Ecco le principali novità

  1. Imponibili solo le quote degli eredi,
  2. 4% di aliquota per coniuge e parenti in linea retta (oggi il 7-27% di aliquota base)
  3. 6% di aliquota per altri parenti stretti (oggi il 3-27% in aggiunta aliquota base)
  4. 8% di aliquota per altri parenti stretti (oggi il 6-33% in aggiunta aliquota base)
  5. 350 milioni esenti per tutti, sulle quote degli eredi;
  6. Calano al 3 - 7% le aliquote donazione (3 - 7%);
  7. Prima casa: solo 500 mila lire per imposte ipotecarie e catastali
  8. E' abolita l'imposta sostitutiva Invim;
  9. Un miliardo di esenzione per minori e gli handicappati;
  10. Dall'imponibile delle aziende è escluso l'avviamento;
  11. Anticipazione imposte successione: stesse aliquote donazioni.

Fonte: Ufficio studi Confappi

 

Da un minimo del 60% a un massimo del 93% di risparmio sui tributi ereditari rispetto a quest'anno: questi sono gli effetti della riforma della tassazione ereditaria prevista dal collegato fiscale alla Finanziaria 2000, in discussione al Senato. Ed ulteriori "sconti" sono possibili se si dona in vita una parte dei propri beni ai futuri eredi. Ce n'è abbastanza perché parlare di "rivoluzione dell'imposizione" non sia la solita esagerazione retorica, ma la pura verità.

I conti in tasca al futuro contribuente-erede eseguiti dall'Ufficio Studi della Confappi (Confederazione piccola proprietà immobiliare) ipotizzano patrimoni composti per l'80% da immobili: una percentuale che non è gonfiata, dal momento che le case sono la principale componente dell'asse ereditario tassabile. Il 75% delle famiglie è infatti proprietaria della casa in cui abita e gli immobili costituiscono la fetta più grossa del patrimonio. Inoltre i titoli di Stato sono esenti da imposte di successione e il denaro contante, i gioielli e il mobilio è compreso per il Fisco in un importo forfetario del 10% del patrimonio stesso. Conti correnti e cassette di sicurezza, infine, vengono spesso svuotati prima del decesso del loro intestatario.

Il futuro calo delle imposte si farà sentire soprattutto nelle famiglie numerose, dal momento che ad essere imponibile sarà la quota dell'erede e non l'intero patrimonio in successione (vedi articolo a pag. …). Ma anche i contribuenti con legami di parentela meno stretti con il defunto, pur pagando di più rispetto ai familiari, vedranno ristretto di molto il loro contributo alle casse dell'Erario.

Ecco le principali novità del disegno di legge.

Aliquote ereditarie

La nuova versione del Testo Unico sulle imposte di successione stabilisce tre diverse aliquote per gli eredi:

Chiariamo innanzitutto che nei parenti in linea retta rientrano i figli, i nipoti e pronipoti (discendenti dai figli), i genitori e i nonni. Viceversa tra i parenti e affini più stretti, cui si applica il 6% di aliquota, sono compresi:

  1. fratello e sorella, suoceri, padre e madre dei suoceri;
  2. i nipoti (figli del fratello o della sorella) e i loro figli, gli zii, i cugini primi, i prozii, i fratelli dei suoceri , i cognati e i loro figli.

Vale la pena ricordare che parenti ed affini elencati nel punto 2 sono attualmente tassati in modo diverso (cioè di più), rispetto a quelli compresi nel punto 1. Si ha quindi una semplificazione delle aliquote anche nel senso che diverranno tripartite, mentre oggi sono divise in quattro gradi di parentela o affinità.

Ma, naturalmente, la vera grande semplificazione sta nel fatto che si fissa un aliquota unica a seconda del grado di parentela, mentre fino ad oggi le aliquote erano progressive, nel senso che salivano via via che cresceva l'asse ereditario complessivo.

Per esempio, variavano dal 7 al 27% per i parenti in linea retta . L'imposizione per gli altri eredi era ancor più complessa. Nei fatti pagavano due diverse imposte, ciascuna con le sue regole. Un'imposta, detta base, esattamente identica a quella dei parenti in linea retta, anch'essa con 350 milioni di esenzione. E un'altra imposta progressiva, legata al grado di parentela o affinità, che variava da un minimo del 3% a un massimo del 33%, con una quota esente diversa (100 milioni per fratelli e sorelle e 10 milioni per gli altri). I due tributi, sommati, rappresentavano "l'imposta di successione". Morale: il calcolo delle imposte ereditarie diveniva un'impresa impossibile, almeno per i non esperti.

