Sconto fiscale del 36% per quasi tutte le misure anti-furto. Limitato il campo d'azione della detrazione per le opere per evitare gli infortuni domestici: sì ai rilevatori di gas e di fumo, no ad eventuali interventi di manutenzione ordinaria negli appartamenti, anche se volti a prevenire incidenti.

Sono due tra i primi orientamenti interpretativi forniti dal Ministero delle Finanze in una circolare (la n. 13 del 6 febbraio), pubblicata su il Sole 24 ore dell'8 febbraio. La circolare è emanata in seguito a una serie di domande poste da Il Sole del Lunedì sulle nuove agevolazioni al recupero inserite dalla Finanziaria 2001 nell'articolo 1 della legge 449/97, che regola le detrazioni fiscali sulle opere di recupero nelle abitazioni e nei condomini.

Le risposte del Ministero lasciano comunque spazio ad alcuni dubbi che meriterebbero ulteriori chiarimenti.

Opere anti-infortuni Nel nuovo testo della Finanziaria 1998 era stato inserito un periodo a dir poco sibillino. Si afferma infatti che la detrazione spetta anche "all'esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici". Poiché il numero e il tipo di incidenti che possono capitare tra le mura di casa è vastissimo, sono stati in tanti a chiedersi la portata e i limiti della norma.

Il Ministero ha innanzitutto chiarito che deve trattarsi di opere sull'immobile (impiantistiche ed edili). Quindi è ovviamente escluso l'acquisto di elettrodomestici dotati di misure di sicurezza più rigide.

Piuttosto sorprendente è stata l'inclusione anche delle piccole riparazioni degli impianti esistenti ai fini di evitare incidenti, per esempio la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa malfunzionante. Resta però poco probabile che i contribuenti sfruttino questa possibilità: è assurdo affrontare la burocrazia necessaria per ottenere il 36% e pagare tramite bonifico bancario, quando le cifre in ballo sono nell'ordine delle poche decine di migliaia di lire. Viceversa, sembrano essere stati "scartati" altri interventi edili di manutenzione ordinaria negli appartamenti. Si era chiesto infatti se erano comunque interventi agevolabili la creazione di scivoli in casa, al posto di gradini, l'ampliamento di vani porta, l'apposizione di ringhiere o corrimani, anche se non erano rispettate, per mancanza materiale di spazio, le rigide prescrizioni su distanze, altezze e pendenze previste dalla legge sull'eliminazione delle barriere architettoniche. Queste opere, per quanto teoricamente rientranti tra quelle contro gli infortuni domestici (la cui causa statistica principale sono le cadute in casa), non sono stati giudicati agevolabili.

Si è infine chiesto al Ministero se la detrazione si applicasse a dispositivi, collegati agli impianti, ma non prescritti dalle leggi sulla loro messa a norma, il cui scopo è incrementare la sicurezza domestica (rivelatori di gas, di fumi, sensori rilevatori di incendi eccetera). Stavolta la risposta è stata favorevole al contribuente: sì, la detrazione si applica.

Su questa previsione c'è chi potrebbe nutrire qualche perplessità. Infatti, a sentire le associazione dei consumatori, i rilevatori di fuoriuscita di gas e quelli di presenza di monossido di carbonio sono piuttosto costosi e non sono sempre efficaci come dovrebbero. Inoltre sono state adottati per la loro vendita delle strategie a dir poco discutibili. Per esempio dei cartelli ingannevoli, appesi presso le portinerie, che appaiono molto simili a quelli lasciati dalle società di gestione del gas, dalla cui lettura una persona poco attenta poteva ricavare l'impressione che lo loro installazione fosse obbligatoria.

Misure contro i furti La Finanziaria 2001 è stata ambigua anche sulle agevolazioni previste per "prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi". Le Finanze hanno naturalmente chiarito che la definizione sottintende solo gli atti penalmente illeciti, per esempio i furti, le aggressioni, le rapine e i sequestri di persona. Ci si è naturalmente chiesti quali fossero le misure contemplate. Per ottenere dati certi il Sole ha sottoposto al Ministero un elenco, che riportiamo in tabella. Le Finanze hanno risposto che tutti gli interventi elencati, sono agevolabili, purché connessi a opere edili (quindi sì alle casseforti , purché "a muro") . Il Ministero ha infine negato (e non si può dargli torto) che la detrazione sia applicabile ai contratti con istituti di vigilanza privata.

 

Disabili: cade il limite ai lavori per rimuovere le barriere

E' svanito il rischio di ingiustificati ostacoli agli aiuti ai disabili. La Finanziaria, infatti, aveva aggiunto, all'articolo 1 della legge 449/97, dopo le parole " eliminazione delle barriere architettoniche", l'inciso "aventi ad oggetto ascensori e montacarichi". La precisazione suonava come una restrizione al campo d'azione del 36%. Le Finanze lo hanno negato: nessun limite alle opere per l'eliminazione delle barriere, come previste dalla legge 13/89. Restano quindi incluse nell'agevolazione la sostituzione di sanitari con altri adatti ai portatori di handicap oppure quella di gradini con rampe.

