Immobili.
Stimati in oltre un milione gli edifici ai quali sarà
assegnata una rendita per pagare Irpef e Ici: atteso
un miliardo di gettito entro il 2008
Rustici chiamati all’appello del Catasto
Scadenza del 30 novembre per dichiarare le
costruzioni che hanno perso i requisiti di ruralità
Un milione e
300mila. Tanti sono, secondo l'agenzia del Territorio, i rustici che devono
essere dichiarati in Catasto entro il 30 novembre 2007 o che comunque
non risultano nelle mappe. Il termine – riguardante le costruzioni che hanno
perso i requisiti di ruralità – è stato ripetutamente
rinviato negli anni (l'ultima volta dalla legge 3 agosto 2007, n. 127), tanto
da essere diventato una sorta di sanatoria: chi non ha dichiarato prima è
ancora in tempo, ma deve sbrigarsi per non sottostare a sgradite conseguenze .
La mancata
dichiarazione o il mancato cambiamento di intestazione
dei rustici che possono essere iscritti in Catasto prevedono infatti una
sanzione che va da un minimo di 258 a un massimo di 2.066 euro. In più ci sono
i tributi arretrati dovuti, le sanzioni relative e gli interessi. Infine vanno
messi in conto i costi dell'accatastamento "d'ufficio" fatto
direttamente dai Comuni o dall'agenzia del Territorio, secondo criteri che
possono essere particolarmente gravosi per il contribuente (cui resta l'onere
di impugnare in giudizio la rendita attribuita).
A questi rustici
deve infatti essere assegnata anche una specifica
rendita da fabbricato, con conseguente pagamento dell'Irpef (o dell'Ires) e
dell'Ici, l'imposta comunale sugli immobili.
Complessivamente, secondo le stime del Territorio, dovrebbe derivarne un
gettito di oltre un miliardo di euro (335 milioni nel
2007 e 778 milioni nel 2008).
Gli edifici non
utili per la conduzione di un fondo agricolo sono da accatastare tutti tranne
che: i manufatti con superficie coperta inferiore a 8 mq; i manufatti precari,
privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo; le serre adibite alla
coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale; le vasche per l'acquacoltura o di accumulo per
l'irrigazione dei terreni; i manufatti isolati privi di copertura; tettoie,
porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore
a 1,80 metri, purché di volumetria inferiore a 150 mq. I primi due tipi di
manufatti indicati, peraltro, vanno eventualmente iscritti in catasto come
pertinenze del l'immobile principale.
Diverso è il
discorso che riguarda i fabbricati sui terreni di chi svolge ancor oggi
l'attività di agricoltore, ricavandone almeno metà del
proprio reddito ed essendo iscritto al Registro delle imprese. Anch'essi devono essere accastati,
ma solo se costruiti (o ampliati) dopo l'11 marzo 1998. La rendita che viene attribuita, peraltro, non ha alcun effetto fiscale (lo
avrà soltanto al momento in cui l'abitazione non dovesse più servire a chi
esercita l'attività di agricoltore o dovesse essere venduta a chi fa un
mestiere diverso).
In
generale, diversi proprietari hanno in passato
trasformato in casa della villeggiatura quella che era un tempo una vecchia
stalla, o qualcosa di simile, e sanno bene di essere "fuori legge".
Altri possono aver ereditato da un parente, insieme con alcuni terreni,
fabbricati in disuso di cui, di fatto, non si occupano. Magari ignorano di
doversi dare da fare, e in fretta.
La situazione sta
rapidamente cambiando e i segnali dell'attivismo della pubblica amministrazione
non mancano. Molti Comuni, per esempio, si stanno muovendo anche da soli, allo
scopo di recuperare denaro non versato per l'Ici, e inviano ai contribuenti avvisi in cui si
dettano termini "autonomi" per incaricare un professionista che
provveda all'iscrizione in Catasto degli immobili. Con il passaggio degli
uffici catastali ai Comuni stessi, poi, l'interesse e la capacità di confronto
dei dati per scoprire gli evasori sono destinati a crescere.
Strutture fantasma
Un discorso diverso,
rispetto a quello dei rustici che hanno perso i requisiti di ruralità, riguarda
le costruzioni "sconosciute" al Catasto.
Un comunicato
dell'agenzia del Territorio, pubblicato
sulla «Gazzetta Ufficiale» del 10 agosto 2007, fornisce un primo elenco di 169
Comuni nei quali, attraverso il confronto tra le mappe catastali e fotografie
aeree, si sono individuati edifici su terreni teoricamente "liberi"
(si veda anche «Il Sole-24 Ore» di sabato 11 agosto).
