Detrazioni sul risparmio energetico:
ammissibilità e procedure
Gli
interventi ammessi
Quattro sono gli interventi previsti:
1) riqualificazione energetica complessiva, che raggiunga indici di prestazione piuttosto elevati, attraverso interventi di tipo “attivo” (sull’ impianto-calore) e “passivo” (sulle strutture). Di fatto prevede la cappottatura dell’involucro esterno dell’edificio con materiali isolanti, i doppi vetri, l’installazione di caldaie a condensazione di nuova generazione e la contabilizzazione dell’impianto centralizzato. Resta possibile far ricorso, congiuntamente, a fonti energetiche alternative (pannelli solari, geo-termico) o a tecniche innovative (riscaldamento a pavimento).
2) interventi di coibentazione sulle sole strutture. In sostanza solo cappotto termico e infissi a doppi vetri. Va ricordato che il decreto non fissa i requisiti tecnici di trasmittanza dei tetti e dei pavimenti, ma solo quelli delle strutture verticali e degli infissi. La relativa tabella, allegata alla Finanziaria 2007, è errata, per un banale errore di inversione di valori. La circolare n. 36/2007 delle Entrate ha optato per non ammettere la detrazione prima della rettifica.
3) Installazione di pannelli solari “per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università”. Attenzione: quelli fotovoltaici hanno diverso tipo di agevolazioni. Requisiti: garanzia di 5 anni dei pannelli e di 2 anni delle componenti e certificazione di qualità conforme alle norme UNI 12975..
4) Sostituzione di caldaie di vecchio tipo con quelle a condensazione con certi rendimenti energetici (l’opera più probabile nei condomini, ma anche in villette uni o bifamiliari). Nei condomini per le parti comuni ciascuno dei proprietari può raggiungere il tetto di spesa, quindi non c’è il rischio di spender troppo anche se si interviene, in modo organico, su tutto l’impianto.
La semplice sostituzione della caldaia
non basta. Innanzitutto perché le norme (prima tra tutte il
Decreto dell’Economia e Finanze 19 febbraio 2007, ma non solo),
richiedono altri requisiti. Poi perché per conseguire un reale risparmio
rispetto al passato, occorre che tutto l’impianto sia correttamente calibrato,
tenendo conto delle sue caratteristiche attuali nonché
di quelle dell’edificio che lo contiene, per progettare il futuro.
Il decreto ministeriale pone diversi
requisiti aggiuntivi. E cioè:
1) devono essere installati generatori a
condensazione con una certa “potenza termica utile nominale”. Attenzione: non
tutte le caldaie a condensazione “toccano” tale obiettivo;
2) devono essere installate valvole
termostatiche su tutti i caloriferi, con unica eccezione per gli impianti a
pavimento. Nel caso di impianti costruiti abbastanza
recentemente, è facile che le valvole termostatiche esistano già. Se però
l’impianto è di vecchio tipo, l’installazione su tutti i caloriferi può comportare una spesa non indifferente.
3) L’impianto deve avere certe
caratteristiche: bruciatore di tipo modulante, regolazione climatica sul
bruciatore, pompa di tipo elettrico a giri variabili. Tutti questi dispositivi,
che mirano a far sì che il bruciatore non funzioni al massimo regime, ma quanto basta, non sono un grosso problema, se non altro
perché sono normalmente da prevedere, in caso di installazione di una caldaia a
condensazione:
4) È esclusa la trasformazione,
dell'impianto da centralizzato ad individuale o autonomo.
La circolare n 36 del 31 maggio 2007 aggiunge che non è premiata dal 55% la prima installazione di un impianto termico dove non esisteva. Ma non bisogna dimenticare le prescrizioni dell’allegato l’allegato I al Codice dell’energia, valide per la sostituzione di qualsiasi generatore di calore, di qualunque tipo esso sia..
Ricostruzione con super sconto
Gli interventi di riqualificazione globale energetica dell’intero edificio, impianti e
strutture, prevedono senz’altro spese
importanti il cui abbattimento grazie alla detrazione non è, né può essere, un
sufficiente incentivo: si deve puntare senz’altro a risparmi sulla bolletta che
possono essere davvero radicali e che permettono,
entro alcuni anni, di ammortizzare la spesa.
