Terza puntata sul ruolo del
professionista in condominio per il Resto del Carlino
L’onorario dell’amministratore condominiale
Onorario dell'amministratore
All’amministratore spetta un compenso per il lavoro svolto, in mancanza di decisioni
in tal senso dell’assemblea venivano, fino a poco tempo fa, applicate le
tariffe professionali indicate da collegi e associazioni.
Oggi le associazioni
di categoria hanno dovuto rinunciare ai tariffari predisposti per loro
iscritti, perché L’Autorità garante per la concorrenza e del mercato (il
cosiddetto Antitrust) li ha considerati lesivi del libero mercato. Il prezzo
della prestazione è quindi libero ma, naturalmente, va discusso in assemblea al
momento della nomina. Molti esperti ritengono che il compenso debba essere dato
per tutto il periodo del mandato anche se l’amministratore è revocato prima
della sua scadenza, purché per colpa non sua.
In linea di
principio, l’amministratore non ha diritto mai diritto a
onorari aggiuntivi, in quanto la sua retribuzione deve ritenersi comprensiva di
tutte le prestazioni inerenti il suo mandato. Salvo, naturalmente, che
l’assemblea non decida diversamente (cosa che talora può essere opportuna). La
Cassazione (sentenza 12 marzo 2003 n. 3596) ha inoltre chiarito che nulla in
più è dovuto per la tenuta di assemblee straordinarie,
per esempio quelle in cui si deliberino le opere.
Un discorso delicato
resta quello di eventuali prestazioni
dell’amministratore di cui può essere dubbio se rientrano o meno nel suo
mandato. I casi più comuni sono tre:la compilazione
dell’elenco fornitori, l’ assistenza fiscale e l’opera prestata per la
detrazione del 36% sul recupero,.
Onorari extra dell’amministratore: compiti fiscali
L’ assistenza
fiscale al condominio, nelle sue nuove vesti di sostituto d’imposta, dovrebbe,.
a rigor di logica, essere un incarico che esula dalle
funzioni dell’amministratore, tant’è vero che potrebbe essere anche affidato a
un commercialista o a un fiscalistai. Buon senso vuole che al momento di un
nuovo incarico o del rinnovo il problema venga
chiarito, e che l’onorario comprenda esplicitamente l’assistenza fiscale,
quando non la si voglia delegare a qualcun altro. Se il compito è demandato
all'esterno, l'onere per l'amministratore diviene meno pesante (anche se c'è comunque) e il ritocco dell'onorario percentualmente
inferiore.
Per la compilazione dell'elenco fornitori, da inserire nel
modello 770, vale invece lo stesso discorso fatto più sotto per il 36%:
incremento dell'onorario non obbligatorio ma, in certi casi, consigliabile.
Onorari extra dell’amministratore: detrazione del 36%
La grande maggioranza delle richieste di detrazione fiscale per
le opere di recupero proviene senz’altro dai condomini, per un semplice
motivo:.è più difficile che siano eseguiti lavori “in nero”. Basta infatti che un solo condomino decida di denunciare
l’evasione fiscale oppure che l’amministratore condominiali si rifiuti (in
fondo, non paga di tasca sua e si assume solo delle responsabilità) perché si
sia costretti a chiedere regolari fatture e tutti i permessi comunali
necessari. E allora, tanto vale chiedere l’agevolazione.
del 36% sulle opere di recupero.
La scelta se
richiedere o meno la detrazione può essere presa da
una delibera dell’assemblea condominiale. A presentare la documentazione al
Centro di servizi di Pescara sarà, nei palazzi dove esiste,l’amministratore
stesso (obbligatorio, quando i condomini sono più di quattro) l oppure uno
qualsiasi dei condomini che se ne assuma le responsabilità. Nessuna norma
vieta, comunque, di delegare ai compiti burocratici un
professionista esterno, tenendo conto comunque egli non potrà sottoscrivere la
Comunicazione di inizio lavori a Pescara.
Ci si può chiedere:
l’amministratore ha comunque l’obbligo di curare la
burocrazia per il 36%? Può rifiutarsi? Se non esiste
una delibera, può “dimenticarsi” chiedere la detrazione? Non ci risulta esistano sentenze a proposito. Se l’assemblea non
decide diversamente c’e comunque da ritenere che
l’amministratore abbia obbligo di richiedere la detrazione: infatti la
comunicazione della documentazione è indispensabile per legge per poter godere
degli sconti fiscali. In caso contrario i condomini ai quali sarebbe
impedito l’esercizio di diritto riconosciuto dalla normativa fiscale potrebbero
citarlo per danni. Quindi non è indispensabile (anche se resta consigliabile)
che l’assemblea gli conferisca un apposito mandato. Da
ciò deriva una conseguenza: l’amministratore non ha diritto a
un onorario aggiuntivo, in quanto la sua retribuzione deve ritenersi
comprensiva di tutte le prestazioni inerenti il suo mandato.
Solo se
l’amministratore è autorizzato da una delibera ad ha
un rilevante ruolo di coordinamento, è necessario riconoscergli un compenso
extra rispetto all'onorario pattuito annualmente, che una sentenza (pretore di
Perugia 6 febbraio 1998, n. 9), ha stabilito pari al 2%dell’importo
dell’appalto). Ovviamente se assume anche altri compirti professionali (quello
di direttore dei lavori), dovrà essergli pagata la sua
prestazione, ma in questo caso si tratterà di un onorario a parte. Prudenza
vuole, comunque, che l’assemblea chiarisca e, e quando
vanno previsti compensi extra, meglio se al momento del conferimento
dell’incarico annuale al professionista..
Dopo aver trasmesso
tutta la documentazione al Centro servizi di Pescara e comunque
ogni anno in tempo utile per la presentazione della dichiarazioni dei redditi
in cui si richiede la detrazione, l’amministratore è tenuto a inviare copia
della documentazione a tutti i condomini. Tuttavia, per evitare la consegna a
ciascuno di pacchi e pacchi di fotocopie, è ben possibile che tutti questi
documenti siano sostituiti da una certificazione dell’amministratore che
attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi
previsti (circolare Finanze n. 122/1999), ormai inclusa nelò modulodi
comunicazione a Pescara. Insieme all’autocertificazione l’amministratore dovrà
inviare un documento in cui sia specificata la somma
di cui ciascun condomino potrà tener conto ai fini della detrazione stessa.
Infine, l’Agenzia
delle Entrate ha più volte chiarito qual è il momento in cui scatta il diritto
all’agevolazione: conta la data dell’apposito bonifico
con cui l’amministratore ha versato il dovuto all’impresa appaltatrice, non
quella in cui ciascun proprietario ha versato denaro al condominio. Per
esempio, se un condomino paga l’opera nel novembre del 2006, ma il bonifico
comune è fatto solo a febbraio del 2007, la detrazione competerà per il 2007 e
potrà essere richiesta solo con la dichiarazione dei redditi presentata nel
2008.