Quinta puntata sul ruolo del
professionista in condominio per il Resto del Carlino
Amministratore e conservazione documenti condominiali
Tra gli argomento che non vengono mai trattati nei libri sul
condominio c’è quello del dovere dell’amministratore a conservare i documenti
condominiali. Eppure ha una notevole importanza. Il
condominio è destinato ad avere vita lunga; di solito aldilà dell’esistenza
umana.
È una società in
piccolo e ha una struttura e complessità di rapporti che ricordano proprio
quelli societari. Infatti ha assemblee e dirigenti
(l’amministratore), dipendenti (portiere) e sviluppa un gran numero di
relazioni con il mondo esterno. Praticamente con il
condominio si spazia dal diritto condominiale a quello del lavoro e delle
obbligazioni, della legislazione urbanistica. Prima con l’introduzione dell’Iva
e dell’Invim, poi con l’Isi e l’lci, quindi con la
detrazione sul recupero ed infine con il condominio sostituto d’imposta ci si
trova innanzi anche a un complesso intreccio di problemi fiscali. A tutela dei
propri diritti il condominio dovrà garantirsi, con la conservazione della
documentazione idonea, da ogni pretesa di estranei.
Ogni amministratore deve pertanto avere ben chiaro che fra i suoi compiti c’è
anche quello di conservare tutti i documenti che hanno valore di prova per
certificarlo. Di fronte alle richieste esterne, si deve tener conto che le
prove delle proprie ragioni non derivano mai dal fatto che da un certo bilancio
condominiale appaia che un qualsivoglia lavoro è stato pagato. Derivano invece
da documenti come fatture, visure all’ufficio del registro, bollette, che sono stati emessi da altri. Il condominio dovrà pertanto avere un
archivio in cui devono essere conservati tutti i documenti attinenti
i rapporti con terze persone o società, almeno fino al limite della
prescrizione. Indichiamo nei paragrafi che seguono i periodi entro i quali la
documentazione dovrà essere conservata.
Registro verbali
Il
registro verbali, obbligatorio ai sensi
dell’articolo 1136 del codice civile, dovrà essere conservato per tutta la
durata della vita condominiale. In esso si riflettono
tutti i rapporti interni ed esterni. È come il giornale di bordo di una nave
che segna ora per ora il suo navigare. Poiché in seguito a compravendite, i
partecipanti al condominio mutano, unico documento storico e con valore di
prova dei diritti e dei doveri interni al condominio è
il registro verbali che dovrà essere accuratamente aggiornato e custodito
dall’amministratore.
Ricevute di pagamento
Le ricevute di
pagamento riguardanti l’esecuzione di lavori e le
forniture di beni e servizi devono essere conservate in originale fino al
limite della prescrizione, che è di dieci anni decorrenti dal giorno in cui il
diritto può essere fatto valere (articolo 2946 del codice civile). Il limite di
dieci anni può essere prolungato da certe leggi, come quelle fiscali. Per
esempio è noto che fino al 31 dicembre 2002 resta in vigore l’Invim per il
privato che ha acquistato o ereditato un immobile prima
della fine del 1992. Dall’ammontare dell’Invim è però possibile scalare,
secondo un certo meccanismo di calcolo, le cosiddette spese incrementative (cioè quelle affrontate per l’acquisto di materiali e di
prestazioni allo scopo di effettuare riparazioni nell’edificio). Benché sia buona norma per l’amministratore certificare al
più presto possibile l’incidenza di questo tipo di spese su ciascun condomino,
resta necessario conservare la relativa documentazione in originale per un
periodo che può facilmente superare il decennio.
Il diritto al riscontro delle pezze giustificative
Il riscontro delle
pezze giustificative delle spese è un diritto di qualunque condomino (non solo
degli eventuali consiglieri), che si può esigere in qualsiasi momento (non solo
alcuni giorni prima dell'assemblea in cui si approva il bilancio consuntivo,
come alcuni amministratori tendono a far credere). Una conferma tra le tante
viene dalla Cassazione (sentenza 8460 del 26 agosto 1998) in cui si dice che
tale diritto trova un limite solo quando" risulti
di ostacolo all'attività di amministrazione, non sia contraria ai principi di
correttezza, e non si risolva in un onere economico per il condominio (dovendo
i costi relativi alle operazioni compiute gravare esclusivamente sui condomini
richiedenti)".
La Cassazione ha ribadito il principio anche con la sentenza n. 15159 del 29
novembre 2001, ricordando che il rapporto tra amministratore e condomini è
analogo a quello del mandato di rappresentanza, e quindi i condomini hanno
sempre e in ogni tempo poteri di vigilanza e controllo sull’attività di
gestione. Il condomino che chiede di visionare i documenti, anche relativi a
bilanci arretrati già approvati in assemblea, non è tenuto a specificarne la
ragione. Se l’amministratore si rifiuta, gli spetta dimostrare che la richiesta
è dettata da motivi futili o inconsistenti, o non li riguarda personalmente o comunque è contraria a principi di correttezza o lede
gravemente la privacy altrui. Un amministratore serio comunque
reca con se le pezze giustificative alle assemblee condominiali. Anzi, vi sono
sentenze della magistratura (per esempio Corte di Appello
di Milano, n. 1824 del 1993), che considerano annullabile l'approvazione di un
rendiconto privo degli allegati documenti giustificativi.
Rapporti con il consiglio di condominio
Il consiglio di
condominio esiste solo come creazione del regolamento condominiale. Il codice
non lo contempla.
La sua costituzione il numero dei membri e le sue funzioni sono
diversi. a discrezione dei singoli regolamenti
condominiali. Possiamo tentare di catalogare i consigli in due specie:
a) consiglio creato
con funzioni ben precise;
b) consiglio
istituito senza particolari compiti.
Il primo può
coesistere proficuamente con l’amministratore ed essergli d’aiuto, oltre a esercitare un ruolo di controllo. Purché,
naturalmente. le sue funzioni non si sovrappongano con
quelle dell’amministratore stesso. così come stabilite
dagli articoli 1930 e 1931 del codice civile. Se
invece il consiglio non ha mansioni precise, la sua funzione consultiva è
svuotata di potere. L’amministratore può consultarlo quando ritiene opportuno,
sentirne l’umore e il parere che però non vincola mai legalmente le sue scelte.
Anche se di fatto il prestigio del consiglio resta
comunque importante.
In nessun caso, comunque, i consiglieri si possono sostituire all’assemblea
nel prendere decisioni valide per tutto il condominio (per esempio, la scelta
di un preventivo di ristrutturazione anziché un altro), perfino quando
l’assemblea li abbia a ciò autorizzati. Tale decisione sarebbe infatti impugnabile. Infatti per
il codice le delibere debbono essere assunte dopo ampio dibattito in cui
ciascuno dei condomini presenti direttamente o per delega deve poter cambiare
idea.