Il principale guaio sta nel fatto che ad essere agevolati sono
essenzialmente gli edifici esistenti : per quelli
nuovi occorre che la cubatura sia di almeno
10 mila metri cubi che corrispondono grossomodo a un condominio di 35-40
appartamenti, il risparmio energetico deve essere più consistente (il 50% ,
anziché il 20% in meno del parametro di legge) e comunque la detrazione si
applica solo sugli extra costi sostenuti
per conseguire tale valore limite, incluse le maggiori spese di progettazione. Mentre,
però, in un edificio nuovo è possibile
far sì che li stessi muri portanti siano strutturalmente costruiti con
materiali ad alto livello coibentante, in quelli
esistenti occorre mettere in opera una sorta di cappotto termico che ricopra le pareti, con effetti estetici non sempre
desiderabili. Inolte le pareti del “cappotto” non hanno
spesso la stessa consistenza di un muro tradizionale e sono soggette a
deformarsi con gli urti. Tutti questi inconvenienti non esistono per una categoria
di interventi privilegiati indirettamente dalle norme:
quelli di demolizione e fedele ricostruzione, inquadrati come opere di
“recupero”in quelle di ristrutturazione, dal Testo Unico dell’edilizia, dalle
norme regionali e dai regolamenti comunali
. Infatti, in tal caso, si godono contemporaneamente
i vantaggi del nuovo (strutture sin dal principio progettate per il
contenimento dei consumi) e quelli della
detrazione sugli edifici esistenti, anziché su quelli nuovi.
Per quanto attiene al metodo di
distribuzione del calore, ad essere privilegiato resta
il riscaldamento a pavimento, al posto dei tradizionali caloriferi, che
permette una più uniforme e gradevole diffusione del calore.
Nel caso invece della sostituzione
della caldaia con un modello a condensazione, vale la pena spendere qualcosa in
più e spingersi fino alla contabilizzazione dell’impianto termico. E’
conveniente che l’impianto funzioni 24 ore su 24 e che la regolazione delle temperatura avvenga,
a scelta dell’utente; in modo
differenziato nei vari locali (per esempio 18°C nelle camere e 22 °C nel
soggiorno) ne giova certamente l’igiene ed il benessere ambientale, come pure
il rendimento dei generatori a condensazione, senza contropartite negative in
termini energetici. Sconsigliabile la possibilità per il singolo di spegnere
l’immissione di calore nel proprio appartamento quando è fuori casa: durante la
sua assenza giornaliera è infatti dimostrato che si
raffredda una sezione di parete interna di circa 3 centimetri, e al suo ritorno
con la riaccensione, l’energia utilizzata dalla
caldaia per riscaldarla è praticamente pari a quella che sarebbe stata
necessaria se l’impianto nell’appartamento fosse rimasto acceso.
La procedura
La novità più importante della circolare n. 36/2007 è che l’iter
per ottenere la detrazione del 55%, a differenza di quel che accade per il 36%,
non prevede trasmissione di alcuna documentazione
all’’Agenzia delle Entrate (Centro Servizi di Pescara), ma solo al Dipartimento
ambiente dell’Enea. Pertanto non scatta nessuno degli altri obblighi connessi
con la comunicazione (per esempio la comunicazione a Pescara della ripartizione
della spesa dell’amministratore condominiale, l’autocertificazione di aver
versato l’Ici sin dal 1997,
e via elencando).
Comunicazione Asl.
Continua invece ad essere obbligatoria la Comunicazione di inizio
lavori con lettera raccomandata AR alla Asl, qualora
imposta dai decreti legislativi 626/94 e
494/96 sulla sicurezza lavoro (cantieri la cui entità presunta di lavoro non
sia inferiore a duecento uomini-giorno o con rischi particolari), anche se non
ne va dato riscontro a Pescara. .
Documenti all’Enea. Quelli da inviare sono due, e cioè:
1) L’attestato di certificazione
energetica o, in mancanza, quello di qualificazione energetica allegato al
decreto ministeriale 19/2/2007, compilato da un tecnico abilitato. Si tratterà quasi sempre del secondo dei due, a meno che la regione o la
provincia autonoma abbiano varato un modello di attestato.
2) La scheda informativa sull’intervento (allegato E allo stesso
decreto).
L’asseverazione. Occorre anche acquisire, ed esibire a richiesta,
l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza
dell'intervento ai requisiti previsti dal decreto, che mutano a seconda delle opere. In particolare: per la
riqualificazione energetica globale, occorre
specificare che si è stati sotto almeno del 20% all’indice di prestazione
energetica stabilito; per gli interventi sull’involucro edilizio, che le trasmittanze termiche ottenute sono inferiori o uguali ai
valori riportati nella tabella allegata al decreto; per i pannelli solari, che
essi stessi siano conformi alle norme Uni 12975 e garantiti per almeno cinque
anni, (per gli accessori e il bollitore il periodo cala a 2 anni); per la
sostituzione con caldaie a condensazione, che siano previsti i rendimenti e i
dispositivi elencati nel decreto stesso.
Tempi e modi. L’invio all’Enea deve avvenire entro 60 giorni dalla fine dei
lavori e, comunque, non oltre il 29 febbraio 2008, con
l’eccezione delle imprese con periodo di imposta non coincidente con l'anno
solare, per le quali il termine è non oltre 60 giorni dalla chiusura del
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.
