I costi fiscali e notarili dell’acquisto di una casa
Quando si stipula un
rogito di acquisto di una casa l’Erario batte cassa
e non si tratta di richieste moderate.
Non solo: dal momento che ogni compravendita immobiliare prevede il
coinvolgimento di un notaio, c’è da mettere in conto anche il suo onorario.
Infine c’è da aggiungere l’onorario
dell’agenzia immobiliare, quasi sempre spartito a metà
tra venditore e acquirente.
La possibilità
di risparmiare su questi tre costi
dipende innanzitutto da una condizione base: se si è nelle condizioni o meno di
comprare l’immobile come “prima casa”.
Infatti
le prime case sono agevolate in caso di acquisto, sia che si tratti di immobili
vecchi (Imposta di registro al 3% del valore catastale e ipotecarie e catastali
a 336 euro fisse), sia che si tratti di immobili appena costruiti e venduti
dall’impresa (Iva al 4% e 504 euro fissi di altri tributi). Le stesse
condizioni valgono per le eventuali pertinenze (un box, per esempio).
Viceversa, se si
compra un’abitazione diversa dalla prima casa occorre
versare tributi molto più consistenti (il 10% del valore, con in più 168 euro
per gli immobili nuovi).
Chi vende |
Iva |
Registro |
ipotecaria e
catastale |
Altri
oneri burocratici e fiscali** |
Valore
imponibile |
Acquisto
da parte di privato con requisiti prima casa* |
|||||
Privato |
no |
3% |
336 € |
400-500 € |
Valore catastale |
Impresa
non costruttrice; impresa costruttrice o ristrutturatrice
dopo 4 anni dall’ultimazione |
no |
3% |
336 € |
400-600 € |
Valore catastale |
Impresa
costruttrice o ristrutturatrice entro 4 anni dall’ultimazione |
4% |
168 € |
336 € |
400-600 € |
Valore di cessione |
Acquisto
da parte di privato senza requisiti prima casa |
|||||
Privato
|
no |
7% |
3% |
400-500 € |
Valore catastale |
Impresa
non costruttrice; impresa costruttrice o ristrutturatrice
dopo 4 anni dall’ultimazione |
no |
7% |
3% |
400-600 € |
Valore catastale |
Impresa
costruttrice o ristrutturatrice entro 4 anni
dall’ultimazione (fabbricato non di lusso) |
10% |
168 € |
336 € |
400-600 € |
Valore di cessione |
Impresa
costruttrice o ristrutturatrice entro 4 anni dall’ultimazione
(fabbricato di lusso) |
20% |
168 € |
336 € |
400-600 € |
Valore di cessione |
*Tra
i requisiti vi è quello che l’abitazione non sia
classificata come “di lusso” **
Esclusi gli onorari notarili |
Case
“usate” e case appena costruite
A parità perfetta di
condizioni, comprare un’abitazione nuova ha costi fiscali più elevati. Per due
motivi. Il primo l’abbiamo gia anticipato: per le prime case c’è da scontare un
1% di più di imposte, a titolo di Iva e 168 euro
aggiuntive di imposta di registro. Ma il secondo
motivo è assai più importante. Infatti conta anche
qual è il valore è tassabile.
In sostanza chi
compra un’abitazione che non sia stata appena costruita, non importa da chi (privato
o società) e non importa a che uso (prima, seconda casa, immobile per
investimento da affittare), gode della possibilità di
non essere tassato sul prezzo reale di compravendita, ma su un valore fittizio,
quelle “catastale”. Lo stesso vale per tutti gli immobili che sono pertinenza dell’abitazione stessa (il caso più comune è
quello dei box).
Con valore catastale
si intende una certa cifra, espressa in euro, che si
ottiene moltiplicando per 110 (prima casa) oppure per 120 (altre abitazioni),
la rendita catastale rivalutata dell’immobile. Per intenderci, la rendita
catastale è il valore che ogni anno si denuncia nella dichiarazione dei
redditi, salvo che l’abitazione sia affittata ad altri. Il valore catastale è,
per le abitazioni, di gran lunga inferiore a quello di
mercato: per esempio se una casa vale 300.000 euro, in media il valore
catastale è di un terzo (100.000 euro).
