documentazione, vanno in capo al condomino, non al suo
inquilino. Tuttavia, è dubbio che possa essere messo in conto la fatica e il
tempo necessari all’amministratore per reperirla, in
quanto è supposto che la documentazione sia di per sé disponibile e perché tale
prestazione rientra nel suo onorario. Viceversa possono essere messe in conto
solo le spese vive, cioè quelle sopportate per fare
materialmente le fotocopie ed eventualmente spedirle. Se poi Lei si è presa la
briga di eseguire una ricerca sugli arretrati di documentazione
manifestamene eccessiva, potrebbe imputarla al condomino solo se dimostrerà che
l’ha eseguita dietro sua precisa richiesta e dopo che ha avvertito il condomino
stesso che tale ricerca esorbitava dai
suoi compiti.