Due le possibilità: compilazione della documentazione
telematica, attraverso il sito www.acs.enea.it, oppure invio a mezzo
raccomandata con ricevuta semplice, ad ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti
globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese n. 301 - 00123 Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come riferimento: “Finanziaria
2007 riqualificazione energetica”.
L’invio postale diviene obbligatorio se si è costretti a utilizzare l’attestato di certificazione energetica
predisposto dalla Regione.
Bonifici. Il pagamento delle spese deve avvenire
con apposito bonifico bancario o postale, ma solo se
il contribuente è un soggetto non titolare di reddito d’impresa (per esempio
una persona fisica o un condominio). Negli altri casi, va bene
qualunque documentazione idonea. A questo proposito (ma il decreto non lo dice)
dovrebbero valere le regole del 36%: certe spese che non si possono materialmente
pagare con bonifico possono comunque essere detratte,
anche se il bonifico stesso non le comprende. Si tratta per esempio della tassa di occupazione
del suolo per le impalcature, del
contributo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione da versare al Comune, delle ritenute fiscali del 20% sulle
fatture di direttore dei lavori e progettista,
e di quelle del 4% sugli appalti condominiali (questi due ultimi costi
compaiono in fattura ma non sono versati con bonifico).
Costi mano d’opera. La circolare n. 36/2007 ha di fatto
esteso anche al 55% l’obbligo di specificare in fattura i costi della mano
d’opera, pena la perdita dell’agevolazioni. Resta comunque una disposizione non applicabile se ad eseguire le
opere è un artigiano che lavora in proprio (fatto piuttosto raro, però, in caso
di questo tipo di lavori).
Cosa
conservare. Vanno
infine conservati, ed esibiti a richiesta, oltre all’asseverazione del tecnico,
le fatture o le ricevute fiscali,la ricevuta
telematica o postale della raccomandata all’Enea, la copia della delibera
assembleare e della tabella millesimale di
ripartizione delle spese (per i condomini) e la dichiarazione del possessore di
consenso all'esecuzione dei lavori (per gli inquilini in affitto o per chi gode
di un comodato sull’immobile).
Spesa
detraibile al 55 per cento |
Tetto massimo della spesa detraibile (euro) |
Spesa massima su cui esercitare la detrazione
(euro) |
Riqualificazione
energetica di edifici esistenti per ottenere un fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione
invernale inferiore di almeno il 20% dei valori riportati nell'allegato C,
numero 1, tabella 1, decreto legislativo 192/2005 (articolo 1, comma
344) |
100.000 |
181.818 |
Interventi
su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o
unita immobiliari, riguardanti strutture opache verticali o orizzontali
(coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, a condizione che
siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K,
della Tabella 3 allegata alla legge finanziaria 2007 (articolo 1, comma
345) |
60. 000 |
109.091 |
Installazione
di pannelli solari per la produzione di acqua calda
per usi domestici, industriali e per piscine, strutture sportive, case di
ricovero e cura, istituti scolastici e universita (articolo
1, comma 346) |
60.000 |
109.091 |
Sostituzione
di impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di caldaie a condensazione e per il sistema di distribuzione
(articolo 1, comma 347) |
30.000 |
54.545 |
Certificazione
non fa rima con qualificazione
Qual è la differenza tra l’”attestato di certificazione energetica”
e quello di “qualificazione energetica”? Dal punto di vista dei contenuti, non
dovrebbe esistere (anche se, come vedremo, non è proprio così). Con entrambi,
infatti, si attestano le prestazioni energetiche di un edificio o delle sue
parti secondo criteri che dovrebbero essere standard,. in
osservanza della direttiva comunitaria 2002/91/CE e del Codice dell’energia che
la recepisce (Decreto legislativo 192/2005), nonché dei suoi decreti
ministeriali applicativi. Dal punto di vista delle procedure, invece, le cose
cambiano.
La “qualificazione energetica” era stata introdotta dal Codice
come un documento obbligatorio presentato dal direttore dei lavori in Comune
contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, redatto al semplice scopo di
ottenere dal Comune stesso il rilascio dell’attestato di certificazione
energetica: insomma si trattava di una sorta di asseverazione
del professionista che aveva lo scopo di accelerare la pratica per ottenere la
certificazione. Non solo: altri attestati di qualificazione “facoltativi”
potevano essere dal committente (per esempio a firma del progettista), sempre
allo stesso scopo. A sua volta la forma e l’iter dell’altro attestato, quello
di certificazione energetica, dovevano essere
stabiliti dalle singole regioni, pur nel rispetto dei “vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal
presente decreto (il Dlgs 192/2005) e dalla stessa direttiva 2002/91/CE”. Un
decreto interministeriale, con l’assenso della Conferenza unificata, avrebbe
dovuto emanare le “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli
edifici”, quindi una norma non vincolante ma di puro indirizzo e consiglio
verso le Regioni per predisporre la certificazione energetica stessa. Le linee
guida non saranno approvate, secondo il Ministero dello Sviluppo, prima del
luglio 2007, con gravissimo ritardo rispetto ai tempi previsti dal Codice.
