Amministratore: obbligo ad agire in giudizio. Delibera di sospensione del riscaldamento

 

Nel mio condominio con una maggioranza superiore a metà dei condomini e a 2/3 dei millesimi è stata votata una delibera con cui si sospende il servizio di riscaldamento, in conseguenza di carenza di fondi, dovuta al mancato pagamento delle spese da parte di un condomino. Mi chiedo:

a)       L’amministratore, che non ha agito in giudizio contro il condomino moroso, ha fatto il suo dovere? E’ possibile sostituirlo?

b)      E’ legittima una delibera di questo tipo? F. Bosso, Milano

 

L’amministratore ha il preciso dovere di agire in giudizio contro i morosi, anche non autorizzato a ciò da una delibera assembleare. L'articolo 63, primo comma, delle disposizioni di attuazione del Codice civile, pone tra le sue mani  un'arma preziosa. Afferma infatti che, per la riscossione delle spese in base alla ripartizione decisa in assemblea, egli può"ottenere decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione". Il che significa che il giudice, basandosi sulle prove portate dall'amministratore, può ingiungere subito di pagare le spese al condomino; quest'ultimo, se pensa di non dovere nulla, potrà senz'altro far causa al condominio, ma nel frattempo dovrà versare quanto richiesto dal giudice. Se vince la causa avrà indietro quanto ingiustamente pagato, con tanto di interessi. Comunque il condomino moroso, anche se non ha uno stipendio regolare o beni “sotto il sole” ha comunque l’appartamento dove sta (a meno che sia pignorato dalle Banche). Quindi ha motivo di temere.

La procedura del decreto ingiuntivo è molto più rapida ed efficace di quella ordinaria, che prevede spesso un attesa di anni prima di veder riconosciute in giudizio le proprie ragioni. Non solo: l'amministratore che non ha richiesto il decreto ingiuntivo a tempo debito può essere condannato al pagamento dei danni. Non potrà accampare scuse: non è necessario infatti che l'incarico di conferire in giudizio sia approvato in assemblea. Ovviamente l’amministratore può essere anche rimosso anticipatamente  attraverso un voto assembleare. La decadenza per “giusta causa” gli impedisce di ottenere sia i danni, sia l’onorario per il periodo contrattuale non lavorato.

A nostro parere una delibera che decida la sospensione del servizio di riscaldamento è radicalmente nulla, se non è presa all’unanimità di tutti i condomini (e non solo dei presenti in assemblea). Infatti anche le minoranze dissenzienti hanno diritto ad essere tutelate quando è in ballo un diritto costituzionale, e quello alla salute. Inoltre l’impianto di riscaldamento un bene comune, e la sua funzione è quella di dare calore d’inverno, non di restare spento. Quindi la delibera in oggetto è lesiva al diritto del condomino a far uso delle cose comuni, ed è impugnabile anche da un solo proprietario. Infine non c’è dubbio che la custodia dell’impianto competa al condominio e, per lui, all’amministratore. Ed è quest’ultimo responsabile del danno causato dalle cose che ha in custodia (articolo 2051 del codice civile). Pensiamo ad esempio a una malattia provocata, o anche solo aggravata, dal mancato riscaldamento.