Il sistema del
prezzo valore, purtroppo, non è ammesso però quando l’abitazione, appena
edificata, è acquistata dall’impresa costruttrice o da un promotore
immobiliare: allora per legge si è tassati in case al valore reale di compravendita. Ciò fa
schizzare immediatamente in alto i tributi. A meno che si denunci
un prezzo sottostimato, con il rischio comunque di salate sanzioni fiscali e
l’ulteriore rischio di non poter fare fino in fondo valere i propri dirittoi verso l’impresa, in caso di gravi difetti
costruttivi. .
Detrazione fiscale sulle provvigioni del mediatore.
Fino a un limite di 1.000 euro di spesa, è possibile
detrarre il 19% delle spese affrontate per l’onorario del mediatore. Sono
avvantaggiati sia il venditore che l’acquirente, ma solo se quest’ultimo
destina il proprio immobile ad abitazione principale: non basta quindi che
l’acquisto sia fatto con le agevolazioni “prima casa”, occorre anche abitare
stabilmente l’abitazione. Sono automaticamente esclusi sia i venditori che gli
acquirenti di altri immobili. L’agevolazione si gode
con dichiarazione dei redditi che si compilerà l’anno
successivo all’acquisto (Rigo E17 del modello 730/2008 o rigo RP17 del Modello
Unico/2008). Poiché mille euro di provvigione del
mediatore sono poche, ciò
significa che si godrà quasi sempre di uno sconto fiscale di 190 euro (il 19%
di 1.000).
Lo sconto sulle tariffe notarili
Dal 2006 un
provvedimento inserito nella Finanziaria ha disposto la riduzione del 30% delle
tariffe notarili sui rogiti per l’acquisto della prima casa. I notai hanno
dichiarato che applicheranno tale riduzione non solo
sulla parte in percentuale al valore dell’immobile della tariffa, ma su tutto
l’onorario stesso. In realtà è poco probabile che i consumatori si accorgeranno
di tale agevolazione, dal momento che l’onorario stesso è calcolato sul valore
reale di compravendita (e non su quello catastale). Ciò significa che, venuto a
galla nei rogiti il valore reale, e finito il tempo in cui se ne dichiarava uno
molto minore, è probabile che i notai incassino di più di prima (e non di
meno).
Condizioni per le agevolazioni sull’acquisto prima casa
Eccole,
in sintesi
Tipo di immobile.
Deve essere adibito ad abitazione, anche se accatastato in modo diverso
(circolare n. 38/2005 delle Entrate). Non godono delle
agevolazioni le abitazioni “di lusso” ai sensi del Decreto ministeriale lavori
pubblici 2 agosto 1969. Si tratta di quelle davvero di grande
pregio, come ad esempio gli appartamenti di più di 240 metri quadrati, o anche
“solo” di oltre 160 mq, ma con varie altre caratteristiche (terrazzi di oltre
160 mq, doppi ascensore eccetera).
Chi acquista.
L’acquisto può avvenire in proprietà, in comproprietà, in comunione, in nuda
proprietà, in usufrutto e in uso. Se due persone acquistano un immobile in
comproprietà e la prima non ha i requisiti prima casa, la seconda potrà godere comunque delle agevolazioni, per la sua quota di
comproprietà (salvo che siano coniugi in comunione di beni). L'acquisto è
possibile anche in favore del figlio minorenne, benché i genitori possiedano
già un immobile (Cassazione, n. 10196/1999)...
Residenza. La casa deve essere
situata nel comune “in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi
dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente
svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di
lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui
dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato
all'estero, che l'immobile sia acquisito come prima casa sul territorio
italiano”. La dichiarazione di voler stabilire la residenza deve obbligatoriamente
essere inserita nel rogito di acquisto. Resta
possibile integrare, con un con atto notarile successivo, le dichiarazioni
erroneamente omesse nell'atto di acquisto (circolare
Entrate n. 38/2005).
