Acquirente responsabile spese straordinarie
Il quesito è il seguente : Le spese
di carattere straordinario (nella fattispecie spese per l'abbattimento delle
barriere architettoniche, tinteggiatura recinzioni, sostituzione del portone di
ingresso dello stabile, ecc.) deliberate regolarmente da un'assemblea di poco
precedente la data di un rogito sono da porre a carico del venditore (perchè le ha deliberate) oppure dell'acquirente (in quanto
ne godrà i benefici) ?
Geom. Vincenzo Rizzone - RMR 307
Con l’acquisto il
proprietario si fa carico anche delle decisioni prese in condominio dall’assemblea,
anche se non dovesse esserne consapevole. Le spese tra
il vecchio e il nuovo proprietario vanno computate secondo il criterio
giorni/anno con spartiacque la data del rogito. L’acquirente è comunque responsabile in solido con il venditore per l’anno
di esercizio in corso e per quello precedente (art. 63 disposizioni attuazione
codice civile), salvo chiedere il rimborso di quanto era dovuto dal venditore
prima del rogito, più interessi ed eventuali danni. .
Nel rogito di acquisto possono essere stati sottoscritti accordi a
proposito tra vecchio e nuovo proprietario, che possono essere recepiti
dall’amministratore al momento dei conteggio (purché gli siano comunicati).
Tali accordi però sono efficaci tra le parti che li hanno sottoscritti e non
condizionano in nessun modo l’agire dell’amministratore e del condominio, che comunque potranno rifarsi all’articolo 63 disposizioni
attuazione codice civile, qualora uno dei due non pagasse o pagasse solo in
parte le spese, chiedendo il saldo all’altro.
Attenzione: i debiti
condominiali si prescrivono in due anni..