Sesta puntata sul ruolo del
professionista in condominio per il Resto del Carlino
Amministratore condominiale e ritenute
Con la Finanziaria
'98 è stato modificato l'art. 23 del DPR 600'73"Ritenuta sui redditi di
lavoro dipendente" ed è stato inserito il condominio tra i soggetti
sostituti d'imposta nei confronti del lavoro dipendente e professionale
autonomo. La Finanziaria 2007 ha poi allargato il campo agli appalti e servizi
condominiali.
In sostanza la
ritenuta è un anticipo sulle imposte dovute al Fisco, che non attende
pazientemente di incassare le imposte sui redditi l’anno dopo che sono stati
percepiti, ma vuole al più presto possibile una parte del denaro che gli è dovuto. Fatto sta che incassa questo anticipo
non da parte di chi ha ricevuto il pagamento ma addirittura da parte di chi
paga. Quest’ultimo è definito tecnicamente “sostituto d’imposta”, perché si
sostituisce alla persona che è pagata nel versare una parte delle imposte.
Quali ritenute
Dal 2007 sono di due
tipi.
La prima è del 20%, e si applica a:
- dipendenti del condominio (portiere,giardiniere);
- prestazioni regolari da professionisti o comunque persone con partita Iva (amministratore
condominiale, ingegneri, architetti, geometri che hanno fatto progetti o
direzione lavori in appalti, avvocati che hanno lavorato per una causa);
- prestazioni occasionali di tipo
professionale (il caso tipico è il condomino che si presta a fare
l’amministratore per il proprio palazzo, o esegue alcune delle sue funzioni).
La seconda è del 4%
e si applica a tutti i contratti d’opera o d’appalto. In soldoni, si tratta di
tutte le opere di cui il condominio ha bisogno da parte di imprese
o artigiani. Quindi gli interventi di manutenzione o ristrutturazione
dell'edificio condominiale e degli impianti elettrici o idraulici, l'esecuzione
di attività di pulizia, la manutenzione di caldaie,
ascensori, giardini, piscine e altre parti comuni dell'edificio.
Quindi sono soggetti
a ritenuta quasi tutti i pagamenti fatti da un
condominio, con l’eccezione di:
a) i contratti di utenze (acqua, luce, gas, gasolio, telefono, pagamenti
assicurativi e di servizi bancari);
b) gli acquisti di
materiale o anche apparecchi, non legati a una
prestazione d’opera o comunque in cui la prestazione d’opera ha un carattere
“accessorio”, cioè secondario. Nessuna ritenuta, (ci mancherebbe…) per acquistare
lampadine di ricambio, detersivi, stracci della
polvere. Ma neanche per acquistare dal negozio vicino una
serratura nuova al portone, perfino se è un addetto del negoziante a montarla
(a patto che il costo della serratura sia superiore a quella della mano d’opera).
Obblighi dell'amministratore
Il punto è: chi
svolge materialmente il compito di applicare la ritenuta fiscale" e di
fare la relativa dichiarazione, una volta all'anno?
Verrebbe da dire: l'amministratore condominiale. E
invece non è necessariamente così.
Su questo punto è
intervenuta la Circolare 6 novembre 2000, n. 204, che così dispone. Nei
condomini in cui la legge impone di nominare l'amministratore (quelli con più
di quattro condomini), nonché nei condomini in cui,
pur essendo di meno i condomini, si è comunque nominato un amministratore, è
lui il"soggetto normalmente incaricato" delle funzioni di sostituto
d'imposta. Questo perché è" già tenuto in forza di altre
disposizioni di legge all'esecuzione degli adempimenti previsti in materia
contributiva nei confronti degli istituti previdenziali".
Per la circolare,
resta però legittima una scelta diversa da parte del condominio stesso, volta
ad attribuire tale compito ad un condomino. Le Finanze non si esprimono però su
un caso molto più comune: quello in cui si decida di
delegare questo incarico a un professionista esterno. Probabilmente, in tal
caso, la responsabilità resterebbe in capo al condominio delegante, fatta salva la responsabilità professionale dello studio a cui si
è delegato l'onere, come già accade per chi si fa compilare da un
commercialista la dichiarazione dei redditi.
Viceversa nei
condomini con non più di quattro condomini, in cui non si è inteso nominare un
amministratore, le ritenute dovranno essere effettuate
da uno qualunque dei condomini che, utilizzando il codice fiscale del
condominio medesimo,"provvederà ad applicare le ritenute alla fonte, ad
effettuarne i relativi versamenti e a presentare la dichiarazione dei sostituti
d'imposta per le ritenute, i contributi e i premi assicurativi." Una
situazione ipotizzabile solo se il condomino che si prende sulle spalle questo
gravoso compito (verrebbe da dire: perché mai?) dovrebbe essere un minimo
esperto della materia. Se non è così, la delega a un
professionista diviene una necessità.
Fin qui la circolare
delle Finanze, che però evita elegantemente di confrontarsi con il fatto che il
codice civile pone precisi limiti alla rappresentanza dell'amministratore
stesso.
L'amministratore
rappresenta il condominio, anche in giudizio, nei limiti delle attribuzioni a
lui conferite. Il codice civile parla chiaro: gli articoli 1130 e 1131
prevedono una"rappresentanza" dell'amministratore.limitata alle
deleghe che gli state conferite dal condominio. Non si
tratta cioè di una rappresentanza legale come quella
del socio amministratore di società, prevista invece dall'articolo 2266. Il
condominio non ha le esigenze una società e quindi il codice ha limitato di
molto l'autonomia ma anche le responsabilità dell'amministratore. In particolare,
l'articolo 1130 del codice civile, prevede tra gli obblighi dell'amministratore
la riscossione di contributi e il pagamento delle spese
occorrenti per la manutenzione delle parti comuni condominiali. Ma né il codice, né qualunque altra legge dello Stato, prevede
alcun adempimento di carattere fiscale e, in genere, di rappresentanza fiscale.
Sotto quest'ottica,
perché l'amministratore abbia l'onore (e soprattutto l'onere) di adempiere agli obblighi fiscali, sarebbe bene che il
condominio gli conferisca un'apposita delega, nel corso di un'assemblea.
Sarebbe anzi
opportuno che (tranne diverse indicazioni contenute nel regolamento
condominiale) l'assemblea adottasse la relativa delibera con la maggioranza
qualificata indicata dall'articolo 1136, secondo comma, del codice civile, cioè la maggioranza degli intervenuti in assemblea che
rappresenti almeno 500 millesimi.
Ecco un possibile
testo da adottare:
"L'assemblea
delibera che l'amministratore pro tempore assuma la rappresentanza del
condominio ai fini degli adempimenti fiscali indicati dagli articoli 1 e 21
della legge 449/1997 e del decreto del Ministero delle Finanze n. 41 del 18
febbraio 1998, autorizzandolo a delegare a professionisti di sua fiducia il
calcolo e il versamento delle ritenute fiscali a carico del condominio e la
redazione delle relative dichiarazioni."