Nona puntata sul ruolo del
professionista in condominio per il Resto del Carlino
Condominio e tutele in caso di morosità
L'articolo 63 delle
disposizioni di attuazione offre anche un'altra tutela
ai condomini creditori: quando la mora è di almeno sei mesi, e il regolamento
condominiale lo prevede, l'amministratore può sospendere al condomino
moroso"l'utilizzazione dei servizi comuni che sono suscettibili di
godimento separato". Nei palazzi tali servizi sono )normalmente il
riscaldamento centralizzato, l'acqua e l'ascensore. Escludendo quest'ultimo (a
meno che ciascuno dei condomini abbia una chiave per utilizzarlo), bisognerebbe
che gli impianti siano costruiti e tarati in modo tale da permettere il
distacco forzoso: il che è raro. Si tratta, in buona sostanza, di una norma
scarsamente utilizzata e di difficile applicazione.
Fondo cassa morosi
E' possibile per
l'amministratore costituire un fondo cassa, finanziato da tutti, per il
pagamento delle quote dei morosi o comunque dei
ritardatari? La risposta è: dipende. Occorre innanzitutto che il fondo sia
approvato dall'assemblea condominiale. Inoltre nella delibera va espressamente
previsto che il fondo abbia vita provvisoria e che
sia"salvo conguaglio", cioè salvo possibile rimborso delle somme
anticipate. Altrimenti la decisione assembleare è
nulla.
Acquisto dell'appartamento di moroso
L'articolo 63 delle
disposizioni di attuazione del codice civile
stabilisce che chi compra un appartamento da un moroso è obbligato, insieme a
lui e in "solido", cioè per l'intera cifra, al versamento dei debiti
condominiali per l'anno in corso e per quello precedente, perfino se non era a
conoscenza del debito. Non si intende l'anno solare,
bensì quello di "bilancio" condominiale, che va in genere da luglio
al giugno dell'anno successivo. Naturalmente l'acquirente potrà in seguito
rifarsi contro il venditore, chiedendogli indietro quanto anticipato. In effetti è spesso più comodo, per il condominio,
prendersela con il nuovo acquirente, che è a portata di mano e ha un immobile
ipotecabile o vendibile all'asta, piuttosto che con il venditore, difficilmente
rintracciabile. Quindi è bene che, prima di acquistare, ci si
informi dei debiti di chi vende, facendosi rilasciare un permesso per
chiedere informazioni a questo proposito l'amministratore (che altrimenti
potrebbe rifiutarsi, appellandosi alle norme sulla privacy).
Proprietari falliti
Chi fallisce ha comunque diritto ad avere la casa di abitazione per sé e per
la sua famiglia, almeno fintanto che essa non venga messa all'asta dal curatore
del fallimento. Non gli può essere sottratto neanche lo stipendio o la
pensione, entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della
famiglia. E' quindi piuttosto difficile per il condominio ottenere soldi,
quando il singolo condomino fallisce. Anche perché vi sono
certi creditori (per esempio il Fisco) che hanno il diritto di farsi pagare per
primi.
A patto che il
fallito abbia altre disponibilità economiche, oltre
quelle necessarie alla sussistenza, il condominio può tentare di rifarsi su di
lui. Se invece non le ha, il condominio potrà provare
a chiedere il denaro al curatore del fallimento. Se infine il fallito fatica a
sopravvivere, il giudice delegato può anche concedere a lui o alla sua famiglia
un sussidio, a titolo di alimenti: teoricamente
parlando, potrebbe comprendere anche una quota per le spese condominiali.
Il condominio non
potrà neppure riporre troppe speranze nell'acquirente dell'appartamento
all'asta fallimentare. Infatti l'obbligo a pagare
dell'acquirente è limitato all'anno dell'acquisto e a quello precedente, mentre
le aste immobiliari, nonostante la recente riforma che prevede l'intervento dei
notai, durano ben più a lungo di due anni.