Il decreto attuativo del 55% ha introdotto invece, nei suoi
allegati, un attestato di qualificazione energetica che assume una funzione
inedita: quella di sostituire la certificazione energetica almeno finché la
regione non si è espressa a proposito, almeno ai fini di ottenere la detrazione
del 55%. Non è finita: si tratta di un prestampato più o meno “rigido”,mentre l’attestato di qualificazione energetica previsto
dal Dlgs poteva essere liberamente redatto, dnel
rispetto solo di certi di contenuto.
Il guaio è che la delega prevista dal Codice dell’Energia alle
Regioni della certificazione energetica ha limiti vaghissimi (il “rispetto dei
principi fondamentali” delle norme nazionali ed europee), che possono indurre
alcune di esse a stabilire autonomamente i requisiti
di prestazioni energetiche degli edifici. Tutto ciò alla
faccia della standardizzazione delle norme tecniche, non solo a livello
nazionale ma anche a livello europeo. La Lombardia ha già scelto questa
strada, con il Dgr 27 12 06 n. 3938 e il Piemonte ha fatto lo stesso con la legge 28 maggio 2007, n. 13
(appena pubblicata sulla Gazzetta regionale). Conseguenze si avranno anche
sulla detrazione del 55% sul risparmio energetico: la procedura per ottenerla
si complicherà (burocrazia in comune per ottenere il certificato) e,
soprattutto, potrebbero variare i requisiti e per ottenerla, almeno in venti diverse parti del territorio italiano, le regioni e
le province autonome. Almeno in venti, perché molte Regioni si sono nel frattempo affrettate a distribuire ulteriori deleghe a
enti locali interni del proprio territorio.
Glossario
Bruciatore modulante |
è quello che funziona con tutti i beccucci accesi, ma in
cui la fiamma viene modulata in
funzione del fabbisogno energetico (necessario per l’intervento agevolato di
sostituzione delle caldaie). |
Caldaia a condensazione |
Utilizza il
principio di recuperare parte del calore di
combustione che le altre caldaie disperdono nell’ambiente, mediante la
condensazione del vapore acqueo e la conseguente diminuzione della
temperatura dei fumi di scarico. Per questa ragione il
calore viene ceduto al fluido termovettore
in quantità superiore rispetto alle caldaie convenzionali di pari potenza,
per mezzo di maggiori superfici di scambio termico. |
Contabilizzazione dell’impianto termico |
Adeguamento
di un impianto centralizzato alla regolazione del calore nei singoli
appartamenti, con conseguente rilevamento dei consumi di combustibile in
ciascuno di essi. In genere il funzionamento della
caldaia è gestito da una centralina (che può essere regolata anche da lontano, per esempio via modem) che lo
adegua alla richiesta di calore da parte delle singole unità immobiliari,
tenendo naturalmente conto della temperatura atmosferica esterna all’edificio
e interna a ciascun appartamento. |
Pompa elettronica a giri variabili |
Dispositivo per la circolazione del fluido di un impianto di riscaldamento che adegua il pompaggio alla richiesta
dell’utenza (necessario per l’intervento agevolato di sostituzione delle
caldaie). |
Potenza termica utile |
In un
generatore di calore, la quantità di calore trasferita nell'unità di tempo al
fluido termovettore, corrispondente alla potenza
termica del focolare diminuita di quella scambiata dalle pareti della caldaia
con l'ambiente e di quella persa dal camino; l'unità di misura utilizzata è
il kilowatt |
Rendimento termico utile |
In un
generatore di calore, il rapporto tra la potenza termica utile e la potenza
termica del focolare |
Regolazione climatica sul bruciatore |
Consiste in una sonda esterna all’edificio che rileva la
temperatura atmosferica e agisce direttamente sul bruciatore (necessaria per
l’intervento agevolato di sostituzione delle caldaie). |
Trasmittanza termica |
Flusso di calore che passa attraverso pareti, soffitti o
pavimenti per mq di superficie e per grado K di differenza tra la temperatura
interna ad un locale e la temperatura esterna o del locale contiguo. Viene espressa con: “Trasmittanza termica k = W/mq x °C”. |
Fonte:
Confappi-Federammninistratori
1.
Intervento di riqualificazione globale su edificio
esistente (comma 344).