Interrogando il sito dell'agenzia (www.agenziaterritorio.it/servizi/ cittadino/fabbricati_non_ dichiarati.htm) si risale, Comune per
Comune, ai numeri identificativi delle particelle catastali coinvolte (che si
potranno confrontare con gli atti di proprietà) per sapere se si è già nella "lista nera".
In alternativa ci si
può rivolgere al Comune interessato o alle sedi degli Uffici provinciali
dell'agenzia del Territorio.
I proprietari hanno
tempo fino al 9 ottobre per consultare gli elenchi delle particelle censite al
Catasto terreni indiziate di mancato accatastamento e fino all'8
novembre per la dichiarazione.
Oltre questo termine
gli uffici provinciali del Territorio provvederanno alla iscrizione
in Catasto, con costi a carico del proprietario stesso.
Prima tappa: l'identificazione del proprietario
Quattro passaggi
Che
cosa significa accatastare un immobile?
Significa
essenzialmente seguire quattro tipi di riferimenti:
-
identificare a chi appartiene e sapere dove si trova.
Tutto il territorio italiano è mappato, e ogni
"particella" (cioè la suddivisione più
piccola in una mappa, che corrisponde
a
un pezzetto di terreno o a un fabbricato) ha tre riferimenti, foglio, mappale e
numero, attraverso cui può essere identificata. Quando lo stesso fabbricato è
diviso in più appartamenti, box eccetera, esisterà anche un quarto numero
identificativo, il subalterno;
- realizzare una
pianta in scala dell'immobile o del terreno;
- assegnare a ogni unità immobiliare una categoria, una classe e una
consistenza.
Questo riferimento è
essenzialmente fiscale. La categoria riguarda il tipo di immobile
(per esempio abitazione signorile categoria A/2, abitazione popolare categoria
A/3, ufficio categoria A/10, box categoria C/6, tettoia categoria C/7) ed è riclassificata anche con i nuovi gruppi catastali in via di
varo (R, T eccetera). La classe differenzia, all'interno della categoria, il
grado di pregio (si parte dalla classe 1, che è il minimo pregio e via via si sale). La consistenza è attualmente
il numero di "vani catastali" per le abitazioni (che hanno poco a che
vedere con quelli reali). Tuttavia i nuovi accatastamenti prevedono il calcolo
della superficie utile (cioè calpestabile) in metri
quadrati. Attraverso cinque parametri (categoria, classe, consistenza, ma anche
comune e, per quelli più grandi, zona del comune), si determina la
"rendita catastale" che è la base di praticamente
tutta la tassazione (compravendite, Irpef e Ici).
Dalle
«particelle» alla singola unità
Un profano può
stupirsi del fatto che un fabbricato, magari edificato da decenni (o perfino da
secoli), possa non essere accatastato. Il motivo è presto detto. Esistono due
tipi di archivi catastali. Il primo è il Catasto
terreni. Il secondo è il Catasto fabbricati.
Le mappe del Catasto terreni, suddividono
l’area rappresentata in "particelle", cioè
in riquadri di forma irregolare, di porzioni di terreno, appartenenti a uno o
più proprietari. Ogni particella è identificata da riferimenti
alfanumerici, cioè lettere e numeri. Questi
riferimenti sono importanti, perché compaiono in ogni atto (per esempio di
trasferimento della proprietà) che riguarda i terreni. Oltre ad essi, per identificare esattamente la proprietà, occorre
identificare anche il numero di foglio di mappa in cui è inclusa la particella.
I fabbricati sono rappresentati come rettangolini o comunque poligoni
in scala. Perciò un fabbricato di dieci piani e un
altro di un piano solo possono avere esattamente la stessa rappresentazione. Sono
disegnati anche particolari topografici (strade, fiumi, canali) e si riportano
i punti trigonometrici, per l'orientamento.
Viceversa nel
catasto fabbricati, ciascun piano di un edificio, anzi ciascuna
unità immobiliare, sono rappresentati con una piantina-.
Nel catasto terreni a ogni particella è attribuita due rendite, una detta
“dominicale” (che riguarda la proprietà del terreno ) e una “agraria” (che
riguarda il tipo di coltivazione). Viceversa nel catasto fabbricati alle unità
immobiliari autonome è attribuita una “rendita catastale”.
