Acquirente responsabile spese straordinarie

 

Il quesito è il seguente : Le spese di carattere straordinario (nella fattispecie spese per l'abbattimento delle barriere architettoniche, tinteggiatura recinzioni, sostituzione del portone di ingresso dello stabile, ecc.) deliberate regolarmente da un'assemblea di poco precedente la data di un rogito sono da porre a carico del venditore (perchè le ha deliberate) oppure dell'acquirente (in quanto ne godrà i benefici) ?

Geom. Vincenzo Rizzone - RMR 307

Con l’acquisto il proprietario si fa carico anche delle decisioni prese in condominio dall’assemblea, anche se non dovesse esserne consapevole. Le spese tra il vecchio e il nuovo proprietario vanno computate secondo il criterio giorni/anno con spartiacque la data del rogito. L’acquirente è comunque responsabile in solido con il venditore per l’anno di esercizio in corso e per quello precedente (art. 63 disposizioni attuazione codice civile), salvo chiedere il rimborso di quanto era dovuto dal venditore prima del rogito, più interessi ed eventuali danni.  .

Nel rogito di acquisto possono essere stati sottoscritti accordi a proposito tra vecchio e nuovo proprietario, che possono essere recepiti dall’amministratore al momento dei conteggio (purché gli siano comunicati). Tali accordi però sono efficaci tra le parti che li hanno sottoscritti e non condizionano in nessun modo l’agire dell’amministratore e del condominio, che comunque potranno rifarsi all’articolo 63 disposizioni attuazione codice civile, qualora uno dei due non pagasse o pagasse solo in parte le spese, chiedendo il saldo all’altro.

Attenzione: i debiti condominiali si prescrivono in due anni..