L'intervento è eseguito su di una
palazzina da 3 appartamenti:
Il progetto di massima prevede:
N |
Intervento |
Finalità |
Costo |
0 |
Diagnosi energetica (prima e dopo
l'intervento), progettazione degli interventi, pratiche burocratiche
necessarie (attestato di qualificazione, ecc.) |
Individuazione delle
opere più convenienti e loro progettazione finalizzata ai migliori rendimenti
energetici. |
7.000,00 |
1 |
Installazione di un cappotto di elevato spessore (circa |
Riduzione drastica
del fabbisogno di energia dell'involucro edilizio. |
60.000,00 |
2 |
Nuovi serramenti ad elevato isolamento
termica con vetri basso emissivi |
22.000,00 |
|
3 |
Sostituzione dell'impianto di
riscaldamento a ventilconvettori con uno a pannelli
radianti |
Aumento del benessere e
predisposizione all'uso di basse temperature del fluido |
25.000,00 |
4 |
Regolazione modulante |
||
5 |
Pompa di calore geotermica e relativo
pozzo geotermico |
Predisposizione all'uso di energie rinnovabili (pannelli solari fotovoltaici). |
15.000,00 |
6 |
Installazione di pannelli solari
termici per la copertura del 50 % del fabbisogno di energia
per acqua calda sanitaria con caldaia a gas integrativa |
Uso ulteriore di energia rinnovabile (solare
termico). |
3.500,00 |
|
|
Totale intervento Detrazione in 3 anni |
132.500,00 72.800,00 |
7 |
Installazione di pannelli solari fotovoltaici |
Investimento costituito dall'accesso
al conto energia Annullamento del consumo di energia primaria |
20.000,00 |
Fonte: Edilclima
Osservazioni:
La
logica dell'intervento è questa: per ridurre il fabbisogno sotto il 20 %
rispetto ai valori di legge per i nuovi edifici è conveniente in questo caso
ricorrere all'isolamento a cappotto. Il costo di un cappotto con
Con
un fabbisogno così ridotto, è possibile impiegare con profitto la pompa di
calore geotermica in luogo di un generatore a combustione.
Se
le pompe di calore vengono alimentate attraverso
l'energia prodotta da pannelli fotovoltaici, il consumo di energia primaria,
come pure le emissioni in atmosfera, vengono completamente annullate.
Il
costo dell'intervento di cui al punto 7 non è ammissibile ai benefici della
finanziaria in quanto è possibile ricorrere al conto
energia, che consente di ammortizzare l'impianto fotovoltaici in circa 10 anni,
a fronte di una sua durata di almeno 25 anni.
2.
Intervento di sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale (comma
347)
L'intervento è eseguito sull'impianto di
climatizzazione invernale di un condominio da 40
appartamenti.
Il progetto di massima prevede:
N |
Intervento |
Finalità |
Costo (€) |
0 |
Diagnosi energetica (prima e dopo
l'intervento), progettazione degli interventi, pratiche burocratiche
necessarie (attestato di qualificazione, ecc.) |
Individuazione delle
opere più convenienti e loro progettazione finalizzata ai migliori rendimenti
energetici. |
7.000,00 |
1 |
Sostituzione del generatore di calore
con uno a condensazione correttamente dimensionato in base al fabbisogno |
Opere necessarie per ottenere un
rilevante aumento del rendimento di produzione del calore |
60.000,00 |
2 |
Bonifica del camino con intubamento |
||
3 |
Sostituzione delle pompe con una a
giri variabili |
||
4 |
Rifacimento dei collegamenti elettrici
e della regolazione di centrale |
||
5 |
Installazione della regolazione
termostatica per singolo ambiente mediante valvole termostatiche conformi alla UNI EN |
Aumento del
rendimento di regolazione, con regolazione con banda proporzionale di |
19.000,00 |
6 |
Installazione della contabilizzazione
del calore, costituita da contatori di calore indiretti, con lettura a
distanza via radio, secondo la procedura prevista dalla norma UNI 10200 |
Conferimento dell'autonomia gestionale agli appartamenti. |
30.000,00 |
7 |
Istruzioni per il corretto uso dell'impianto
e per la ripartizione dei costi di riscaldamento per ogni condomino e per il gestore |
Il miglior confort ed i migliori
rendimenti dipendono anche dal corretto comportamento degli utenti |
comprese nel progetto |
|
|
Totale Detrazione in 3 anni |
116.000,00 63.800,00 |
Fonte: Edilclima
L'intervento
comporta una riduzione dei consumi alla metà circa di quelli attuali, con un
risparmio di circa 18.000 €/anno. Questo risultato è
strettamente legato alla corretta progettazione dell'intervanto.
Con
riferimento alla classificazione energetica degli edifici prevista dalla
normativa Europea e che sarà probabilmente prevista dalle linee guida
ministeriali per la certificazione energetica, l'edifico passerebbe dalla attuale classe energetica F, alla classe energetica C.
Intervenendo anche sui serramenti, potrebbe agevolmente passare alla classe
energetica B, con incremento del valore commerciale degli appartamenti.
