Chiarimenti dal
Ministero dello Sviluppo
L’amministratore può fare il mediatore
L’amministratore di
condominio può tranquillamente esercitare la professione di agente
immobiliare (purché, naturalmente, sia iscritto all’apposito ruolo). E viceversa, naturalmente. Lo ha chiarito il ministero dello
Sviluppo Economico con decisione in data 14 giugno 2007, ponendo fine (salvo
ricorso al Tar) a una
controversia che opponeva la Camera di Commercio di Torino con una società
iscritta al ruolo dei mediatori, presso la Camera di Commercio stessa, dedita
anche all’amministrazione di palazzi. La società era stata cancellata dal ruolo
d’ufficio, dato che non aveva aderito all’invito da
parte della CCAA a cessare l’attività di amministrazione, ma aveva risposto
solo con proprie contro-deduzioni.
La Camera di
Commercio ricordava che la legge n. 39 del 1989, come modificata dalla legge n.
57/2001, statuisce, nell’articolo 5, comma 3:
“l’esercizio dell’attività di mediazione è incompatibile: a) con l’attività svolta in qualità di dipendente
da persone, società o enti, privati e pubblici, ad esclusione delle
imprese di mediazione; b) con
l’esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di
mediazione comunque esercitate.
Ora secondo la CCIA
torinese, non vi era dubbio sul fatto che quella di amministratore
è un’attività imprenditoriale e professionale, per quanto non inquadrata tra le
professioni protette. A ulteriore sostegno della sua
tesi la Camera di Commercio aveva ricordato che alcune regioni hanno legiferato
in materia, istituendo un apposito registro e considerando come acquisito
l’inserimento di questa attività tra quelle professionali. Inoltre la società
in questione aveva senz’altro un’attività imprenditoriale, essendo iscritta al
Registro delle imprese.
Nel contestare la
tesi della CCAA il ministero dello Sviluppo ha ribadito
l’interpretazione già presa con lettera circolare del 4 luglio 2003 e ha affermato che, oggi come oggi, quella di
amministratore non può essere considerata come una vera e propria professione,
in quanto non riconosciuta come tale dalla legge.
Infine l’iscrizione
al registro delle imprese della società, era obbligatoria per esercitare
l’attività di intermediazione, mentre quella di
amministrazione condominiale non necessita di alcuna iscrizione..
La decisione dello
Sviluppo è un buon pretesto per sviluppare alcune considerazioni. Non c’è
dubbio sul fatto che l’attività di agente immobiliare e
quella di amministratore condominiale hanno diversi interessi comuni. Per
esempio si assomigliano molto nel campo della gestione di abitazioni
o edifici in locazione, attività esercitata comunemente da entrambi i
professionisti. Inoltre l’amministratore condominiale è spesso facilitato
grazie al suo ruolo, nell’avere informazioni in merito a
immobili che devono essere messi in vendita o in locazione. Non a caso è
piuttosto comune che esistano persone o società che si dedicano ad entrambi i
campi di attività. E’ quindi probabile
molti mediatori e molti amministratori non vedano di buon occhio che ci
si pronunci per l’incompatibilità.
Tuttavia il
ministero dello Sviluppo fa capire, con la sua decisione, che l’incompatibiltà scatterebbe automaticamente qualora il ruolo
dell’amministratore fosse in qualche modo riconosciuto professionalmente, anche
se tale riconoscimento non precludesse l’intermediazione di immobili.
Infatti sarebbe l’articolo 5 della legge n. 39 del
1989 a sbarrare la strada al cumulo tra le due attività.
Il ministero dello
Sviluppo ha anche voluto, indirettamente, contrastare i tentativi regionali di creare
un registro degli amministratori. (legge n. 40/2002 del Lazio, legge n. 17/2003
dell’Abruzzo, legge n. 28/2005 delle Marche e legge n. 6/2007 della Sicilia). Ha infatti affermato che, spetta allo Stato il potere di
determinare “con apposita norma, l’individuazione della professione, del suo
contenuto e dei titoli richiesti per l’accesso all’attività professionale”.
Alle regioni spetta invece solo” il compito di emanare appositi
regolamenti di attuazione”.
Anche
la Corte Costituzionale ha sostenuto, in effetti, una posizione simile.
Ricordiamo infatti che con sentenza 30/9/2005, n. 355
ha di fatto cancellato la legge Abruzzese, e con sentenza 2 marzo 2007, n. 57
ha reso inefficace quella marchigiana. Con quest’ultima sentenza, però, ha
anche riconosciuto la non incompatibilità con la Costituzione di quella siciliana
che, in un unico articolo, si limitava a istituire un
registro in cui l’iscrizione non era obbligatoria per l’esercizio della
professione. Anche il Lazio, con opportune modifiche alla propria norma, ha
finito per dover specificare che “la mancata iscrizione al registro non
preclude l’esercizio dell’attività di amministratore
di condominio e di immobili “.
Lo stesso avevano
fatto anche le Marche, che però, individuando i requisiti professionali per
l'iscrizione nel registro e prevedendo corsi ed esami finali per il
conseguimento dell'attestato professionale, avevano sconfinato, secondo la
Corte, nell’ambito di competenza concorrente dello Stato.