Lo stabilisce l’articolo 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile

 

Acquirente responsabile delle spese condominiali del venditore moroso

 

Quando si acquista un appartamento in condominio, bisognerebbe sempre informarsi se il venditore ha sempre e regolarmente versato le spese . Ci si può far rilasciare un permesso per chiedere informazioni all'amministratore (che altrimenti potrebbe rifiutarsi, appellandosi alle norme sulla privacy). Se il venditore si rifiuta, ci sono ottimi motivi per essere diffidenti.

L'articolo 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile stabilisce infatti che chi compra un appartamento da un moroso è obbligato, insieme a lui e in "solido", cioè per l'intera cifra, al versamento dei debiti condominiali per l'anno in corso e per quello precedente, perfino se non era a conoscenza del debito. Non si intende l'anno solare, bensì quello di "rendiconto" condominiale, che va in genere da luglio al giugno dell'anno successivo. Naturalmente l'acquirente potrà in seguito rifarsi contro il venditore, chiedendogli indietro quanto anticipato.

Purtroppo è spesso più comodo, per il condominio, prendersela con chi subentra nell’appartamento, che è a portata di mano e ha un immobile ipotecabile o vendibile all'asta,  piuttosto che con il venditore, difficilmente rintracciabile.

Capita anche che chi acquista un appartamento in condominio si trovi tra i piedi una causa già intentata dal venditore, che non lo ha nemmeno informato della sua esistenza. Potrà chiedersi, nel caso in cui il Condominio dovesse perdere la causa, se ha diritto di chiedere al suo venditore - che era proprietario dell'immobile al tempo in cui si sono verificati i fatti nonché al tempo in cui la causa ha avuto inizio e che ha inoltre partecipato alla deliberazione assembleare di resistere - il rimborso di quanto dovrà pagare per effetto della soccombenza.

In realtà le spese della causa condominiale sono a suo carico. Infatti, con l'acquisto dell'appartamento, il compratore ha assunto anche diritti ed obbligazioni dell’ex proprietario. Quindi se la causa è vinta, potrà goderne i frutti.

A nulla vale comunque la clausola di rito, spesso inserita nel rogito, in cui si afferma:  “Il venditore garantisce la proprietà dei locali venduti nonché la loro libertà da privilegi, liti pendenti, ipoteche, ecc.". Essa fa riferimento a liti in merito alla titolarità dei diritti sull'appartamento da parte del venditore e non a cause condominiali in corso. E comunque, anche se nel rogito si fosse fatto specifico riferimento a liti relative alle spese condominiali, l’acquirente dovrebbe comunque pagare, salvo poi rifarsi sul venditore.