Undicesima puntata sul ruolo del
professionista in condominio per il Resto del Carlino
Amministratore e privacy in condominio
Nella scorsa puntata
abbiamo già parlato della privacy in condominio nei rapporti con l’opera
dell’amministratore. Tuttavia i dubbi da sciogliere restano tanti: infatti il Garante alla tutela dei dati personali ha dovuto
più volte occuparsi di condominio. Talora, le sue decisioni sono state
fraintese. E' il caso di quando si seppe che aveva condannato un amministratore
che aveva svelato pubblicamente nome e cognome di condomini morosi (decisione
23 ottobre 2000, riconfermata dalla decisione 12/12/2001).
In realtà non era stato stigmatizzato il fatto di far
sapere ad altri condomini chi è il moroso e che debiti ha.. All’indice era
invece la scelta di affiggere su una bacheca nell'androne del palazzo l'elenco
dei "colpevoli", permettendo così anche a visitatori occasionali di
sapere i fatti altrui.
Elenco degli abitanti dello stabile.
L’amministratore,
per svolgere il suo compito, può essere costretto a sapere chi, esattamente, rivesta la qualifica di condomino (per convocarlo in
assemblea, per sapere se può impugnare una delibera), chiedendo di prender
visione, se necessario, dei titoli di proprietà, come i rogiti (provvedimento
Garante 20/5/2000). Va però specificato che questa richiesta non è obbligatoria.
L'amministratore (Cassazione, sentenze n. 985/1999 e n. 2617/1999), ha diritto
di giustificare eventuali errori, in quanto terzo in
buona fede, se la persona che si comporta come condomino non lo è veramente (ma
è, per esempio, un parente del proprietario che vive gratuitamente nei locali,
oppure una persona che ha sottoscritto solo un compromesso di acquisto, senza
avere la titolarità dell'appartamento).La delibera del Garante 11 maggio 2006,
pone infine la parola “fine” sulla grande maggioranza
degli altri dubbi. In sostanza il professionista può chiedere e/o disporre di tutte le informazioni necessarie ad esercitare i
suoi compiti, anche senza ottenere il consenso da parte dei singoli condomini.
Unico presupposto è
che invii l’indispensabile informativa sulla privacy a
tutti gli interessati (non solo i condomini, ma anche gli estranei, come i
fornitori) e che ciascuno abbia la possibilità di conoscere quali dati lo
riguardano e, se è fattibile, chiederne la cancellazione o la modifica.. La
delibera consente ovviamente di detenere i dati anagrafici nonché gli indirizzi
dei condomini (i numeri telefonici solo con il consenso degli interessati). Si
fa cenno anche agli inquilini in locazione i quali,
salvo espressa esclusione nel contratto di affitto, possono partecipare alle
assemblee quando si tratti di servizi comuni, e votare al posto del
proprietario nelle delibere che riguardano il servizio di riscaldamento e
condizionamento (articolo 10 della legge n. 392/1978).
Dubbi sulle delibera del Garante
alla privacy
Nella delibera,
però, non si parla però espressamente del fatto che alcune tabelle millesimali
possono essere rapportate non solo a condomini o inquilini, ma anche al numero
dei loro familiari. E’ infatti comune che certe spese
(consumo di acqua potabile in mancanza di contatori, funzionamento
dell’autoclave, rotazione dei sacchi di immondizia, uso di una piscina o di un
campo da tennis, per fare degli esempi), siano correttamente rapportate a
quante persone coabitano in ogni appartamento. Pertanto ci si potrebbe chiedere
se l’amministratore, oltre ai dati dei condomini, possa detenere anche quelli
degli altri abitanti del palazzo. Del resto la stessa delibera parrebbe
consentirlo, dove afferma che si possono detenere “i dati personali necessari
per commisurare le quote condominiali”. Tuttavia ci pare che
all’amministratore, nello spirito della legge, possa bastare sapere quanti
abitino stabilmente in ciascuna unità immobiliare,
senza per questo conoscere per esteso i riferimenti anagrafici di ciascuno..
Altri casi particolari
In un parere
rilasciato a inizio 2003 il Garante per la protezione
dati ha ritenuto ammissibile, per il condomino, la conoscenza dei dati
disponibili presso l’amministratore relativi agli indirizzi degli altri
condomini anche tenuto conto che si tratta di informazioni desumibili dai
documenti o dagli atti notarili eventualmente esibiti dagli interessati o,
comunque, acquisiti dal condominio. Si è precisato che l’amministratore può
comunicare il numero di telefono di un condomino, ad altro condomino che lo
richieda, oltre che previa acquisizione del consenso dell’interessato, anche
quando tale possibilità sia prevista nel regolamento condominiale, oppure nei
casi particolari di necessità ed urgenza (per esempio per prevenire o limitare
danni agli immobili in condominio). Identico discorso è stato ritenuto valido
in caso di gestione di edifici in multiproprietà.
In merito
all’installazione di sistemi di videosorveglianza, sia negli androni del
condominio, sia davanti a singoli appartamenti, è stato più volte precisato che
tali trattamenti possono essere considerati effettuati
a fini esclusivamente personali, e quindi sottratti all’ambito di integrale
applicazione del codice (ad eccezione delle disposizioni in materia di
sicurezza dei dati). Si è ricordato comunque che è
necessario che le riprese siano strettamente limitate allo spazio antistante
tali accessi. Si è fatto l’esempio dell’angolo visuale di una videocamera
installata fuori dalla porta di un appartamento, che
potrebbe permettere sistematicamente la registrazione dei pazienti di una
clinica medica e/o i clienti di uno studio legale che si trova sullo stesso
piano e causare quindi un'indebita interferenza con il segreto professionale.
Occorre naturalmente che le informazioni raccolte
non siano in alcun modo comunicate o diffuse.
Altrimenti si rientra nell’ambito di applicazione
generale del codice di sicurezza dati e devono, quindi, essere rispettate tutte
le indicazioni qui analiticamente stabilite.
Privacy e conti correnti condominiali
Molto
più delicata la questione del diritto del condomino
a visionare ed ad avere copia dell'estratto del conto corrente del condominio,
per utilizzarli in un processo contro il condominio. La richiesta è stata
esaminata, con decisione del 27 giugno 2001, dal Garante, che si è però
dichiarato incompetente a decidere: non si trattava infatti
di accesso a dati personali, ma a documenti amministrativi, tutelato dalla
legge n. 241/90. Sul problema si è espresso il Tar del Lazio, (sentenza n.
1294/2002), negando la possibilità di visionare un conto corrente postale e
appellandosi al segreto bancario, considerato interesse preminente,
riconosciuto e garantito. Una posizione non condivisibile, perché impedisce al
cittadino un controllo che gli sarebbe dovuto. Forse
il nodo può essere sciolto stabilendo che non è la banca, ma è l'amministratore
a dover fornire gli estratti di conto corrente. Sarebbe auspicabile che la cosa
sia determinata attraverso una decisione in assemblea condominiale.