Serve
la diagnosi energetica
A
cura di i Franco Soma - Edilclima
Sia che si chieda la detrazione del
55%, sia che non la si chieda, quando si sostituisce
un qualsiasi generatore di calore occorre seguire le prescrizioni previste
dall'allegato I del Dlgs n. 192/2005 (il Codice dell'Energia, aggiornato al
Dlgs 311/2006).
L'allegato prescrive il calcolo del
rendimento globale medio stagionale e la verifica che
lo stesso risulti inferiore a una certa funzione (75 + 3 Log. Pn). In caso di installazione di
caldaie con potenze nominali del focolare superiori a 100 kW
(o anche di più caldaie la cui potenza, sommata, superi questa cifra) deve
essere allegata una diagnosi energetica dell'edificio che dimostri quali sono
le misure efficaci sotto il profilo dei costi atte alla riduzione dei consumi.
Tuttavia, sempre lo stesso allegato,
ammette che se si sostituisce solo la caldaia ,senza
aumento di potenza, (inferiore comunque a quella prevista per ottenere il 55%
di detrazione) si possono evitare i calcoli del rendimento e l'esecuzione della
diagnosi, ma a certe condizioni:
Impianti autonomi:
1) Deve esistere una centralina
(termostato ambiente) programmabile su due livelli nell'arco delle 24 ore,
dotata di sonda ambiente ed eventualmente di
compensazione con sonda esterna;
2) Devono esistere valvole
termostatiche automatiche o valvole elettriche modulanti per la regolazione
della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone
Impianti centralizzati:
1) Deve esistere una centralina di
compensazione con sonda esterna regolabile su due livelli nell'arco delle 24
ore;
2) Devono esistere, anche in questo
caso, le valvole termostatiche automatiche o le valvole elettriche modulanti;
3) Va verificata la corretta
equilibratura del sistema di distribuzione; eventuali squilibri vanno corretti,
eventualmente installando un sistema di contabilizzazione.
La diagnosi energetica dovrebbe essere
comunque necessaria per godere dela
detrazione del 55 per cento: è infatti prevista nell'allegato A al decreto
ministeriale che ne detta le condizioni, relativo all'Attestato di
qualificazione energetica". Le norme tecniche per eseguire tale diagnosi
dovrebbero essere quelle fissate a livello europeo dal CEN (Comitato europeo di
normazione), che stanno presto essere recepite, in un documento semplificato,
dal Comitato termotecnico Italiano, ente federato all'Uni. Per eseguire la diagnosi, occorre prima esaminare
analizzare la struttura dell'edificio (misurando pareti, pavimenti, infissi e
determinando materiali, spessori eccetera.) e in seguito confrontare il
rendimento teorico di un impianto con 4 diversi rendimenti reali, quello di emissione, quello di regolazione, quello di distribuzione
e quello di produzione.
La misura del
gap tra rendimento teorico e reale permettono di
identificare con la diagnosi, le malattie dell'impianto. Per esempio un
insufficiente rendimento di emissione dà la misura di
quanto i caloriferi perdono troppo calore; un gap nella regolazione permette di
capire quando l’impianto reagisce male alle variazioni di temperatura esterna,
dovute a cause atmosferiche o alla diversa insolazione durante la giornata; un
cattivo rendimento di distribuzione mostra che le tubazioni disperdono troppo
calore e uno di produzione dice che bisogna intervenire sulla dispersione dalle
pareti delle caldaie o sulle perdite al camino. Si evita così disperdere denaro inutilmente, privilegiando quelle opere in grado di risolvere i
principali “mali” dell’edificio.
