Contratti immobiliari :

occorre saper distinguere tra acconto, caparra e cauzione

 

 

Acconto o anticipo

è la somma data dall'acquirente al venditore come anticipazione del prezzo. L’acconto deve successivamente scontarsi dal prezzo totale di acquisto. Se l’affare non va in porto, l’acconto va restituito all’acquirente quando la “colpa” della rottura dell’accordo sia da imputarsi al venditore. Meno certo è se  il venditore che abbia subito dei danni per causa della rottura dell’affare da parte dell’acquirente, possa o meno trattenere l’acconto, in tutto o in parte, a titolo di risarcimento. La legge non lo dice: c’è chi opta per il sì e chi per il no.

E’ invece sicuro che si possano chiedere anche eventuali danni.

 

Caparra confirmatoria

E’ l’ipotesi più frequente,quando è in ballo un contratto piuttosto importante  ed è prevista dall’art. 1385 del codice civile. Consiste in una somma che se il contratto ha normale esecuzione viene imputata al prezzo dovuto dall’acquirente.

Se chi versa la caparra non adempie al contratto la controparte (il venditore) può pretendere la risoluzione del contratto e trattenere la somma ricevuta.

Se inadempiente è colui che ha ricevuto la caparra la controparte (acquirente) ha diritto ad avere indietro il doppio della caparra versata.

In alternativa, la parte danneggiata può decidere di chiedere chiedere:

 la risoluzione del contratto e la liquidazione del maggior danno

oppure  l’esecuzione del contratto (art. 2932 del codice civile), e quindi al limite una sentenza che abbia gli stessi effetti del contratto stesso, più la liquidazione dei danni.

 

Caparra penitenziale

E’ alternativa alla caparra confirmatoria ed è regolata dall’art. 1386 del codice civile.Le parti possono stabilire che il contratto si possa sciogliere pagando un prezzo. Questa somma è appunto la caparra penitenziale. La parte adempiente non può richiedere né il maggior danno né l’esecuzione del contratto. In buona sostanza con questo tipo di caparra si acquista di diritto di cambiare idea. Se a cambiare idea è il venditore, alla controparte spetta nuovamente il doppio della caparra versata, mentre l’acquirente che decida di non osservare il contratto perderà la sola somma anticipatamente versata.

 

Pegno irregolare. Consiste in un oggetto (e mai in una somma di denaro) che viene dato, appunto, in pegno, a garanzia dell’esecuzione di un contratto. In mancanza dell’esecuzione, può essere fatto proprio. .

 

Cauzione.

Ha funzioni diverse . E’  quella somma versata a titolo di garanzia per il risarcimento di eventuali danni. L’esempio più comune è quello del contratto d’affitto con il quale il proprietario richiede un versamento anticipato di due mensilità per cautelarsi verso eventuali danni che l’inquilino rechi all’appartamento o all’edificio. Alla scadenza del contratto la cauzione va restituita (maggiorata degli interessi, quando la legge o il contratto lo prevedano), ma può essere ovviamente trattenuta in tutto o in parte fino alla copertura dei danni cagionati.

 

Casi misti

Talora capita che un contratto o un offerta stabiliscano che una determinata cifra, data come “acconto” per “fermare” un affare, si trasformi alla firma di un patto contrattuale in “caparra confirmatoria”.

Un esempio pratico? Una persona intende acquistare un immobile che sa che in vendita. Il mediatore gli propone di firmare una proposta di acquisto, irrevocabile per un certo periodo,  per una certa cifra, e di versare una somma a titolo di “acconto”. Se il venditore accetta la proposta, l’acconto si trasformerà in “caparra” al momento della forma del compromesso di acquisto (l’impegno a comprare).

Inoltre, nello teso contratto possono convivere, per esempio, una caparra confirmatoria e una penale. Per esempio, l’acquirente di un immobile nuovo può versare una caparra confirmatoria per garantire il dsuo pagamento e nello stesso tempo imporre una penale se l’immobile è consegnato in ritardo.

 

Franco Pagani, presidente Federamministratori-Confappi