Quote esenti

Già nel 2000 la soglia di esenzione dalle imposte di successione è salita da 250 milioni a 350 milioni. Tuttavia questo tetto verso il basso funzionerà in modo radicalmente differente da quello attualmente previsto. Infatti l'esenzione di 350 milioni sarà applicata così:

In precedenza, come abbiamo già spiegato, gli eredi senza stretti rapporti di parentela godevano di 350 milioni di esenzione solo parzialmente, per quella quota di imposte pagate con gli stessi meccanismi previsti per coniuge e figli Per un'altra quota di imposte avevano un'esenzione più bassa.

Non è finita. Vi sono due categorie di eredi che godranno di un trattamento di grande favore. E cioè: i figli, nipoti o pronipoti di età inferiore a 18 anni e le persone con handicap "grave", anche se estranee ad ogni legame di sangue. Per loro la quota esente sale infatti a un miliardo di lire. I disabili dovranno essere accertati come tali dall'apposita commissione presso le Aziende sanitarie locali. Con handicap grave la legge 104/92 (art. 3) intende "la minorazione, singola o plurima, che riduca l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione".

Donazioni

La revisione del Testo Unico coinvolge profondamente anche le donazioni, a cui fino ad oggi erano applicate le medesime aliquote previste per le successioni. Al contrario, il Collegato prevede che esse siano ridotte di un punto percentuale rispetto a quelle successorie. In altre parole, le nuove aliquote sono le seguenti:

Anche in questo caso si applica la franchigia di 350 milioni per chi gode della donazione, incrementata a un miliardo per i minori in linea retta e le persone handicappate. Nel caso in cui chi gode del dono sia in seguito erede, la franchigia non si può sfruttare due volte per intero. Meglio spiegasi con un esempio. Se la donazione è pari o superiore a 350 milioni di valore, si applica per intero la franchigia e, al momento di ricevere l'eredità, essa è "esaurita", non c'è più. Se invece la donazione è pari, per esempio, a 200 milioni, restano usufruibili 150 milioni di franchigia (350 milioni - 200 milioni = 150 milioni).

L'agevolazione per la prima casa

Il collegato non si occupa solo delle imposte di successione e donazione, ma amplia il suo campo anche ad altri tre tributi, squisitamente immobiliari, che colpiscono anche gli eredi e i donatari: l'imposta sostitutiva Invim, l'imposta ipotecaria e quella catastale.

La prima viene abrogata. Le altre due rimangono intoccate, salvo in un caso, molto comune del resto. E cioè quando almeno uno degli eredi (o di chi gode di una donazione) intende destinare l'immobile ricevuto a "prima casa". La nuova agevolazione è notevole: invece di dover versare, a titolo di imposte ipotecarie e catastali, il 3% del valore fiscale dell'immobile (rendita catastale rivalutata per 100), ci si limita a pagare un forfait fisso di 500 mila lire.

I requisiti per poter godere di questo vantaggio ricalcano, punto per punto, quelli previsti per poter godere delle agevolazioni all'acquisto della prima casa, introdotti alla legge 549/95.

E cioè, l'abitazione:

Il proprietario, inoltre non deve essere titolare esclusivo o in regime di comunione legale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra abitazione nel territorio del comune in cui é situato l'immobile da acquistare o di altro immobile nel territorio nazionale acquistato con le agevolazioni prima casa previste dalla normativa in vigore e da quella precedente.

La dichiarazione

La dichiarazione di successione è un modulo prestampato compilato dagli eredi proprio come il modello 730 per i redditi, da consegnare all'Ufficio Successioni del Registro,. Quindi è una semplice autodenuncia, che non dà alcun diritto e per cui vale il principio del "fai da te". Esattamente come nel 730 vi vanno elencati i beni imponibili e il loro valore: i calcoli delle imposte sono compito dell'Ufficio Successioni (ma il disegno di legge prevede che in futuro vengano accollati al contribuente). L'intervento di un notaio è obbligatorio solo in casi particolari (per esempio se c'é accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario). Resta caldamente consigliabile, però, la consulenza di uno specialista, per esempio un commercialista o un fiscalista esperto, evitando certi "praticoni" che talvolta si offrono a pagamento per compilarla.

Non è indispensabile presentare la dichiarazione quando si rinuncia all'eredità e quando l'attivo ereditario complessivo è inferiore a 50 milioni, non vi sono compresi immobili e l'eredità è devoluta al coniuge o a parenti in linea retta (padre, nonna, figlia, nipote, per esempio). Fanno eccezione i casi in cui il defunto aveva fatto donazioni in vita a favore degli eredi e, fino ad oggi almeno, quando aveva venduto negli ultimi sei mesi di vita beni che rientrano tra quelli considerati tassabili nella successione (ma quest'ultima condizione dovrebbe essere implicitamente abolita dal testo del nuovo disegno di legge).