Accade però che i
fabbricati utilizzati come immobili strumentali al fondo, cioè
necessari all’attività agricola (anche solo come abitazioni dell’agricoltore),
pur essendo degli edifici, non abbiano mai avuto in passato una propria rendita
catastale autonoma, ma siano stati tassati solo in base ali redditi dominicali
e agrari dei terreni su cui sorgono. Proprio per questo fino a poco tempo fa sembrava
non fosse necessario rappresentare le singole unità immobiliari, piano per
piano, di cui erano composti (suddivisione delle stanze compresa).
Le regole per i fabbricati rurali
Sono
tali, e quindi sono tassati solo in base al terreno, quelli che hanno queste
caratteristiche:
-
non sono di lusso né appartengono alle categorie catastali A/1 e A/8;
- il proprietario o l’affittuario che conduce il fondo è
iscritto nel Registro imprese; l'abitazione può essere utilizzata da persone a
carico conviventi, da dipendenti iscritti negli elenchi previdenziali o da
pensionati in agricoltura;
-
il possesso di è in forza di titolo idoneo oppure sono utilizzati da lavoratori
dipendenti con un numero di giornate superiore a 100;
-
il terreno sui cui sono asserviti è di almeno 10mila
metri quadrati (3mila per le coltivazioni in serra o per le zone montane);
-
il volume d'affari realizzato da chi conduce il fondo è superiore al 50% del
reddito complessivo (un quarto per le zone montane).
Quali sono da accatastare. . Tra di essi sono da iscrivere in Catasto quelli adibiti ad
abitazione dell’agricoltore, dei suoi familiari, di eventuali lavoranti
stagionali e (nel caso delle aziende agrituristiche) anche degli ospiti
paganti. Gli va anche attribuita una rendita catastale che, per il momento, sarà inefficace, perché i
tributi continueranno ad essere calcolati su quelle dei terreni.
Stesso discorso per
i fabbricati non abitativi,ma che restano strumentali
all’azienda agricola (per esempio stalle, fienili, depositi attrezzi), per cui
è però prevista un’apposita categoria catastale (D/10 - fabbricati per funzioni produttive
connesse alle attività agricole).
Quali edifici sono da
accatastare
Per
quanto riguarda agli edifici non utili per la conduzione del fondo agricolo,
tutti, tranne;
1)
i manufatti con superficie coperta inferiore a 8 mq;
2)
i manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo.
3) le serre adibite alla coltivazione e protezione delle
piante sul suolo naturale;
4)
le vasche per l'acquacoltura o di accumulo
per l'irrigazione dei terreni;
5)
i manufatti isolati privi di copertura;
6)
tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 m, purché di volumetria
inferiore a 150 mq;
Tuttavia
i primi due vanno eventualmente iscritti in catasto come pertinenze dell’immobile
principale.
Sanzioni:
la mancata dichiarazione o il mancato cambiamento di intestazione
in Catasto prevede una sanzione che va da un minimo di 258 a un massimo di 2.066 euro. In più ci sono i tributi
arretrati dovuti, le sanzioni relative e gli interessi. Infine sono da mettere
in conto anche i costi dell’accatastamento “d’ufficio” fatto direttamente dai
Comuni o dall’Agenzia del Territorio, secondo criteri che possono essere
particolarmente gravosi per il contribuente (a cui resta l’onere di impugnare in
giudizio la rendita attribuita).
La procedura. In campo ingegneri,
architetti e geometri
Per l’iscrizione bisogna rivolgersi a
un tecnico
Per
l’iscrizione in Catasto dei fabbricati occorre per forza rivolgersi a un tecnico o un professionista, che si assume la
responsabilità dell’atto. Si tratta (legge n. 165/1990) di ingegneri,
architetti, dottori agronomi, periti agrari e agrotecnici,
geometri e periti edili. I periti agrotecnici sono
stati però esclusi dagli gli atti di aggiornamento del
catasto terreni dalla decisione del Consiglio di Stato n. 2204 del 10 maggio 2007,
recepita dalla circolare del Territorio n. 10 del 22 giugno 2007.
E’
intuitivo che le operazioni del tecnico saranno da una parte disegnare una o
più piantine nella scala richiesta dal catasto e dall’altra fornire i dati per
identificare dove sta l’immobile (foglio, mappale e numero). Se
una particella già identificata da un certo numero va suddivisa in più
particelle (frazionamento) o unita con altre (accorpamento), anche di questo si
dovrà occupare.
Poi
il tecnico dovrà identificare l’uso a cui è volto l’immobile (abitazione,
ufficio, magazzino, garage eccetera) e dire chi ne è
proprietario.
