Lo stabilisce l’articolo 63 delle
disposizioni di attuazione del codice civile
Acquirente responsabile delle spese condominiali del
venditore moroso
Quando si acquista
un appartamento in condominio, bisognerebbe sempre informarsi se il venditore
ha sempre e regolarmente versato le spese . Ci si può
far rilasciare un permesso per chiedere informazioni all'amministratore (che
altrimenti potrebbe rifiutarsi, appellandosi alle norme sulla privacy). Se il venditore si rifiuta, ci sono ottimi motivi per essere
diffidenti.
L'articolo 63 delle
disposizioni di attuazione del codice civile
stabilisce infatti che chi compra un appartamento da un moroso è obbligato,
insieme a lui e in "solido", cioè per l'intera cifra, al versamento
dei debiti condominiali per l'anno in corso e per quello precedente, perfino se
non era a conoscenza del debito. Non si intende l'anno
solare, bensì quello di "rendiconto" condominiale, che va in genere
da luglio al giugno dell'anno successivo. Naturalmente l'acquirente potrà in
seguito rifarsi contro il venditore, chiedendogli indietro quanto anticipato.
Purtroppo è spesso
più comodo, per il condominio, prendersela con chi subentra nell’appartamento,
che è a portata di mano e ha un immobile ipotecabile o vendibile all'asta, piuttosto che con il venditore, difficilmente
rintracciabile.
Capita
anche che chi acquista un appartamento in condominio si trovi tra i piedi una
causa già intentata dal venditore, che non lo ha nemmeno informato della sua
esistenza. Potrà chiedersi, nel caso in cui il Condominio
dovesse perdere la causa, se ha diritto di chiedere al suo venditore - che era
proprietario dell'immobile al tempo in cui si sono verificati i fatti nonché al tempo in cui la causa ha avuto inizio e che ha
inoltre partecipato alla deliberazione assembleare di resistere - il rimborso
di quanto dovrà pagare per effetto della soccombenza.
In realtà le spese della
causa condominiale sono a suo carico. Infatti, con
l'acquisto dell'appartamento, il compratore ha assunto anche diritti ed
obbligazioni dell’ex proprietario. Quindi se la causa
è vinta, potrà goderne i frutti.
A nulla vale comunque la clausola di rito, spesso inserita nel rogito, in
cui si afferma: “Il venditore garantisce
la proprietà dei locali venduti nonché la loro libertà da privilegi, liti
pendenti, ipoteche, ecc.". Essa fa riferimento a liti in merito alla
titolarità dei diritti sull'appartamento da parte del venditore e non a cause
condominiali in corso. E comunque, anche se nel rogito
si fosse fatto specifico riferimento a liti relative alle spese condominiali,
l’acquirente dovrebbe comunque pagare, salvo poi rifarsi sul venditore.