Altri immobili nel comune.
Nell’atto d’acquisto occorre dichiarare di non essere titolare esclusivo, o in
comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione
di altra casa di abitazione nel territorio del comune
in cui è situato l'immobile da acquistare.
Duplicazione degli sconti.
Nell'atto di acquisto l'acquirente deve dichiarare di
non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale dei
diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa
di abitazione su tutto il territorio nazionale,
acquistata con le agevolazioni prima casa.
Rivendita. L’immobile non può
essere rivenduto o donato prima di cinque anni dalla data d’acquisto. In caso comunque di rivendita, oltre alle imposte in misura intera e
alle soprattasse, è dovuta anche l’imposta sul capita gain conseguito, a meno
che l’immobile sia stato destinato per la maggior parte del tempo ad abitazione
principale.
Duplicazione e rivendita: un’eccezione alla regola.
Resta possibile godere dei benefici prima casa più
volte o vendere la prima casa entro cinque anni dall'acquisto. purché entro un anno dalla vendita del precedente immobile
se ne compri un altro, da utilizzare come abitazione principale.
Costruzione di prima casa.
Le stesse agevolazioni previste per l’acquisto della prima casa, alle stesse
condizioni, valgono anche sull’applicazione dell’Iva nei contratti di appalto per la sua costruzione o comunque per l’acquisto
di materiali e manufatti finiti effettuato dall’impresa edificatrice per
costruirla. Va precisato che la casa deve sorgere su un area
di proprietà della persona che richiede le agevolazioni. Nessuno sconto fiscale
esiste, invece, per l’acquisto del terreno su cui la prima casa sorgerà.
Situazioni di confine
L’Agenzia delle Entrate
ha chiarito, nel corso degli anni, alcune situazioni dibbie.
Ecco le principali:
AGEVOLAZIONI PRIMA CASA: I CASI DUBBI Importante: nei casi dubbi, l’acquisto gode
delle agevolazioni solo se ricorrono tutti gli altri requisiti
necessari |
|
Dubbio |
Si gode delle agevolazioni? |
Requisito dell’acquisto di
un’abitazione |
|
Acquisto di un
immobile in via di costruzione (Iva al 4%) |
SI (1) |
Acquisto di immobile non classificato in Catasto come abitazione,
ma destinato nei fatti ad esserlo |
SI (2) |
Acquisto come
prima casa di immobile rurale (o di porzione di
esso) idoneo ad abitazione non classificato al Catasto urbano, purché non
costituisca pertinenza di un terreno agricolo |
SI (2) |
(1) Purchè i lavori siano terminati
entro il termine di tre anni, che è quello di
decadenza per l’accertamento dei requisiti da parte dell’Ufficio del
registro. (2) Resta comunque l’obbligo di
chiedere il corretto accatastamento |
|
Agevolazioni fiscali già godute |
|
Acquisto di un
immobile come prima casa e rivendita, dopo poco tempo, dell’attuale prima casa |
NO |
Acquisto a favore
del figlio minorenne da parte di genitori che possiedono già una prima casa |
SI |
Agevolazione
goduta su due immobili, acquistati contemporaneamente per unificarli in uno solo |
SI (1) |
Ampliamento di un
immobile acquistato come prima casa, inglobandone successivamente
un altro |
SI (1) (2) |
Riscatto del
diritto di superficie di una abitazione acquistata
come prima casa |
NO |
Acquisto
dell’usufrutto da parte di nudo proprietario che aveva goduto
delle agevolazioni prima casa sullo stesso immobile |
SI |
Acquisto della
nuda proprietà da parte di usufruttuario che aveva
goduto delle agevolazioni prima casa sullo stesso immobile |
SI |
Acquisto di ulteriore quota sull’immobile da parte di
comproprietario che aveva goduto delle agevolazioni prima casa sullo stesso
immobile |
SI |
Acquisto di un
immobile destinato a prima casa, dopo che si è destinato a prima casa un
immobile ereditato |
SI (3) |
(1) Purché l’immobile risultante non sia un’abitazione
di lusso. (2) La risoluzione Entrate n. 25/2005 prevede però che i
locali inglobati non debbano avere ampiezza tale da poter configurare un’abitazione
autonoma (circostanza non citata dalla circolare n. 38/2005). (3) No se si è dovuta versare anche l’imposta di
