Seconda puntata sul ruolo del
professionista in condominio per il Resto del Carlino
La revoca dell’amministratore condominiale
L’amministratore può
essere revocato dall’assemblea con la stessa maggioranza richiesta per la
nomina; la revoca può avvenire in qualsiasi momento e anche senza motivo
alcuno.
L’amministratore può
inoltre essere revocato dall’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun
condomino:
a) quando, essendo
stato destinatario di una citazione o di un provvedimento, anche se esula dalle
sue attribuzioni, non ne abbia dato comunicazione
all’assemblea dei condomini;
b) se non ha reso
conto della sua gestione per due anni;
c) se vi sono
fondati sospetti di gravi irregolarità.
L'espressione
"fondati sospetti" sembra dimostrare che non si richiede un
pregiudizio o un danno provato. Resta comunque
difficile definire cosa si intenda con "fondati sospetti di gravi
irregolarità", una definizione che potrebbe pur sempre avere
un'interpretazione via via più estensiva nel tempo, tenuto conto del
consolidarsi della figura professionale dell'amministratore e dell'incremento
dei suoi obblighi normativi e fiscali. Tuttavia il concetto di gravi
irregolarità sembra connesso con quello di dolo o colpa grave, per esempio
quando vi siano forti indizi che l'amministratore stia agendo deliberatamente e
con intenzionalità per il soddisfacimento di interessi
propri. E quasi tutte le decisioni giurisprudenziali sembrano per ora marciare
in questa direzione, dando un'interpretazione restrittiva all'articolo 1129
(per esempio, Tribunale di Napoli, 13 dicembre 1994, n. 3482), legata a un danno immediato o perlomeno un pericolo di danno per il
condominio.
Durata dell’incarico e amministratore decaduto
L’amministratore
rimane in carica un anno, ma non decade automaticamente: continua nella
pienezza delle sue funzioni fino a quando verrà scelto
legalmente un successore.
Può capitare però,
che il rinnovo del mandato ad amministrare non sia messo all’ordine del giorno
dell’assemblea annuale (o di una straordinaria). Oppure che
non si riesca a raggiungere la maggioranza necessaria. Cosa accade allora? Se l’amministratore non è né confermato, né sostituito, resta in carica. Tuttavia la
proroga del suo mandato dovrebbe riguardare la gestione ordinaria, cioè l’amministrazione delle spese correnti. Se al contrario
sono in previsione importanti decisioni, come ad esempio un grosso progetto di
ristrutturazione, o una complessa causa legale in cui lui assumerebbe
la rappresentanza del condominio, è un altro paio di maniche. L’amministratore
non riconfermato avrebbe il dovere deontologico di pretendere dai condomini una
decisione definitiva sul suo incarico, oppure la nomina di un sostituto. Se non lo fa, non è una persona seria. Le norme però non lo
costringono, perché la proroga del mandato può essere considerata decisa anche
quando è “tacita”, cioè quando i condomini continuano
a rivolgersi abitualmente al professionista come amministratore a tutti gli
effetti. Tant’è vero che la Cassazione ha respinto le
proteste di chi vorrebbe legalmente (e non solo deontologicamente) impedire
all’amministratore pro-tempore la gestione straordinaria.
L’essere in proroga,
comunque, non toglie all’amministratore alcuna
responsabilità. Per esempio la Cassazione (sentenza n. 3588/1993) ha chiarito
che è costretto a risarcire i condomini degli interessi legali richiesti
dall’Inps sui mancati versamenti di contributi al portiere.
Secondo la
Cassazione perfino l’amministratore nominato illegittimamente resta in carica
fino alla sua sostituzione.
Esclusione della proroga
Se
non si riescono a raggiungere le maggioranze necessarie per la nomina di un
nuovo amministratore, vi è un modo per evitare la proroga di quello vecchio:
una delibera, in cui si decide di revocargli l’incarico e con la fissazione di
un termine per la consegna degli atti e dei documenti di gestione. Per
adottarla, basta il quorum previsto per la normale amministrazione (in seconda
convocazione dell’assemblea, la maggioranza degli intervenuti e perlomeno un
terzo dei millesimi). Non occorre che la revoca sia motivata (Cassazione,
sentenza 1445/1993).
Se
la sostituzione del vecchio amministratore resta un problema, perché non vi
sono abbastanza condomini che partecipano alle assemblee o perché i contrasti
infuriano, anche un solo condomino potrà chiedere al giudice di nominare lui il
professionista.
Crediti dell'amministratore decaduto
Capita che
l'amministratore termini anzitempo il suo mandato per dimissioni o revoca. E
capita anche che si trovi a lamentare dei crediti verso il condominio, per
soldi anticipati di tasca sua o (peggio), prelevati dal bilancio di altri condomini. Premesso il fatto che
il professionista si è comportato in modo improvvido, resta da chiedersi: come
potrà riavere indietro il suo denaro?
Per rispondere,
bisogna anzitutto chiedersi: "E' stato, o non è stato, approvato il
rendiconto annuo? Senza questa approvazione, infatti,
l'amministratore non potrà nemmeno ricorrere in giudizio per chiedere quanto
anticipato…Se il vecchio amministratore è ancora in carica pro-tempore dovrà
convocare l'assemblea di approvazione. Se non riesce a convocarla (per mancanza
del numero legale) o il rendiconto non viene
approvato, ha una sola strada possibile: rivolgersi all'autorità giudiziaria
perché approvi lei, invece dell'assemblea, il rendiconto stesso.
Altri problemi
sorgono poi. Chi occorre citare in giudizio? Chi non ha pagato? Il condominio
in completo? La risposta è: il nuovo amministratore, se esiste. I condomini
morosi, se invece non viene nominato, in questo caso
sulla base del rendiconto preventivo di gestione che lo autorizzava a chiedere
le rate delle spese.
Onorario dell'amministratore pro-tempore
Un amministratore
decaduto dall’incarico ha, secondo noi, certi doveri. Innanzitutto quantificare
l’ammontare del suo onorario per il periodo di interregno,
tra a sua e la prossima gestione. Altrimenti può essere messa in discussione
ogni somma pretesa, anche se calcolata in percentuale al vecchio onorario e in
ragione del numero dei mesi di attività prestata. Nel
corso dell’assemblea in cui si decide la sua sostituzione, l’amministratore
dovrebbe presentare poi il rendiconto di bilancio del periodo in cui è stato
provvisoriamente in carica, per la relativa approvazione. Meglio ancora,
dovrebbe anche portare la lista dettagliata delle spese in arrivo, già previste
ma non ancora fatturate dai fornitori. Deve inoltre far pervenire
tempestivamente e spontaneamente al nuovo amministratore
tutta la documentazione che detiene (Cassazione n. 10467/1992).