Quarta puntata sul ruolo del
professionista in condominio per il Resto del Carlino
Compiti tradizionali dell’amministratore condominiale
I compiti
dell’amministratore sono numerosi, complessi, delicati e non sono solo quelli
indicati dagli articoli 1130 e 1131 del codice civile; a
essi devono aggiungersi quelli eventualmente attribuiti dal regolamento di
condominio, dall’assemblea, da leggi speciali e dalle norme generali del
diritto.
Ne facciamo una elencazione, senza pretendere di essere completi.
L’amministratore
deve applicare le delibere dell’assemblea e curare l’osservanza del regolamento
di condominio. Prima però di dar corso alle delibere dell’assemblea che non siano di semplice amministrazione, l’amministratore
attenderà che siano decorsi i trenta giorni per impugnare in modo che egli
abbia la certezza della definitiva validità delle decisioni prese.
L’amministratore non
dovrà applicare delibere nulle e in particolare contrarie
alle leggi e all’ordine pubblico. Sarà perciò utile che si rivolga a degli
esperti per sentire il loro parere su questioni non chiare e ne informi l’assemblea. L’amministratore dovrà inoltre agire
anche contro la volontà dell’assemblea, se è in gioco il rispetto della legge:
non potrà, ad esempio tener conto delle delibere con le quali si decida di non
pagare i contributi per il portiere.
Pericoli
L’amministratore
dovrà immediatamente provvedere nell’imminenza di pericoli di crolli, anche se
l’assemblea per questioni di risparmio abbia rinviato
i lavori necessari.
Dovrà intervenire
con decisione e autorità se qualcuno mette in pericolo l’incolumità altrui. In
situazioni di questo genere, la disubbidienza alle delibere assembleari è un
dovere che gli deriva dalle norme penali: infatti, in caso di reato egli dovrà
rispondere innanzi al magistrato, eventualmente insieme ai componenti
dell’assemblea di condominio.
Regolamento
L’amministratore è
inoltre il custode del regolamento condominiale e dovrà darsi da fare per farlo
rispettare. Incontrerà spesso incomprensioni e pregiudizi e qualora la
resistenza fosse tenace potrà rivolgersi al magistrato
senza bisogno del consenso di chicchessia.
Dovrà però fare
attenzione, nel gran bailamme delle disposizioni regolamentari, ad applicare o
a chiedere l’applicazione solo di quelle che riguardano beni o servizi comuni
(un esempio: l’occupazione parziale del cortile con esclusione degli altri) e
non di quelle che riguardano beni di valore forse superiore ma tutelabili con
altri mezzi e con altre leggi (per esempio il diritto alla quiete o il diritto
all’onore). E ciò perché spesso i regolamenti condominiali hanno la pretesa dì voler regolare e disciplinare rapporti ben
diversi da quelli condominiali, rendendo così l’amministratore giudice di fatti
che non coinvolgono il condominio.
Tutela delle parti comuni
L’amministratore
deve disciplinare l’uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi, in modo
che ciascun condomino se ne possa servire al meglio.
È da qui che si
riconosce la capacità tecnica organizzativa e il buon senso
dell’amministratore. Ogni stabile moderno, infatti, conta numerosi impianti
(ascensore, gas, luce, elettricità, riscaldamento. scarichi
fognari, antenna centralizzata e talvolta anche impianti di sicurezza. antincendio, piscine, campi da tennis e così via). Non solo:
utilizza una vasta gamma di servizi (polizze assicurative. portineria
o impresa pulizie, giardiniere e via elencando). Ciascuno di questi elementi
può essere fonte di guai o di problemi.
L’amministratore è
così costretto a possedere (o a farsi sul campo) una notevole competenza e ad
avere in più una capacità di decidere tempestivamente che deve divenire per lui
un’abitudine.
Si pensi ad esempio a uno stabile rimasto al freddo per parecchi giorni nel
cuore dell’inverno o ad ascensori in stabili di dieci piani non funzionanti.
Ma se la
tempestività tecnica è indispensabile è altrettanto necessario il buon senso
quando si tratta di trovare un meccanismo che permetta a tutti di godere di parti comuni che non sempre sono adatte a
soddisfare i bisogni o le pretese di tutti i condomini. Si pensi per esempio al
cortile insufficiente per posteggiare le autovetture di tutti o alle necessità
di consentire svago ai bambini in contrasto con il bisogno di quiete delle
persone anziane.
Per raggiungere
questo scopo, l’amministratore può addirittura ordinare e invocare all’autorità
il rispetto delle sue disposizioni. Unica difesa dei condomini dissenzienti, è
il ricorso all’assemblea
La tutela delle
parti comuni non esclude che un singolo ne possa fare uso privato, portando
anche delle migliorie utili solo a lui e senza chiedere permesso né all’assemblea
né all’amministratore stesso. Questo diritto, statuito dall’articolo 11’02 del
codice civile, ha però dei limiti: non si deve impedire ad altri di farne un
uso similare o analogo, occorre non mettere in pericolo la stabilità, la
sicurezza e il decoro architettonico del fabbricato, non bisogna modificare
l’uso di base della parte comune (concesso per esempio porre una targa
nell’androne, o aprire una porta nel muro, ma vietato utilizzare il cortile per
un’attività artigianale, anche solo come deposito). Quindi
l’amministratore deve da una parte essere di manica larga, e dall’altra
valutare quando il singolo calpesta i diritti degli altri.
Responsabilità civili
Oltre ai compiti
indicati che derivano dall’articolo 1130 del codice
civile, ve ne sono altri di carattere tecnico-amministrativo: riguardano le
norme sui dipendenti, quelle sui contributi assicurativi, quelle sulla
sicurezza di tutti gli impianti condominiali.
Responsabilità penali
Ma in quanto responsabile del condominio, sull’amministratore
gravano anche responsabilità più pesanti: alludiamo a quelle penali. Possono
essere ricondotte a due specie: quelle di volontà e quelle di
omissione.
Sono volontari tutti
quei reati commessi con dolo. In particolare le violazioni di domicilio (si
entra in casa altrui per eseguire dei lavori senza l’assenso del proprietario),
all’esercizio arbitrario delle proprie ragioni (sospensione dei servizi perché
il condomino non paga), e così via.
Si è di fronte
invece ai reati di omissione quando non si fa qualcosa
per negligenza, o non si mettono in atto tutte quelle misure di sicurezza
richieste dalla legislazione o imposte dalla tecnica più progredita e da ciò
derivano lesioni o anche la morte. Si allude ai cornicioni caduti, ad ascensori
precipitati, a caldaie scoppiate e a corti circuiti e incendi a cui si aggiunge
per certe città la violazione della normativa anti-smog. Una buona polizza
assicurativa può alleviare il danno civile, fornendo soldi per un risarcimento,
ma non annulla il fatto e soprattutto non protegge dalla conseguente condanna
penale.