registro (estranei a rapporti di parentela con valore dei beni trasferiti
superiore a euro 180.759,91, ovvero di euro
516.456,90, se il beneficiario è un portatore di handicap). |
|
Residenza |
|
Mancata residenza
nel comune da parte di cittadino italiano emigrato all'estero e di personale
in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia
ad ordinamento militare, nonché da quello dipendente
delle Forze di polizia ad ordinamento civile |
SI |
Acquisto come
prima casa da parte di persona che continua ad abitare altrove nel comune, in
locazione o comodato |
SI |
Acquisto come
prima casa di alloggio locato ad altri, e residenza
in altro comune |
SI (1) |
Acquisto come
prima casa di alloggio in via di ristrutturazione, e
residenza in altro comune |
SI (1)) |
Mancata residenza
nel comune entro 18 mesi per cause di forza maggiore (impedimento oggettivo non prevedibile e tale da non poter essere
evitato) |
SI(2)) |
(1) Occorre stabilirsi nel comune al momento della
liberazione dell’alloggio o della fine lavori (non prorogata senza motivi). Da
quella data l’Ufficio ha tre anni di tempo per rilevare la decadenza dei
benefici. (2) Risoluzione n. 140/2008 |
|
Possesso di altro
alloggio nel comune |
|
Possesso di altro alloggio nel comune, ma solo come comproprietario
o nudo proprietario |
SI (1) |
Possesso di altro alloggio nel comune, ma solo come usufruttuario |
NO |
Possesso di altro alloggio nel comune, classificato in Catasto come
ufficio, anche se effettivamente utilizzato ad abitazione |
NO (2) |
Possesso di altro alloggio nel comune, classificato in Catasto come
abitazione, anche se effettivamente utilizzato ad ufficio |
SI (2) |
(1) Purché la comproprietà o la nuda proprietà non sia
stata acquistata godendo delle agevolazioni prima
casa. (2) Interpretazione circolare Entrate n. 38/05, che capovolge
precedenti interpretazioni. Resta comunque
l’obbligo di chiedere il corretto accatastamento. |
|
Pertinenze |
|
Acquisto di un terreno pertinenza della prima casa autonomamente censito
in catasto |
NO |
Acquisto di una
pertinenza contemporaneo a quello della prima casa |
SI (1) |
Acquisto di una
pertinenza successivo a quello della prima casa |
SI (1) (3) |
Acquisto di una pertinenza successivo a quello di un’abitazione
donata o ereditata |
SI (1) (2) (4) |
Acquisto di una
seconda pertinenza con la stessa categoria catastale |
NO (5) |
(1) Purchè si tratti di una
sola pertinenza per ciascuna di queste categorie: C/2 (cantine, soffitte, magazzini),
C/6 (autorimesse, rimesse, scuderie) e C/7 (tettoie chiuse o aperte). (2) Interpretazione circolare Entrate
n. 38/05, che capovolge precedenti interpretazioni (3) La circolare Entrate n. 38/05 sembra renderlo comunque possibile, mentre precedenti circolari (n.19/2001) escludevano l’acquisto successivo con atto
soggetto a Iva. (4) Purchè l’abitazione avuta
in dono o ereditata sia stata adibita a prima casa godendo
dei benefici fiscali previsti dall’art. 69, legge n. 342/2000 (imposte
ipotecarie e catastali in misura fissa). (5) Tuttavia, le imposte ipotecarie e catastali sono dovute in misura fissa di 168 euro ciascuna
(Risoluzione n. 139/2007) |
|
Rivendita entro 5 anni |
|
Rivendita entro cinque
anni della sola nuda proprietà di un alloggio acquistato per intero come
prima casa |
NO (1) |
Rivendita entro
cinque anni del solo usufrutto di un alloggio acquistato per intero come
prima casa |
NO (1) |
Rivendita entro
cinque anni della prima casa e acquisto di un terreno su cui costruire una
prima casa |
NO (2) |
(1)Risoluzione n. 213/2007. Tuttavia il capital gain non
è tassato se il contribuente ha destinato l’alloggio ad abitazione
principale. (2) A meno che, entro un anno dalla vendita, il
contribuente non solo acquisti il terreno, ma sullo stesso
realizzi un fabbricato "non di lusso" da adibire ad
abitazione principale. |
Fonte: Ufficio Studi
Confappi-Federamministratori
In coop è meglio
Tradizionalmente le
imposte per l’acquisto di un’abitazione in cooperative sono più ridotte, con
trattamenti diversificati per le coop
a proprietà divisa e per quelle (rare) a proprietà indivisa.