La Finanziaria 2001 ha anzi ampliato gli interventi a favore dei disabili. Si parla infatti di " ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravità". Sull'interpretazione di questo periodo, però, il Ministero ha sposato una tesi restrittiva: ha infatti affermato che "la detrazione del 36 % è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili … e non, invece, alle spese sostenute per il semplice acquisto di strumenti, sia pure diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna". Sembra di poter decodificare così la risposta: sì agli strumenti tecnologicamente avanzati, ma solo se gli apparecchi sono inseriti nell'ambito di una revisione o di un innovazione degli impianti casalinghi. Per esempio, rientrerebbero nell'agevolazione i telecomandi di apertura elettrica delle tapparelle, delle porte, della luce elettrica. O anche i servizi di telesoccorso sanitario (collegamento ad ospedali o centri di assistenza via telefono o radio) che erano però già stati ritenuti meritevoli del 36% come opere "di cablaggio". Altri dispositivi, come le carrozzelle, i telefoni viva voce, gli schermi di computer a tocco, i sensori per aiutare i movimenti e via elencando, sono per il Ministero beni che rientrano solo nella categoria dei sussidi tecnici ed informatici per i quali è prevista solo detrazione del 19% (art. 13-bis, comma 1, lettera c), del Tuir).

Sorprendente è stata infine la risposta delle Finanze alla richiesta del Sole se la detrazione del 36 % fosse cumulabile con quella del 19 % prevista per le "spese per i mezzi necessari per la deambulazione di chi ha difficoltà motorie". Il Ministero lo ha negato, asserendo che le due detrazioni sono previste per ipotesi diverse e non sono quindi cumulabili. Il 36% riguarderebbe infatti interventi sugli immobili e il 19% all'acquisto dei mezzi per l'autosufficienza. L'affermazione sembra in contrasto con l'appendice alle istruzioni del Modello Unico 2000 e del 730 2001 dove, sotto il capitolo "spese sanitarie", tra i mezzi necessari alla mobilità dei portatori di handicap si elencano la trasformazione dell’ascensore adattato al contenimento della carrozzella e la costruzione di rampe , entrambi interventi che rientrano anche nell'ambito dell'abbattimento delle barriere architettoniche. Non solo: nell'Appendice si stabilisce espressamente il criterio della doppia detraibilità affermando " si può usufruire delle detrazione su tali spese solo sulla parte che eccede quella per la quale eventualmente si intende fruire anche della detrazione del 41 per cento per le spese sostenute per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche". Che il Ministero si decida, quindi.

 

 

TUTTI I NUOVI CASI IN CUI VALE IL 36%

Infortuni domestici

Piccole riparazioni degli impianti, a scopo di sicurezza (riparazioni prese, sostituzioni tubi del gas)
Ringhiere, parapetti, corrimani in condominio. Se apposte negli appartamenti, solo se nell'ambito di opere di manutenzione straordinaria
Apparecchi rilevatori di fughe di gas, di presenza di monossido di carbonio (cattiva evacuazione dei fumi da combustione) , dispostivi antincendio
Sostituzione di gradini con rampe, solo se in ottemperanza con le norme di eliminazione delle barriere architettoniche

Misure contro il rischio di atti illeciti

Rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici
Apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione
Porte blindate o rinforzate
Casseforti a muro
Apposizione o sostituzione di serrature , lucchetti, catenacci, ferri morti e spioncini
Installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti
Apposizione di saracinesche
Tapparelle metalliche con bloccaggi
Vetri anti-sfondamento
Fotocamere o cineprese collegate con la guardiola del portiere, o con centri di vigilanza privati
Collegamenti (via telefono, modem, cavo o altro) con Carabinieri o Pubblica Sicurezza
Apparecchi rilevatori (microfonici, a infrarossi, a microonde, a ultrasuoni) di prevenzione antifurto e relative centraline.

Abbattimento barriere architettoniche

Sostituzione di sanitari con altri adatti ai portatori di handicap *
Sostituzione di gradini con rampe*
Telecomandi a infrarossi, a led luminoso, a risposta vocale in grado di gestire l'apertura elettrica delle tapparelle, delle porte, della luce elettrica…)
Controlli remoti in genere (sensori, comandi vocali, magnetici, a trasmissione onde radio e infrarossi, a tastiera) purchè connessi a opere impiantistico-edili

* Agevolazione non messa in pericolo dalla nuova versione della legge

Fonte: Elaborazione Ufficio studi Confappi su dati propri e forniti dalla cooperativa disabili Independent di Merano.

 

Il nuovo testo dell'articolo 1, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con le modifiche portate dalla finanziaria 2001 (in neretto)

Art. 1*

(Disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio)

1. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, una quota delle spese sostenute sino ad un importo massimo delle stesse di lire 150 milioni ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all’articolo 1117, n. 1), del codice civile, nonché per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze. Tra le spese sostenute sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all’esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, per quanto riguarda gli impianti elettrici e delle norme UNI-CIG, di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, per gli impianti a metano. La stessa detrazione, con le medesime condizioni e i medesimi limiti, spetta per gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune, alla eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia, nonché all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali e all'esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici. Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari. Gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma sono cumulabili con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, ridotte nella misura del 50 per cento.