Amministratori
immobiliari: associazione professionale o ruolo?
Il
dibattito in corso in tema di riforma
delle libere professioni - tradizionali ed emergenti - si avvia ormai a uno
sbocco prefissato, lontano le mille miglia dalla impostazione originaria delle
note direttive CEE, che sembravano avviare lo smantellamento degli obsoleti
assetti degli ordini e dei collegi professionali, con il riconoscimento delle
nuove realtà professionali. Si sarebbe dovuto arrivare - secondo l’impostazione
delle direttive CEE - all’equiparazione tra i professionisti dei vecchi albi
professionali smantellati e i professionisti delle nuove realtà. Nei fatti, non
è mai decollata la “privatizzazione
degli albi professionali”, posto che le professioni protette hanno irriducibilmente
difeso il loro ruolo tradizionale, con tutte le prerogative e privilegi che
esso comporta. In particolare, gli ordini non hanno mai accettato di discutere
il loro ruolo su un piano di parità con
le professioni emergenti, attestati
come erano sul principio per il quale il professionista iscritto in un albo
deve presumersi necessariamente capace
e competente anche se - dal momento del superamento dell’esame di Stato - non
ha più curato un minimo di aggiornamento. Per loro dovrebbe continuare a valere
il principio del semel abbas semper
abbas, senza necessità che i professionisti iscritti agli albi
debbano conquistarsi sul campo la loro
credibilità, dimostrando giorno per giorno - e non una volta sola nella vita -
la loro capacità e professionalità alla stregua delle esigenze, cui il mercato degli anni 2000 li chiama.
Non solo: gli ordini professionali, nonché rinunciare ai privilegi
del passato, hanno invece dimostrato segni di insofferenza nei confronti delle
professioni emergenti dichiarando, più o meno apertamente, che i professionisti
delle associazioni professionali possono svolgere solo i ruoli e le competenze
a loro non riservate.
Siamo arrivati quindi al capovolgimento totale della iniziale
impostazione che vedeva la liberalizzazione delle professioni, capovolgimento
che ha sicuramente deluso quanti generosamente avevano creduto in una riforma
basata su principi di uguaglianza e di libera concorrenza.
Le proposte del CNEL che intorno alla metà degli anni 90 aveva
intuito le pulsioni e le esigenze del mercato, in funzione di un più moderno
assetto delle attività professionali, sono ormai finite al macero! Ma
tant’è. Una concezione miope della
professionalità e un accorto lobbysmo hanno poi portato allo stato attuale -
che non si può non definire retrò - non condiviso non solo dai professionisti
emergenti, ma anche dagli osservatori più illuminati e liberali.
Questa logica non è la logica degli amministratori e delle loro
associazioni professionali che aspiravano a ben altro e che sono ora costrette
a subire un’impostazione che le vede degradate al ruolo di comparse.
E’ in quest’ottica che si inserisce l’ultima proposta di legge
relativa all’istituzione presso le camere di commercio del ruolo degli amministratori di condominio. La proposta si
riallaccia idealmente a quella molteplicità di iniziative parlamentari del
passato, volte a riconoscere agli amministratori un vero e proprio albo
professionale, ma finite nel nulla - ironia della sorte ! - proprio in nome
delle nuove direttive CEE e del principio della libera concorrenza nel mondo
professionale.
Allora una proposta di legge per l’istituzione dell’albo degli
amministratori condominiali ebbe a fallire sul filo di lana, proprio
perché avrebbe sconvolto le regole del
mercato e della concorrenza con il riconoscimento di un nuovo ordine o collegio. Si ricorderà che nell’occasione il
Garante della concorrenza del mercato, con lett. 5/10/1993 prot. 19792, così
scriveva al Presidente del Senato: “Questa Autorità intende segnalare, ai sensi
dell’art. 22 della L. 10 ottobre 1990, n. 287, i profili di contrasto con i
principi della concorrenza contenuti nel disegno di legge n. 1256, relativo
all’istituzione dell’Albo degli amministratori, già approvato dalla II
Commissione permanente della Camera dei deputati il 20 maggio 1993 e
attualmente in discussione presso la II Commissione permanente del Senato della
Repubblica........Questa Autorità ritiene che il disegno di legge n. 1256,
tanto nel suo complesso, che nelle singole disposizioni, risulta restrittivo
della libera concorrenza. Nel momento in cui sono significative le tendenze
nazionali e comunitarie verso la deregolamentazione del settore delle libere
professioni, occorrerebbe evitare l’ingiustificata introduzione di nuovi
soggetti la cui attività é sottratta alla dinamica concorrenziale dei mercati”.
Si tenga oltretutto presente che se l’esclusiva professionale è
costituzionalmente legittima laddove riguardi le materie di cosiddetta evidenza
pubblica ( difesa legale tecnica, professioni mediche e professioni legate alla
tutela della salute e dell’ambiente - valori tutti costituzionalmente
tutelati) l’amministratore condominiale
è sicuramente un professionista ad evidenza
pubblica, posto che numerose leggi di rilevanza pubblicistica gli
demandano ormai la tutela della sicurezza negli stabili condominiali: si pensi
alla sicurezza degli impianti termici, alla sicurezza ambientale, alla
sicurezza degli ascensori, alla sicurezza degli edifici ecc.. Quantomeno
l’amministratore è il professionista a
maggior evidenza nell’ambito delle alle altre professioni contabili, quali ad
esempio quelle dei commercialisti e dei ragionieri.
In quest’ottica - ancorché l’iniziativa sia di ardua armonizzazione
con le proposte di legge in discussione
alle Camere - ci pare che la proposta di legge sull’istituzione del ruolo degli amministratori non possa non
essere condivisa dagli amministratori di condominio. L’iniziativa si muove nel
solco sostanziale della legge n. 39/89 sui mediatori. Secondo la proposta di
legge verrebbe infatti istituito, presso le Camere di commercio, un ruolo degli
amministratori di condominio - analogo a quello dei mediatori - al quale
possono iscriversi coloro che svolgono professionalmente l’attività di cui agli
artt. 1129 - 1130 - 1131 -1133 del codice civile.
Un ruolo è certamente minor cosa rispetto ad un albo, agli effetti degli artt. 2229 c.c. e
seguenti. Si pensi solo che, con il ruolo, gli amministratori difficilmente
potranno ambire a proprie tariffe inderogabili, al riconoscimento di esclusive
professionali e che tantomeno si potranno prevedere sanzioni penali a carico
degli abusivisti della professione.
E tuttavia, per il
riconoscimento di un minimo di
professionalità, gli amministratori non
hanno altro a cui aggrapparsi.
Silvio
Rezzonico
Il Vice-Presidente FNA- Confappi