Un lettore (Mario Cane) ci chiede se è possibile mettere in comunicazione (abbattendo un muro divisorio) due appartamenti confinanti, ma in numero civico diverso . Secondo una giurisprudenza unanime, per mettere in comunicazione due appartamenti in condomini autonomi occorre l'assenso di entrambe le assemblee condominiali, all'unanimità (Cassazione, n. 5780/1988, n. 2773/1992, n. 2953/1994 , n. 360/1995, Tribunale di Milano, 17/11/1988 e 7/6/1990). Infatti in tal modo si costituirebbe una "servitù di passaggio" reciproca tra i condomini e un'alterazione della funzione divisoria del muro. Sono interpretazioni forse troppo rigide a livello pratico, ma formalmente corrette.
Sconti prima casa
.Ampliamo ora l'argomento "accorpamento" ad altre domande comuni. La prima è: se si acquistano due appartamenti autonomi, che in seguito verranno uniti, si può godere su entrambi delle agevolazioni fiscali per l'acquisto delle prima casa? La risposta della giurisprudenza più recente è "sì", purché, naturalmente, vengano rispettati tutti gli altri requisiti previsti per ottenere le imposte ridotte. (Cassazione n. 563/1998, 5433/1998, 3735/1999). Va fatta attenzione al fatto che l'immobile unificato non sia da considerare "di lusso" ai sensi del Decreto ministeriale 2 agosto 1969 (capita raramente, perché i requisiti richiesti sono validi solo per abitazioni di altissimo pregio). Più spinoso è il problema: "se si è già acquistato un immobile come prima casa, e se ne compra un altro contiguo, con l'intento di unificarlo, si godono anche in questo caso delle agevolazioni?" La risposta di alcuni uffici del Registro è stata negativa, sulla base del fatto che l'acquisto riguarda unità catastalmente diverse e soprattutto del fatto che non è consentito ottenere agevolazioni prima casa su un secondo acquisto. L'obiezione non è forse fondata: l'acquirente non diventa infatti titolare di "un'altra casa di abitazione", ma si limita a "completare" quella esistente. Inoltre la giurisprudenza ha spesso giudicato agevolabile l'acquisto di una quota di un immobile, qualora si fosse già proprietari di un'altra quota, comprata con gli sconti fiscali sulla prima casa. Siamo, dopotutto, in un caso analogo. Infine, sarebbe un'ingiustizia favorire l'acquisto contemporaneo di due appartamenti da conglobare e ostacolare invece quello che avviene in tempi diversi. Detto ciò, chi dovesse sposare questa tesi, potrebbe essere costretto a difenderla in giudizio.
Ristrutturazione
Dal momento che l'unificazione di due appartamenti prevede opere di alto costo, ci si può chiedere se il tetto massimo annuo di 150 milioni previsto per la detrazione fiscale del 36% vale per ciascuno dei due (e quindi diviene di 300 milioni). Una risposta indiretta viene la circolare delle Finanze 121/98, che tratta del caso opposto, cioè della divisione di un appartamento in due. Per questo tipo di opere il limite è di 150 milioni, perché, secondo il Ministero "è necessario tenere conto del numero iniziale di unità immobiliari sul quale si eseguono i lavori". Pertanto, se le unità immobiliari iniziali sono due, il limite dovrebbe essere innalzato a 300 milioni. Due dovranno essere anche le "comunicazioni di inizio lavori" da inviare al Centro Servizi, mentre basterà un'unica concessione o dichiarazione di inizio attività per giustificarle.
Silvio Rezzonico, presidente Confappi (Confederazione piccola proprietà immobiliare)