Settima puntata sul ruolo del
professionista in condominio per il Resto del Carlino
Amministratore condominiale: il versamento delle ritenute
Nella scorsa puntata
abbiamo affermato che il condominio è fiscalmente “sostituto d’imposta” ne che deve applicare ritenute sui salari dei dipendenti del
condominio (portiere,giardiniere), sulle prestazioni regolari di professionisti
o comunque persone con partita Iva (amministratore condominiale, ingegneri,
architetti, geometri che hanno fatto progetti o direzione lavori in appalti,
avvocati che hanno lavorato per una causa) e perfino sulle;prestazioni
occasionali di tipo professionale (il caso tipico è il condomino che si presta
a fare l’amministratore per il proprio palazzo, o esegue alcune delle sue
funzioni). Inoltre altre ritenute sono previste sui lavori eseguiti da
artigiani o imprese.
Ci si può chiedere:"quali responsabilità può assumersi l'amministratore?
Può subentrare al posto del condominio nel ruolo di sostituto d'imposta?
No,
il ruolo di sostituto d'imposta resta in capo al condominio, che ne risponde in
prima persona, di fronte al Fisco, in maniera solidale.
Cioè a ciascun condomino può essere richiesto di
versare la ritenuta non pagata: solo in seguito potrà rivalersi contro gli
altri condomini. Ciò è vero persino nel caso in cui i condomini abbiano versato regolarmente le spese condominiali e
l'amministratore sia fuggito con la cassa, non pagando ritenute e contributi
del portiere. Quindi l'amministratore può, tutt'alpiù,
assumersi una funzione analoga a quella di un commercialista che compila, per
conto del suo cliente, la dichiarazione dei redditi: sarà responsabile
civilmente solo nei confronti del cliente-condominio e non verso il Fisco o
l'Inps.
Le ritenute vanno
versate tramite il modello F24 entro il 15 del mese per il mese precedente
(termine che slitta al 16 o al 17 se il 15 è, rispettivamente, sabato o
domenica). Va riportato un determinato codice tributo. Ecco i codici tributo più comuni. Per il 20% di ritenuta può essere
1001(salari e stipendi ai dipendenti), 1040 ( prestazioni rese da
professionisti con partita IVA), 1041 (prestazioni occasionali). Per il 4% è il 1019 (artigiani) oppure il 1020 (imprese). Non è finita, ci sono altri due obblighi. Il primo è spedire
alla persona o società soggetta alla ritenuta una dichiarazione dei compensi
assoggettati alla ritenuta stessa. Il secondo è compilare il modello 770 del
condominio, al momento della presentazione della sua dichiarazione dei redditi del condominio stesso.
Ovviamente diamo
queste indicazioni perché ciascun proprietario sia consapevole dei suoi
obblighi, che quasi sempre demanderà da compiere a un
professionista o un tecnico.
Ricordiamo che comunque il condominio deve essere titolare per legge di un
apposito codice fiscale..
Codici tributo
La ritenuta
d'imposta applicabile ai lavoratori dipendenti del condominio",
all'amministratore e a lavoratori autonomi e occasionali è pari al 20%. Fanno
eccezione i rapporti di agenzia o mediazione, per i
quali l'aliquota è pari a quella applicata al primo scaglione di reddito (per
l'anno 2000 il 18,5%) e va applicata sul 50% delle provvigioni corrisposte o
sul 20%, se chi incassa si avvale di dipendenti. I principali codici di tributo
sono:
n
1001: salari e stipendi ai dipendenti.;
n
1012: le indennità di fine rapporto;
n
1038, provvigioni anche occasionali;
n
1040, prestazioni rese da professionisti con partita IVA;
n.
1041, collaborazione coordinata e continuativa o prestazioni occasionali.
Viceversa la
ritenuta del 4% sugli appalti e le prestazioni d’opera ha
due codici:
n.
1019 (prestazioni d’opera rese da un singolo soggetto, senza l’opera di suoi
dipendenti);
n.
1020 (appalti, resi da una società o da un’impresa).
Condomini morosi e detrazione del 36%
Com’è noto, la
detrazione per le ristrutturazioni è dovuta “per le
spese effettivamente sostenute” e il diritto sorge contestualmente al
versamento del relativo bonifico. Se nessuna ambiguità
sorge, per le spese sostenute dal singolo nel proprio appartamento,
diversamente accade per il condominio. Cosa succede se
un condomino non paga la sua quota delle spese per le opere di recupero del
palazzo? Ha l’amministratore l’obbligo (non rintracciabile né nelle norme, né
nelle loro circolari interpretative) di comunicare al Centro di Servizi di Pescara, la morosità? Esiste infatti
il rischio concreto che il condomino si detragga comunque la spesa e che
perfino in caso di controlli fiscali, possa esibire prova dell’avvenuto
bonifico da parte del condominio. E, ancora: quando il moroso non paga, tutti
gli altri condomini sono costretti, dalla loro
responsabilità solidale, ad accollarsi nel frattempo la sua spesa. Domanda:
possono godere della detrazione anche su questo costo
aggiuntivo, effettivamente sostenuto? E, se la risposta è “sì”, cosa accade se,
per ripensamento tardivo o perché costretto da un decreto ingiuntivo, il moroso
salda in seguito i suoi debiti pregressi?
Prima di rispondere
occorre chiarire che è la singola persona fisica responsabile della propria
dichiarazione dei redditi, non l’amministratore condominiale. Pertanto non è
giusto caricare questo professionista di nuove funzioni di controllo fiscale,
che non gli competono per legge. Pertanto la soluzione
pratica è che l’amministratore non invii al mancato pagatore la documentazione
per la detrazione (che non gli spetta) e, viceversa rilasci ai condomini
adempienti, insieme alla documentazione o alla certificazione sostitutiva, una
quietanza dell’avvenuto pagamento delle loro quote relative
alle opere ammesse allo sconto fiscale. Le spese sopportate in più per
saldare la morosità altrui non vanno conteggiate, perché fanno sorgere solo un
diritto di rimborso da parte del moroso.