Cost_15_00 ORDINANZA N. 15 ANNO 2000 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Prof. Giuliano VASSALLI Presidente - Prof. Francesco GUIZZI Giudice - Prof. Cesare MIRABELLI " - Prof. Fernando SANTOSUOSSO " - Avv. Massimo VARI " - Dott. Cesare RUPERTO " - Dott. Riccardo CHIEPPA " - Prof. Gustavo ZAGREBELSKY " - Prof. Valerio ONIDA " - Prof. Carlo MEZZANOTTE " - Avv. Fernanda CONTRI " - Prof. Guido NEPPI MODONA " - Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI " - Prof. Annibale MARINI " - Dott. Franco BILE ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 660, ultimo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 10 luglio 1998 dal Pretore di Reggio Calabria nel procedimento civile vertente tra Lo Prestino Domenica e Bosurgi Basilio, iscritta al n. 869 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1998. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 24 novembre 1999 il Giudice relatore Cesare Ruperto. Ritenuto che, nel corso di un procedimento per convalida di sfratto per morosità, il Pretore di Reggio Calabria, con ordinanza del 10 luglio 1998, ha sollevato questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione - dell'art. 660, ultimo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non esclude la necessità per l'ufficiale giudiziario di “spedire avviso all'intimato a mezzo di lettera raccomandata e allegare all'originale dell'atto la ricevuta di spedizione” nell'ipotesi in cui la notifica dell'atto di intimazione sia stata effettuata ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ.; che, secondo il rimettente, il ricorso al procedimento per convalida di sfratto non è consentito nel caso di intimazione notificata appunto ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ., stante l'impossibilità, a cagione dell'oggettiva irreperibilità dell'intimato, di adempiere alla necessaria formalità dell'invio a quest'ultimo dell'avviso per mezzo posta, richiesto dalla denunciata norma nell'ipotesi di notificazione non effettuata a mani proprie del conduttore; che di conseguenza - sempre secondo il rimettente - la denunciata norma contrasta: a) con l'art. 3 Cost., per l'irragionevole disparità di trattamento rispetto all'ipotesi di notificazione dell'intimazione ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., la quale pure dà luogo - così come la notificazione ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ. - ad una conoscenza legale e non necessariamente effettiva dell'atto, senza tuttavia impedire il ricorso al procedimento per convalida di sfratto; b) con l'art. 24 Cost., perché viene inibito al locatore, il quale incolpevolmente ignori il luogo di abitazione od il recapito del conduttore, di avvalersi del suddetto procedimento; che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o di infondatezza della questione. Considerato che il presupposto interpretativo da cui muove il giudice a quo, e cioè l'incompatibilità della notificazione dell'intimazione ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ. con il procedimento per convalida di sfratto, è plausibilmente motivato alla stregua dei comuni canoni dell'interpretazione; che, pertanto, non è fondata l'eccezione di inammissibilità sollevata al riguardo dall'Avvocatura generale dello Stato, e dunque deve passarsi all'esame di merito; che, nell'àmbito del procedimento per convalida di licenza o di sfratto - improntato ad un equo contemperamento delle contrapposte ragioni dei soggetti del rapporto di locazione (v. sentenza n. 171 del 1974) -, la decisiva importanza della mancata comparizione dell'intimato all'udienza o della sua mancata opposizione (v. sentenza n. 89 del 1972), le quali comportano la convalida della licenza o dello sfratto, impone al legislatore una particolare cautela onde assicurare il maggior grado possibile di certezza sull'effettiva conoscenza, da parte del conduttore, del contenuto dell'intimazione; che proprio in questa ottica il legislatore ha previsto la necessità dell'avviso di cui alla norma denunciata, così come previsto ha pure l'esclusione della notificazione dell'intimazione nel domicilio eletto (art. 660, primo comma, cod. proc. civ.) e l'attribuzione al giudice del potere di ordinare la rinnovazione della citazione ove risulti od appaia probabile la mancata conoscenza di questa (art. 663, primo comma, cod. proc. civ.); che l'esigenza di imputare gli effetti sfavorevoli della mancata comparizione o della mancata opposizione ad un comportamento volontario ex informata conscientia dell'interessato, ha ispirato il legislatore anche nell'inibire il ricorso ad altre diverse procedure speciali: v., ad esempio, l'art. 460, quarto comma, del codice di procedura penale, dove è sancita l'incompatibilità tra procedimento per decreto penale di condanna ed irreperibilità dell'imputato (sentenza n. 89 del 1972); che, dunque, non è ravvisabile l'asserita irragionevolezza della scelta legislativa - risultante dalla interpretazione come sopra fatta dal giudice a quo - di inibire il ricorso al procedimento per convalida di licenza o di sfratto (stante appunto l'impossibilità di indirizzare l'avviso di cui alla denunciata norma) nel caso in cui la notificazione dell'intimazione sarebbe possibile solo ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ., cioè con modalità non idonee a realizzare una sufficiente probabilità di conoscenza effettiva dell'atto; che, inoltre, la disomogeneità delle situazioni poste a raffronto rende evidente l'insussistenza