Meno
chiaro è chi determina la rendita catastale o, meglio, tutti i parametri che
permettono di calcolarla. E’, in realtà, il tecnico stesso, ma tramite un
programma informatico (Docfa 3) fornito dal Catasto
stesso. In altre parole il tecnico si limita a due funzioni: rispondere sulla
schermata di un computer alle domande fatte dal programma e permettere al
Catasto di “rasterizzare” a distanza le cartine da
lui fatte, tramite lo scanner stesso del professionista, oppure fornirle con un
software che eviti al Catasto questa operazione. La rasterizzazione è una particolare scannerizzazione
fotografica su documento informatico di un immagine
che permette, con l’aiuto del professionista, anche il calcolo in metri
quadrati della superficie di ogni locale che compone un immobile.
Le
domande fatte dal programma tentano di identificare non solo la funzione dei
locali interni ad unità immobiliare (suddivisi in principali, come sale, camere
e cucine e in secondari come bagni, corridoi e ripostigli), ma anche quelle
delle costruzioni accessorie (balconi, terrazzi, cantine e magazzini, collegati
o non all’abitazione, di cui si vuole anche sapere se hanno altezze superiori o
inferiori a 1,5 metri). E chiaro che un locale principale vale per il Catasto
di più di uno secondario e quest’ultimo più di uno
accessorio.
Il
programma fa domande anche sul tipo di intonaci o
coperture esterne (vernice, vernice plastica, marmo, clinker eccetera), sul
tipo di tetto, sul materiale degli infissi, sul piano, sull’affaccio, sulla
presenza o meno di ascensori, sul tipo di riscaldamento, sulla presenza di
recinzioni, sulle finiture interne e via elencando. Lo scopo è differenziare, in base a criteri “oggettivi” il valore dell’immobile
stesso. In base a tale valore si assegnano i parametri
fiscali (categoria e classe) e si determina la rendita catastale. La
consistenza (cioè l’ampiezza dei locali in metri
quadrati) è misurata automaticamente da un programma informatico, che la
“legge” sulla cartina.
E’
chiaro che alle domande poste il professionista deve rispondere, sotto la sua
responsabilità, in modo veritiero: egli ha ben poco spazio di
interpretazione ed azione. Inutile prendersela con lui
se la rendita che dà il programma è alta. Formalmente, essa resta una
rendita “proposta”, che se non sarà contestata dal Catasto entro un certo lasso di tempo (cosa rara), diverrà definitiva.
Viceversa
se occorre fare frazionamenti, accorpamenti,
rettifiche, cambi di proprietà di terreni, la procedura informatica da
utilizzare non è la Docfa3, ma un’altra, detta “Pregeo”.
I conti in tasca ai geometri
Principali
voci della tariffa di un geometra per l’accatastamento
Voce |
Euro |
Denuncia al Catasto Fabbricati: stesura
planimetrica dell’unita immobiliare con rilevo, definizione dei poligoni,
compilazione modelli in procedura DOCFA, attribuzione rendita catastale e
restituzione su supporto informatico, presentazione e ritiro: |
|
Abitazione singola fino a.100 mq |
450 |
Da 2 a 4 unità fino a 100 mq (ciascuna) |
350 |
Per ogni 10 mq in più oltre i 100 |
15 |
Autorimessa fino a 80 mq |
200 |
Elaborato planimetrico per la dimostrazione, subalterni e modulistica |
|
nuova
costruzione fino a 10 unità: |
250 |
variazione fino a 10 unità |
300 |
Aggiornamento mappe catastali |
|
Frazionamento fino a 2 particelle con massimo di n. 10 punti celerimetrici: |
900 |
Frazionamento con introduzione in mappa di strade, canali e
simili;eseguiti con strumentazione celerimetrica, o metodologia GPS |
1.200 |
Introduzione in mappa di un
fabbricato ex-rurale o da accertare al Catasto fabbricati
(senza ampliamenti - conferma topografica - demolizioni). Il lavoro prevede
la redazione dell’estratto di mappa, la relazione di corrispondenza
topografica, la compilazione del modello censuario e la compilazione del mod 3Sp |
300 |
|
|
Nota: Sono escluse le spese vive sostenute,
che vanno opportunamente documentate. Maggiorazioni sono previste per i terreni pendenza superiore al 3%, accidentati, alberati,
boschi ad alto fusto, terreni acquitrinosi, quote superiori a 1300 metri, zone
innevate, lavori eseguiti con temperature inferiori a 0°. Vanno
dall’1,5 a 120% in più.
Fonte: Elaborazione Confappi-Federamministratori su dati
collegio geometri provincia di Forlì-Cesena