A cambiare non solo
le aliquote dei tributi: infatti essi sono identici a
quelli previste per le abitazioni
costruite da un’impresa. E cioè:
-
l’Iva agevolata
al 4% per gli alloggi adibiti a “prima casa”, con gli stessi requisiti di
legge;
-
l’Iva
al 10% per le altre abitazioni.
Tuttavia vi è
un’agevolazione in più, riservata ai soci che destinano la prima casa ad
abitazione principale: la possibilità che sia ridotta la base imponibile . Essa è infatti
-
ridotta
del 30% se l’immobile sorge sul suolo di proprietà delle cooperativa;
-
ridotta
del 50% se l’immobile sorge sul suolo che è di proprietà altrui (in genere del
Comune o di altro ente pubblico). Cioè se l’acquisto è
gravato da “diritto di superficie”per un certo periodo (in genere 90 anni),
trascorso il quale l’immobile dovrebbe ritornare di proprietà dell’ente
pubblico che ha concesso il terreno.
Attenzione però:
questa riduzione si applica per intero solo se il prezzo di vendita è pari o
inferiore a quello stabilito, in apposite tabelle, per
l’edilizia residenziale pubblica (un tempo era il CER, il Comitato per
l’edilizia residenziale ad occuparsene, ora questa competenza è passata alle
Regioni).
Viceversa, per la
parte eccedente, la riduzione dell’imponibile non si applica.
La riduzione della
base imponibile non è influenzata dalla fruizione o
meno di contributi dello Stato e degli Enti pubblici territoriali (articolo 3,
commi 2 e 3, decreto legge n. 90/90).
Esempio di alloggio costruito su
area di proprietà della coop:
costo
dell'alloggio, 150.000 euro;
costo
stabilito dal Cer, 100.000 euro;
la
riduzione della base imponibile si applica solo sull'importo di 100.000, mentre
sui restanti 50. 000 non ci sarà alcuna riduzione (100. 000 x 70% = 70.000; 70.
000 + 50.000 = 130. 000 = base imponibile ai fini Iva).
Esempio di alloggio costruito su
area di proprietà altrui:
La base imponibile è
costituita dal 50 per cento del costo degli alloggi per la parte non eccedente
il costo stabilito dal Cer. Non opera la riduzione
per la parte eccedente il costo Cer.
Esempio:
costo dell'alloggio,
150.000 euro;
costo
stabilito dal Cer, 100. 000 euro;
anche
in questo caso la riduzione si applica solo sull'importo di 100.000 euro e non
sui restanti 50. 000 (100. 000 x 50% = 50.000; 50.000 + 50.000 = 110. 000 =
base imponibile ai fini Iva).
Coop a proprietà indivisa
Per le assegnazioni
in godimento di abitazioni a favore di soci di
cooperative a proprietà indivisa, invece, il momento in cui l'operazione assume
rilevanza agli effetti dell'Iva, coincide, secondo le regole generali, con
quello del pagamento dei canoni periodici di godimento.
Anche sui
corrispettivi periodicamente versati dai soci si applicano le percentuali di
riduzione del 30 e del 50%
Ai sensi
dell'articolo 19 del Dpr n. 633/72, a decorrere dal
1° gennaio 1990, è detraibile l'Iva afferente gli
acquisti di beni e servizi effettuati dalle cooperative a proprietà indivisa
per le effettuazioni delle operazioni rese ai soci assegnatari in relazione
all'uso dell'immobile (articolo 3, comma 5, decreto legge n. 90/90).