Il termine di presentazione è di sei mesi dall'apertura della successione, che coincide in genere con la data della morte, accertata o presunta con sentenza del Tribunale.

Se la dichiarazione è omessa si rischia il pagamento di una somma pari al 100 -200% dell'imposta dovuta (12,5% se si presenta entro 90 giorni). Le denuncie infedeli sono punite con il 50-100% della maggiore imposta dovuta (10% se entro un anno si presenta dichiarazione integrativa). L'omesso o insufficiente versamento è punito con il 30% in più dell'importo non versato (3,75% entro 30 giorni, 6% entro un anno).

 

I conti in tasca al contribuente

Criteri del calcolo

Nelle ipotesi di calcolo si è dato agli immobili un valore pari all'80% dell'imponibile: l'esperienza insegna infatti che essi ne costituiscono la parte più importante. Si è anche supposto che la prima casa del defunto (di valore pari al 70% del patrimonio immobiliare) divenga la prima casa di uno qualsiasi degli eredi: una circostanza frequente, se non altro perché, quando premuore uno dei coniugi, l'altro continua in genere a servirsi dell'abitazione di famiglia. Non si è invece tenuto conto del forfait del 10%, che viene quasi sempre aggiunto per includere il valore di mobilio, gioielli, denaro contante ed altri beni che il Fisco avrebbe difficoltà a valutare uno per uno. E' lecito infatti chiedersi se esso vada applicato sull'intero patrimonio in successione (come pare da un'analisi letterale del nuovo testo), oppure sulle quote di ciascuno (come vorrebbe la logica).

Imponibile 1 miliardo (800 milioni immobili, di cui 560 a prima casa)

 

Imposte* 1999 (milioni)

Imposte* 2000 (milioni)

Imposte* 2001 (milioni)

Var% 2000-2001

Erede un solo figlio

Sostitutiva Invim (1% valore immobili, oltre soglia esenzione)

8,00

8,00

0,00

-100,00%

Ipotecarie e catastali (3% valore immobili, 500 mila lire prima casa)

24,00

24,00

7,70

-67,92%

Successione**

73,50

70,50

26,00

-63,12%

Totale

105,50

102,50

33,70

-67,12%

Eredi il coniuge e un figlio in parti uguali (imposte per ciascuno)

Sostitutiva Invim (1% valore immobili, oltre soglia esenzione)

4,00

4,00

0,00

-100,00%

Ipotecarie e catastali (3% valore immobili, 500 mila lire prima casa)

12,00

12,00

3,85

-67,92%

Successione**

36,75

35,25

3,00

-91,49%

Totale

52,75

51,25

6,85

-86,63%

Eredi il coniuge e due figli in parti uguali (imposte per ciascuno)

Sostitutiva Invim (1% valore immobili, oltre soglia esenzione)

2,67

2,67

0,00

-100,00%

Ipotecarie e catastali (3% valore immobili, 500 mila lire prima casa)

8,00

8,00

2,57

-67,92%

Successione**

24,50

23,50

0,00

-100,00%

Totale

35,17

34,17

2,57

-92,49%

* Per ciascuno

** Non si è tenuto conto del forfait del 10% sulla parte non esente, per altri valori, per la mancanza di sicurezza sul fatto se si applichi sull'intero asse ereditario o sulla quota.

PARENTI IN LINEA RETTA: COME CAMBIA L'EREDITA'

Imposte da pagare per patrimoni costituiti per l'80% del valore immobili (di cui il 70%prime case)

Eredi in linea retta (in parti uguali)

Imposte* 1999 (milioni)

Imposte* 2000 (milioni)

Imposte* 2001 (milioni)

Var% 2000-2001

Imponibile 500 milioni (400 milioni immobili, di cui 280 a prima casa)

Un figlio

29,50

26,50

10,10

-61,89%

Coniuge e figlio

14,75

13,25

2,05

-84,53%

Coniuge e due figli

9,83

8,83

1,37

-84,53%

Imponibile 800 milioni (640 milioni immobili, di cui 448 a prima casa)

Un figlio

69,10

66,10

24,26

-63,30%

Coniuge e figlio

34,55

33,05

4,13

-87,50%

Coniuge e due figli

23,03

22,03

2,09

-90,53%

Imponibile 1000 milioni (800 milioni immobili, di cui 560 a prima casa)

Un figlio

105,50

102,50

33,70

-67,12%

Coniuge e figlio

52,75

51,25

6,85

-86,63%

Coniuge e due figli

35,17

34,17

2,57

-92,49%

Imponibile 1500 milioni (1200 milioni immobili, di cui 840 a prima casa)

