Undicesima puntata sul ruolo del professionista in condominio per il Resto del Carlino

 

 

Amministratore e privacy in condominio

 

Nella scorsa puntata abbiamo già parlato della privacy in condominio nei rapporti con l’opera dell’amministratore. Tuttavia i dubbi da sciogliere restano tanti: infatti il Garante alla tutela dei dati personali ha dovuto più volte occuparsi di condominio. Talora, le sue decisioni sono state fraintese. E' il caso di quando si seppe che aveva condannato un amministratore che aveva svelato pubblicamente nome e cognome di condomini morosi (decisione 23 ottobre 2000, riconfermata dalla decisione 12/12/2001). In realtà non era stato stigmatizzato il fatto di far sapere ad altri condomini chi è il moroso e che debiti ha.. All’indice era invece la scelta di affiggere su una bacheca nell'androne del palazzo l'elenco dei "colpevoli", permettendo così anche a visitatori occasionali di sapere i fatti altrui.

 

Elenco degli abitanti dello stabile.

 

L’amministratore, per svolgere il suo compito, può essere costretto a sapere chi, esattamente, rivesta la qualifica di condomino (per convocarlo in assemblea, per sapere se può impugnare una delibera), chiedendo di prender visione, se necessario, dei titoli di proprietà, come i rogiti (provvedimento Garante 20/5/2000). Va però specificato che questa richiesta non è obbligatoria. L'amministratore (Cassazione, sentenze n. 985/1999 e n. 2617/1999), ha diritto di giustificare eventuali errori, in quanto terzo in buona fede, se la persona che si comporta come condomino non lo è veramente (ma è, per esempio, un parente del proprietario che vive gratuitamente nei locali, oppure una persona che ha sottoscritto solo un compromesso di acquisto, senza avere la titolarità dell'appartamento).La delibera del Garante 11 maggio 2006, pone infine la parola “fine” sulla grande maggioranza degli altri dubbi. In sostanza il professionista può chiedere e/o disporre di tutte le informazioni necessarie ad esercitare i suoi compiti, anche senza ottenere il consenso da parte dei singoli condomini.

Unico presupposto è che invii l’indispensabile informativa sulla privacy a tutti gli interessati (non solo i condomini, ma anche gli estranei, come i fornitori) e che ciascuno abbia la possibilità di conoscere quali dati lo riguardano e, se è fattibile, chiederne la cancellazione o la modifica.. La delibera consente ovviamente di detenere i dati anagrafici nonché gli indirizzi dei condomini (i numeri telefonici solo con il consenso degli interessati). Si fa cenno anche agli inquilini in locazione i quali, salvo espressa esclusione nel contratto di affitto, possono partecipare alle assemblee quando si tratti di servizi comuni, e votare al posto del proprietario nelle delibere che riguardano il servizio di riscaldamento e condizionamento (articolo 10 della legge n. 392/1978).

 

Dubbi sulle delibera del Garante alla privacy

 

Nella delibera, però, non si parla però espressamente del fatto che alcune tabelle millesimali possono essere rapportate non solo a condomini o inquilini, ma anche al numero dei loro familiari. E’ infatti comune che certe spese (consumo di acqua potabile in mancanza di contatori, funzionamento dell’autoclave, rotazione dei sacchi di immondizia, uso di una piscina o di un campo da tennis, per fare degli esempi), siano correttamente rapportate a quante persone coabitano in ogni appartamento. Pertanto ci si potrebbe chiedere se l’amministratore, oltre ai dati dei condomini, possa detenere anche quelli degli altri abitanti del palazzo. Del resto la stessa delibera parrebbe consentirlo, dove afferma che si possono detenere “i dati personali necessari per commisurare le quote condominiali”. Tuttavia ci pare che all’amministratore, nello spirito della legge, possa bastare sapere quanti abitino stabilmente in ciascuna unità immobiliare, senza per questo conoscere per esteso i riferimenti anagrafici di ciascuno..

 

Altri casi particolari

 

In un parere rilasciato a inizio 2003 il Garante per la protezione dati ha ritenuto ammissibile, per il condomino, la conoscenza dei dati disponibili presso l’amministratore relativi agli indirizzi degli altri condomini anche tenuto conto che si tratta di informazioni desumibili dai documenti o dagli atti notarili eventualmente esibiti dagli interessati o, comunque, acquisiti dal condominio. Si è precisato che l’amministratore può comunicare il numero di telefono di un condomino, ad altro condomino che lo richieda, oltre che previa acquisizione del consenso dell’interessato, anche quando tale possibilità sia prevista nel regolamento condominiale, oppure nei casi particolari di necessità ed urgenza (per esempio per prevenire o limitare danni agli immobili in condominio). Identico discorso è stato ritenuto valido in caso di gestione di edifici in multiproprietà.

In merito all’installazione di sistemi di videosorveglianza, sia negli androni del condominio, sia davanti a singoli appartamenti, è stato più volte precisato che tali trattamenti possono essere considerati effettuati a fini esclusivamente personali, e quindi sottratti all’ambito di integrale applicazione del codice (ad eccezione delle disposizioni in materia di sicurezza dei dati). Si è ricordato comunque che è necessario che le riprese siano strettamente limitate allo spazio antistante tali accessi. Si è fatto l’esempio dell’angolo visuale di una videocamera installata fuori dalla porta di un appartamento, che potrebbe permettere sistematicamente la registrazione dei pazienti di una clinica medica e/o i clienti di uno studio legale che si trova sullo stesso piano e causare quindi un'indebita interferenza con il segreto professionale.

 Occorre naturalmente che le informazioni raccolte non siano in alcun modo comunicate o diffuse. Altrimenti si rientra nell’ambito di applicazione generale del codice di sicurezza dati e devono, quindi, essere rispettate tutte le indicazioni qui analiticamente stabilite.

 

Privacy e conti correnti condominiali

 

Molto più delicata la questione del diritto del condomino a visionare ed ad avere copia dell'estratto del conto corrente del condominio, per utilizzarli in un processo contro il condominio. La richiesta è stata esaminata, con decisione del 27 giugno 2001, dal Garante, che si è però dichiarato incompetente a decidere: non si trattava infatti di accesso a dati personali, ma a documenti amministrativi, tutelato dalla legge n. 241/90. Sul problema si è espresso il Tar del Lazio, (sentenza n. 1294/2002), negando la possibilità di visionare un conto corrente postale e appellandosi al segreto bancario, considerato interesse preminente, riconosciuto e garantito. Una posizione non condivisibile, perché impedisce al cittadino un controllo che gli sarebbe dovuto. Forse il nodo può essere sciolto stabilendo che non è la banca, ma è l'amministratore a dover fornire gli estratti di conto corrente. Sarebbe auspicabile che la cosa sia determinata attraverso una decisione in assemblea condominiale.