Leggi
regionali sul risparmio energetico
Abruzzo |
L. 3 3 2005,
n. 12 |
Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso
e per il risparmio energetico |
L. 11 10 2002, n. 22 |
Modalità di calcolo per l'applicazione dei
parametri urbanistico-edilizi ai fini del
miglioramento dei livelli di coibentazione termo-acustica e del contenimento
dei consumi energetici |
|
L. 12 1 2001,
n. 1 |
Attuazione disposto dell'art. 14, c. 2, lett. b) del D.Lgs 79/99 - Disciplina identificazione di clienti
idonei all'acquisto di energia |
|
L. 21 9 1999, n. 84 |
Integrazioni e modifiche alla l.r
16.09.98, n. 80 - norme promozione e sviluppo fonti rinnovabili energia e
risparmio energetico |
|
L. 16 9 1998, n. 80 |
Norme promozione e sviluppo fonti rinnovabili di energia e risparmio energetico |
|
Basilicata |
Dgr 13 12 2004, n. 2920 |
Atto di indirizzo per il corretto
inserimento degli impianti eolici sul territorio regionale |
Dcr 26 6 2001, n. 220 |
Piano Energetico Regionale della Basilicata |
|
Bolzano |
Dpgp29 09 2004, n. 34 |
Regolamento di esecuzione della legge
urbanistica in materia di risparmio energetico |
Dpgp 7 12 2000, n. 49 |
Norme transitorie concernenti il collegamento a sistemi di teleriscaldamento |
|
Dpgp 15 7 1999, n. 42 |
Regolamento esecuzione legge provinciale 17 12
1998, n. 13 - Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata |
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L. 17 12 1998, n. 13, art. 60 |
Ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata |
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L. 13 2 1997, n. 4, art. 6 |
Interventi della Provincia autonoma di Bolzano-Alto
Adige per il sostegno dell'economia |
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Campania |
L. 25 7 2002, n. 12 |
Norme per il contenimento inquinamento luminoso e del consumo
energetico |
Emilia Romagna |
L. 23 12 2004, n. 26 |
Disciplina della programmazione energetica territoriale ed
altre disposizioni in materia di energia |
L. 29 9 2003, n. 19 |
Norme in materia di riduzione
dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico |
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Friuli |
Dpgr 7 11 2006, n. 345 |
Legge regionale n. 4/1999, Art. 8,
comma 33 - legge regionale n. 4/2005, Art. 42 -
Regolamento in materia di incentivi concessi dalle
CCAA alle imprese per iniziative finalizzate al contenimento dei consumi
energetici nei processi produttivi ed all'utilizzo delle fonti rinnovabili di
energia |
L. 21 7 2006, n. 12, art. 6, commi 41-48 |
Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per
gli anni 2006-2008 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile
1999, n. 7 |
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L. 24 5 2004, n. 15 |
Riordinamento normativo dell’anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici,
pianificazione territoriale, trasporti ed energia |
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Dpgr 31 5 2001, n. 210 |
Regolamento per concessione di contributi in conto capitale,
previsti dall’articolo 5, commi da 24 a 28, della Legge Regionale 26 febbraio
2001, n. 4 (Legge Finanziaria 2001), per il contenimento e la riduzione dei
consumi e l‘utilizzazione delle fonti alternative di energia |
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L. 26 2 2001, n. 4, art. 5, commi 24-28 |
Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed
annuale della Regione. (Contributi prima casa e per il risparmio energetico) |
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Lazio |
L. 28 4 2006, n. 4 art. 36 |
Legge finanziaria regionale 2006, art. 36 (contributi energie
alternative) |
L. 8 11 2004, n. 15 |
Disposizioni per favorire l’impiego di energia
solare termica e la diminuzione degli sprechi idrici negli edifici |
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Liguria |
Legge 2 7 2002, n. 24 |
Disciplina per la costruzione, installazione, manutenzione e
pulizia degli impianti aeraulici |
L. 21 6 1999, n. 18, art. 104-104ter |
Conferimento funzioni enti locali per ambiente, difesa del
suolo ed energia |
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L. 8 11 96, n. 48 |
Interventi nel campo energie alternative e risparmio energetico |
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Lombardia |
Dgr 27 12 2006, n. 3938 |
Procedura di calcolo per certificare il fabbisogno energetico
degli edifici in attuazione dell'art. 29 della L.R.
26/2003, e dell'art. 25 della L.R. 24/2006 |
Dgr 27 12 2006, n. 3951 |
Primi indirizzi e criteri per l'applicazione di riduzioni
degli oneri di urbanizzazione in relazione a
interventi di edilizia bioclimatica o finalizzati
al risparmio energetico ai sensi dell'art. 44, comma 18, della L.R. 12/05 |
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L. 21 12 2004, n. 39 |
Norme per il risparmio energetico negli edifici e per la
riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti |
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L. 12 12 2003,
n. 26 art. 25-33-bis |
Titolo III disciplina del settore energetico |
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L. 27 3 2000, n. 17 |
Misure risparmio energetico ad uso di
illuminazione esterna e lotta inquinamento luminoso |
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L. 13 12 1996, n. 36 |
Risparmio energetico |
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L. 20 4 1995, n. 26 |
Calcolo volumetrie edilizie e rapporti di copertura in caso
perseguimento maggiore coibentazione termica o acustica |
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Marche |
L. 24 7 2002, n. 10. |
Misure urgenti in materia di risparmio
energetico e contenimento dell'inquinamento luminoso. |
L. 17 2 1992, n. 13 |
Norme attuative L. 9 1 1991, n. 10
(uso razionale dell'energia, risparmio energetico e sviluppo delle fonti
rinnovabili di energia) |
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Molise |
L. 8 11 2002, n. 36 |
Modalità di calcolo di parametri urbanistico-edilizi finalizzati a migliorare la qualità
funzionale degli edifici ed a contenere il consumo energetico |
Piemonte |
L.
