L'apertura di una botola sul lastrico privato
Sono
proprietaria di un appartamento che sta all'ultimo piano, con sovrastante
lastrico solare di proprietà. Ho fatto domanda al comune per l'autorizzazione
all'apertura di una botola di collegamento tra l'appartamento e il sovrastante
lastrico solare. Il comune mi ha chiesto di inviargli la deliberazione
dell'assemblea dei condomini che autorizza l'apertura
di questa botola. Premesso che il regolamento di condominio è stato stilato successivamente all'avvenuta vendita degli appartamenti e
che contiene un errore in quanto si parla di uso esclusivo del lastrico solare
mentre è stato dal mio notaio appurato che il lastrico solare è di proprietà
esclusiva, può il comune chiedere la deliberazione del condominio?Il parere
negativo del condominio è vincolante, anche se il lastrico solare è di
proprietà esclusiva?
Se risulta
documentalmente accertato che il lastrico solare è di
proprietà esclusiva del lettore, non si vede perché, una volta documentata la
proprietà, il comune debba richiedere la delibera assembleare di autorizzazione
all’intervento. Tanto più che, se abbiamo ben compreso, la botola di
collegamento verrebbe aperta non nelle parti comuni,
ma nella proprietà esclusiva.
A norma dell’articolo 4
della legge 10/77 — sostanzialmente recepito
dall’articolo 11 del Dpr 380/2001 (Testo unico
sull’edilizia) — il permesso di costruire è rilasciato al proprietario
dell’immobile, o a chi abbia titolo per richiederlo. Con la conseguenza che la
semplice produzione del rogito notarile dovrebbe
risolvere ogni questione relativa alla legittimazione del lettore a richiedere
la Dia o il permesso di costruire.
Si tenga presente che,
secondo la più recente giurisprudenza (si confronti Consiglio di Stato, sezione
V, 15 marzo 2001, n. 1504), nel procedimento per rilascio della concessione
edilizia, l’amministrazione ha il potere/dovere di verificare l’esistenza, in
capo al richiedente, di un idoneo titolo di godimento sull’immobile interessato
dal progetto di trasformazione urbanistica, trattandosi di un’attività
istruttoria che non è diretta in via principale a risolvere i conflitti di interessi tra le parti private in ordine agli immobili
interessati, ma che risulta finalizzata più semplicemente ad accertare il
requisito della legittimazione del richiedente.
In quest’ottica,
il parere negativo del condominio non sembra per nulla vincolante rispetto
all’amministrazione comunale.