Un figlio

196,50

193,50

57,30

-70,39%

Coniuge e figlio

98,25

96,75

13,65

-85,89%

Coniuge e due figli

65,50

64,50

5,77

-91,06%

* Per ciascuno

Nota: non si è tenuto conto del forfait del 10% sulla parte non esente, per altri valori

ESTRANEI A PARENTELE: COME CAMBIA L'EREDITA'

Imposte da pagare per patrimoni costituiti per l'80% del valore immobili (di cui il 70%prime case)

Eredi estranei a rapporti parentela (in parti uguali)

Imposte 1999 (milioni)

Imposte 2000 (milioni)

Imposte 2001 (milioni)

Var% 2000-2001

Imponibile 500 milioni (400 milioni immobili, di cui 280 a prima casa)

Un erede

85,90

82,90

16,10

-80,58%

Due eredi

42,95

41,45

2,05

-95,05%

Imponibile 800 milioni (640 milioni immobili, di cui 448 a prima casa)

Un erede

194,50

191,50

42,26

-77,93%

Due eredi

97,25

95,75

5,13

-94,64%

Imponibile 1000 milioni (800 milioni immobili, di cui 560 a prima casa)

Un erede

286,90

283,90

59,70

-78,97%

Due eredi

143,45

141,95

9,85

-93,06%

Imponibile 1500 milioni (1200 milioni immobili, di cui 840 a prima casa)

Un erede

517,90

514,90

103,30

-79,94%

Due eredi

258,95

257,45

21,65

-91,59%

Nota: non si è tenuto conto del forfait del 10% sulla parte non esente, per altri valori

Donazione antecedente l'eredità

Ipotesi: il patrimonio assomma a 1 miliardo di cui 400 milioni è il valore della prima casa (che verrà adibita ad abitazione principale dell'erede). A confronto il passaggio post mortem dell'intero patrimonio con il caso in cui il genitore doni in vita al figlio maggiorenne 350 milioni, oppure 500 milioni.

Tipo Imposte

Successione tradizionale

Donati 350 milioni

Donati 500 milioni

Donazione precedente

Successione in seguito

Donazione precedente

Successione in seguito

Ipotecarie e catastali (3% valore immobili, 500 mila prima casa)

0,5

-

0,5

-

0,5

Successione o donazione

26,00

0

26

4,5

20

Totale parziale

26,5

0

26,5

4,5

20,5

Totale generale

26,5

26,5

24,5

Vale la pena ricordare che nel caso di donazione di 500 milioni a un figlio minorenne (che al momento della morte del genitore sarà prevedibilmente maggiorenne) le imposte di donazione scompariranno e resteranno solo quelle di successione, pari a 20,5 milioni.

Pro e contro delle donazioni

Calcoli alla mano, la convenienza di anticipare parte dell'eredità con una donazione non è sempre certa. Se, infatti il patrimonio immobiliare è inferiore a 350 milioni, cioè la cifra di esenzione, l'operazione non ha senso. Se supera questa cifra, ma non di molto, il risparmio fiscale può esistere solo sulla carta. Occorre progettare infatti due atti (la donazione e la dichiarazione di successione) anziché uno solo, con i conseguenti fastidi e costi (primo tra tutti quello di un professionista che assicuri la sua consulenza). Va infine sottolineato che, quando esistono più persone con diritto a una quota legittima di eredità, i beni ricevuti in donazione (o il loro valore) possono essere "reclamati" indietro dagli altri eredi, in tutto o in parte, attraverso complessi meccanismi (stiamo parlando del cosiddetto "coacervo ereditario"). Quindi la proprietà di un bene ricevuto in donazione può essere incerta, e la sua vendita può rivelarsi difficile.

L'agevolazione sulle donazioni ai minori merita un altro commento. Ha infatti una filosofia differente dell'esenzione prevista per le eredità. Non è certo il caso di rallegrarsi, infatti, se un figlio di meno di 18 anni eredita: significa anzi che il ragazzo è vittima di una sfortunata fatalità e che gli verrà a mancare il sostegno di un genitore. Viceversa donare in vita dei beni al figlio o al nipote minore è una scelta. Si riesce così a pianificare consistenti risparmi ereditari, del tutto legali. Ma esistono anche controindicazioni, di altro tipo. Vale infatti la pena chiedersi se è un bene che un ragazzo o una ragazza si trovino, appena compiuti i diciott'anni, con in tasca un piccolo patrimonio, senza esserselo guadagnato. Inoltre i genitori che decidano di privarsi di beni solo per far risparmiare sulle tasse, potrebbero trovarsi in futuro ad avere bisogno di liquidi, con un figlio che si rifiuta di aiutarli.