28 5 2007, n. 13 |
Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia |
L. 7-10-2002,
n. 23 |
Disposizioni in campo energetico. Procedure formazione piano
regionale energetico-ambientale. |
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L. 24 3 2000, n. 31 |
Prevenzione e lotta inquinamento luminoso e corretto impiego risorse energetiche |
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Puglia |
L. 23 11 2005, n. 15 |
Misure urgenti per il contenimento dell’inquinamento luminoso
e per il risparmio energetico |
L. 11 8 2005, n. 9 |
Moratoria per le procedure di valutazione d'impatto ambientale
e per le procedure autorizzative in materia di impianti di energia eolica |
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L. 30 11 2000, n. 19 |
Conferimento funzioni e compiti amministrativi in materia di energia e risparmio energetico, miniere e risorse
geotermiche |
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Sicilia |
Decreto Territorio e Ambiente 14 11 2005. |
Criteri relativi ai progetti per la
realizzazione di impianti industriali per la produzione di energia mediante lo
sfruttamento del sole |
Decreto Territorio e Ambiente Sicilia
28 4 2005. |
Criteri relativi ai progetti per la
realizzazione di impianti industriali per la produzione di energia mediante
lo sfruttamento del vento. |
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L. 22 4 2005, n. 4 |
Norme riguardanti il contenimento dei
consumi energetici e il miglioramento dei livelli qualitativi delle
abitazioni.
Disposizioni volte alla riduzione dell'inquinamento luminoso. Deroga ai regolamenti edilizi comunali per le farmacie. |
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Toscana |
Dgr 28 2 2005, n. 322 |
Approvazione istruzioni tecniche denominate “Linee guida per
la valutazione della qualità energetica ed ambientale degli edifici in
Toscana” ai sensi art. 37, c. 3 L. regionale 3 1
2005, n. 1 |
L. 24 2 2005, n. 39 |
Disposizioni in materia di energia |
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Dgr 27 8 2004, n. 215 |
Programma per il finanziamento progetti in tema di ecoefficienza energetica. |
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Dcr 18 1 2001 |
Piano Energetico Regionale |
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L. 11 8 1999, n. 51 |
Disposizioni in materia di linee elettriche ed impianti elettrici |
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L. 1 12 1998, n. 88 |
Attribuzione enti locali compiti urbanistici, protezione
ambiente, inquinamento e gestione rifiuti, risorse
idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche,
viabilità e trasporti (Dlgs 31 03 98, n. 112). |
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L. 27 6 1997, n. 45 art. 7 |
Norme in materia di risorse energetiche. |
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Trento |
L. 16 6 2006, n. 3 art. 39 |
Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino
(Disposizioni di prima applicazione per l’istituzione dell’agenzia
provinciale per l’energia) |
Dgr 13 9 2002, n. 2190 |
L.P. 29.5.1980, n. 14 i
"Provvedimenti per il risparmio energetico e l'utilizzazione delle fonti
alternative di energia". |
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Umbria |
Dd 23 5 2007, 4637 |
Bando per il sostegno alle imprese per
investimenti nelle fonti rinnovabili, la tutela e la riqualificazione
ambientale. |
L. 28 2 2005, n. 20 |
Norme in materia di prevenzione dall’inquinamento luminoso e
risparmio energetico |
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Reg. 9 2 2005, n. 2. |
Determinazione dei costi massimi ammissibili al contributo di
cui all’articolo 19 della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23, recante
norme di riordino in materia di edilizia
residenziale pubblica. |
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L. 28 11 2003, n. 23 |
Norme di riordino in materia di edilizia
residenziale pubblica |
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L. 20 12 2000, n. 38 |
Agevolazioni nel calcolo parametri urbanistici per
miglioramento comfort ambientale e risparmio energetico negli edifici |
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Val d’Aosta |
L. 3 1 2006, n.
3 |
Nuove disposizioni in materia di interventi
regionali per la promozione dell’uso razionale dell’energia |
L. 14 10 2005, n. 23 |
Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione
delle procedure autorizzative per la realizzazione
e l’esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, destinati alla
produzione di energia o di vettori energetici |
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L. 20 8 98, n. 62 |
Uso razionale energia, risparmio energetico e sviluppo delle
fonti rinnovabili |
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Veneto |
L. 30 6 2006, n. 8 |
Iniziative di sostegno alla produzione e all’utilizzo di
biomasse legnose per scopi energetici |
L. 27 12 2000, n. 25 |
Norme per la pianificazione energetica regionale,
l’incentivazione del risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti
rinnovabili di energia |
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L. 30 7 1996, n. 21 |
Calcolo volumetrie edilizie, rapporti copertura, altezze e
distanze in caso aumento spessori tamponamenti
perimetrali e orizzontali, per il risparmio energetico |
Legenda: Dcr =
Delibera consiglio regionale; Dpgp = decreto
presidente giunta provinciale; Dpgr = Decreto
presidente giunta regionale; Dgr= decreto giunta
regionale; L. = Legge; Reg.=
Regolamento regionale.
Fonte: Ufficio Studi Confappi-Federamministratori