Detrazione sulle ristrutturazioni: le novità della Finanziaria 2003

 

C’è tempo ancora fino al 30 settembre 2003 per sfruttare la detrazione fiscale del 36% sulle spese affrontate per mettere a posto un’abitazione. Alla stessa data è rinviata un’altra importante agevolazione, l’Iva ridotta (al 10% invece che al 20%), sulle fatture alle ditte edili per le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria (quelle per le opere più importanti, di ristrutturazione edilizia e recupero conservativo continueranno a godere dell’Iva al 10% anche dopo questa data).

Sono queste le due più importanti, ma non le sole, novità, introdotte dalla Finanziaria 2003 (legge 27 dicembre 2002, n. 289). Un particolare sospiro di sollievo dei proprietari immobiliari saluta il rinnovo dell’Iva agevolata, che fino a pochi giorni prima del varo della Finanziaria sembrava escluso.

Il fatto che gli sconti sul recupero non siano stati rinnovati per tutto il 2003, ma solo fino al 30 settembre, è una forte spinta a fare in fretta per chi intende rinnovare la propria casa : oggi parrebbe improbabile che ci siano ulteriori proroghe (benché se in Italia non ci sia nulla di più definitivo di ciò che è provvisorio).

Abbassato il limite di detrazione.

Fino a tutto il 2002 i limiti della spesa su cui applicare il 36% erano di 150 milioni di vecchie lire (77.468,53 euro): ciò significava che il risparmio massimo sulle dichiarazioni dei redditi di 54 milioni di lire (27.888,67 euro), che corrisponde, appunto al 36% di 150 milioni. . Anzi, lo scorso anno si era anche stabilito che questo tetto massimo andava spalmato su più anni. Nel senso che se un’opera di ristrutturazione era stata iniziata, per esempio, nel 2000 e terminata nel 2002, si poteva godere di 27.889 euro al massimo di detrazione per tutto il periodo triennale.

L’ultima finanziaria ha purtroppo fatto scendere  a 48 mila euro i limiti di spesa. Quindi la detrazione massima stessa cala da 27.888,67 a 17.280 euro. Resta inoltre la regola di spalmare il tetto massimo su più anni.

I vantaggi della terza età.

La detrazione non si gode tutta insieme, ma, dal gennaio 2002, in 10 rate annuali uguali. Quindi, tanto per fare un esempio, 10 mila euro di detrazione per lavori eseguiti nel 2002, corrispondono a mille euro da portare in detrazione nel 2003, mille nel 2004, e così via, sino al 2012. Dal 1998 al 2001, invece, si poteva scegliere di rateizzare la detrazione in “soli” 5 anni.

La Finanziaria 2003 ha però concesso, da gennaio dello stesso anno, di concentrare la detrazione in tre anni a chi ha 80 anni e più e in cinque anni ha chi ha da 75 a 79 anni di età. Comunque va chiarito che il diritto alla detrazione si eredita, per le rate non ancora godute.

Interventi edilizi avvantaggiati.

Ricordiamo che il principio generale è che il 36% si applica a praticamente tutti i lavori sulle parti comuni condominiali (esclusi gli impianti), mentre non sono agevolate le piccole opere di manutenzione ordinaria nei singoli appartamenti. Tuttavia esistono numerosissime eccezioni a questa regola: tra le più importanti opere di messa in sicurezza e di risparmio energetico degli impianti, quelle antifurto (porte blindate, casseforti a muro, grate alle finestre, tapparelle anti-sfondamento), le opere contro gli infortuni domestici (Finanziaria 2001).

L’ultima Finanziaria aggiunge gli interventi di bonifica dall’amianto, un materiale oggi riconosciuto come cancerogeno e utilizzato in passato per rivestimenti anti-incendio, condutture, .tegole, piastrelle.

Immobili agevolabili.

L’agevolazione del 36% è stata estesa, dalla Finanziaria 2002, anche agli "interi fabbricati" ristrutturati e venduti o assegnati frazionati ad uso abitazione da imprese o cooperative edilizie. Le nuove norme prorogano il termine dei lavori, in questo caso, al 31 dicembre 2003 (e non a settembre). Gli appartamenti dovranno essere venduti o assegnati entro il 30 giugno 2004.

Vale il principio che il valore degli interventi eseguiti si presume pari a un quarto del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione, con un tetto massimo di 48 mila euro di detrazione a persona e ad unità immobiliare.

Box nuovi.

Prorogato anche il 36% sull’acquisto dei box nuovi, con le regole burocratiche già previste in precedenza (che sono differenti da quelle generali). Ricordiamo che in questo caso la detrazione si applica sulle spese di realizzazione del box o del posto auto (che non sono la stessa cosa del prezzo a cui è stato venduto).

La comunicazione di inizio lavori, da inviare come di consueto al Centro operativo di Pescara (via Rio Sparto, 21, 65100 Pescara), va mandata non prima di iniziarli, bensì entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa alla prima delle dieci rate di detrazione (cioè entro giugno 2004).