Gli onorari notarili
Quando un’immobile
cambia di proprietario, per compravendita, donazione o successione, o quando su
di esso sorge un diritto cosiddetto “reale”
(usufrutto, uso, nuda proprietà, enfiteusi, servitù), entra i campo il notaio.
La sua presenza nella stipulazione dei relativi atti non è evitabile in Italia,
salvo in casi particolarissimi (sentenze di attribuzione
da parte del giudice in certe cause,, aste giudiziarie). Viene
quindi da chiedersi è possibile risparmiare sugli onorari?
Vi è sostanzialmente
un solo caso in cui uno sconto è previsto per legge: la riduzione del 30% delle
tariffe quando si acquista un’abitazione usata, su cui funziona il sistema di
denuncia sia del valore catastale che di quello reale di compravendita. In
questa circostanza la riduzione dell’onorario è stabilita dalle norme, ma non
guasta un controllo: secondo le indicazioni date dall’Ordine notarile, andrebbe
applicata su tutto l’’onorario, e non solo sulla parte della tariffa che è
proporzionale al valore dell’immobile. Ma il singolo
notaio ha il potere di non “obbedire” a questo che è solo un consiglio
dell’Ordine, e quindi farsi pagare di più. Insomma, chiedere chiarimenti non
guasta.
E
negli altri casi? Le tariffe notarili sono davvero fisse e immutabili? Molti
ritengono di sì, perché sono stabilite per legge, attraverso decreto
ministeriale (l’ultimo è il Decreto del Ministero della Giustizia 27 novembre
2001). In realtà, basta fare un controllo: le tariffe medie applicate sono ben
più elevate di quelle minime stabilite per decreto. Questo perché includono dsia una quota di consulenza (a
onorario libero), sia la possibilità di triplicare la tariffa stessa per
particolari difficoltà della pratica. Così i distretti notarili si sono dati da
fare a stabilire (in genere provincia per provincia) dei propri tariffari, che
sono più elevati in media al Nord rispetto al Sud Italia, e che hanno però solo
un valore indicativo. Infine il decreto Bersani ha
abrogato i tariffari professionali ed è ancora in corso il dibattito se tale
abolizione si applichi o meno ai notai.
Insomma, siamo in
mezzo al guado. L’unica cosa certa è che, un tempo un po’ di nascosto, oggi con
maggiore chiarezza e domani probabilmente in modo trasparente va affermandosi
il principio di concorrenza: il notaio diviene un professionista come un altro
che presenta un preventivo per la sua opera al cliente ed è scelto o scartato
anche in funzione dei prezzi che fa (oltre alla cura e alla professionalità del
suo operato).
Quindi
il consiglio è: consultare più notai e chiedere quanto si fanno pagare per l’atto.
Fare inoltre particolarmente attenzione quando si compra una
casa con mutuo: qui il differenziale tra notai “cari” e “meno cari” cresce
molto, perché le attuali tariffe permettono di gonfiare o sgonfiare i
preventivi. Del resto, non solo quando si parla di notai ma anche quando
sono in campo geometri, ingegneri e architetti, la tariffa può essere sempre
interpretata opportunamente.
Infine può essere
utile dare un’occhiata sui siti dei consigli notarili
di Bergamo (www.notaibergamo.it)
o di Como e di Lecco (www.notaicomolecco.it) in cui si danno
indicazione di massima sul costo degli singoli atti a seconda del loro tipo e
valore.
Un’ultima
indicazione. I consigli notarili di alcune province
(sempre Bergamo, Como, Lecco, ma anche Milano, Mantova e Bologna, a quanto ci
risulta) stanno approvando o hanno approvato convenzioni con le maggiori banche
del loro territorio riguardanti i casi di portabilità del mutuo (trasferimento
da una banca all’altra che offre migliori condizioni), che facilitano non solo
le pratiche ma abbattono gli onorari.