Aggiornamento
del canone nei contratti di 8 anni
L'art.
14 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 abroga parecchi articoli della legge 27
luglio 1978, n. 392 compreso l'art. 24, riguardante l'aggiornamento del canone
in base all'indice del costo della vita per operai ed
impiegati. A questo punto è possibile
inserire nel contratto la clausola di aggiornamento al
75%, in analogia con quanto stabilito all'art. 32 dell 392/1978 ? Resta indispensabile
la richiesta mediante lettera raccomandata, dato che la norma è abrogata ?
M.O.
Il contratto a canone libero di 4 anni + 4
può stabilire liberamente le condizioni di aggiornamento
del canone: in che percentuale, secondo quale parametro, con che modalità. Resta
sconsigliabile inserire nel contratto formule che
prevedano incrementi eccessivi o con parametri fantasiosi, per non
contraddire l’articolo 13 comma 1 della
legge n. 431/98 che rende nulle le pattuizioni che determino un aumento del
canone superiore a quello pattuito e registrato. Di norma, si richiede
l’aggiornamento al 100% del costo della vita come rilevato dall’Istat, anche
senza necessità della raccomandata.