dell'asserita disparità di trattamento rispetto al locatore che abbia potuto notificare l'intimazione ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ.: caso, questo, in cui si realizza una maggiore probabilità di conoscenza dell'atto, essendo solo soggettiva l'irreperibilità dell'intimato e parimenti necessario (come riconosciuto dal diritto vivente) l'ulteriore avviso previsto dalla norma denunciata; che, infine, rientra nella discrezionalità del legislatore differenziare, con riguardo alle particolarità del rapporto da tutelare, i modi della tutela giurisdizionale; la quale è nella specie comunque assicurata, potendo il locatore esperire l'ordinaria azione contrattuale pur nell'ipotesi di oggettiva irreperibilità del conduttore, per cui è anche da escludere la prospettata lesione dell'art. 24; che pertanto la sollevata questione è manifestamente infondata. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 660, ultimo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Reggio Calabria, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2000. Giuliano VASSALLI, Presidente Cesare RUPERTO, Redattore Depositata in cancelleria il 17 gennaio 2000. Art. 660 Forma dell'intimazione Le intimazioni di licenza o di sfratto indicate negli articoli precedenti debbono essere notificate a norma degli articoli 137 e seguenti, esclusa la notificazione al domicilio eletto. Il locatore deve dichiarare nell'atto la propria residenza o eleggere domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito, altrimenti l'opposizione prevista nell'articolo 668 e qualsiasi altro atto del giudizio possono essergli notificati presso la cancelleria. La citazione per la convalida, redatta a norma dell’articolo 125, in luogo dell’invito e dell’avvertimento al convenuto previsti dall’articolo 163, terzo comma, numero 7), deve contenere, con l’invito a comparire nell’udienza indicata, l’avvertimento che se non comparisce o, comparendo, non si oppone, il giudice convalida la licenza o lo sfratto ai sensi dell’articolo 663 (I) . Tra il giorno della notificazione dell’intimazione e quello dell’udienza debbono intercorrere termini liberi non minori di venti giorni. Nelle cause che richiedono pronta spedizione il pretore può, su istanza dell’intimante, con decreto motivato, scritto in calce all’originale e alle copie dell’intimazione, abreviare fino alla metà i termini di comparizione (I) . Le parti si costituiscono depositando in cancelleria l’intimazione con la relazione di notificazione o la comparsa di risposta, oppure presentando tali atti al giudice in udienza (I) . Ai fini dell’opposizione e del compimento delle attività previste negli articoli da 663 a 666, è sufficiente la comparizione personale dell’intimato (I) . Se l'intimazione non è stata notificata in mani proprie, l'ufficiale giudiziario deve spedire avviso all'intimato dell'effettuata notificazione a mezzo di lettera raccomandata, e allegare all'originale dell'atto la ricevuta di spedizione. (I) Comma inserito dall’art. 8, comma 3 ter, DEC. LEGGE 18 10 1995, n. 432. Art. 663 Mancata comparizione o mancata opposizione dell'intimato Se l'intimato non comparisce o comparendo non si oppone, il giudice convalida la licenza o lo sfratto e dispone con ordinanza in calce alla citazione l'apposizione su di essa della formula esecutiva; ma il giudice deve ordinare che sia rinnovata la citazione, se risulta o appare probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza della citazione stessa o non sia potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore. Nel caso che l'intimato non sia comparso, la formula esecutiva ha effetto dopo 30 giorni dalla data dell'apposizione (I) . Se lo sfratto è stato intimato per mancato pagamento del canone, la convalida è subordinata all'attestazione in giudizio del locatore o del suo procuratore che la morosità persiste. In tale caso il giudice può ordinare al locatore di prestare una cauzione. (I) Comma aggiunto dalla LEGGE 22 12 1973, n. 841. Art. 137 (Notificazioni) Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere. L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi. Art. 138 (Notificazione in mani proprie) L'ufficiale giudiziario può sempre eseguire la notificazione mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, ovunque lo trovi nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale è addetto. Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie. Art. 139 (Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio) Se non avviene nel modo previsto nell'articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio. Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purchè non minore di quattordici anni o non palesemente incapace. In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda, e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla. Il portiere o il vicino deve sotto scrivere l'originale, e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata. Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, l'atto può essere consegnato al capitano o a chi ne fa le veci. Quando non è noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di dimora, e, se anche questa è ignota, nel comune di domicilio, osservate in quanto è possibile le disposizioni precedenti. Art. 140 (Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia) Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento. Art. 141 (Notificazione presso il domiciliatario) La notificazione degli atti a chi ha eletto domicilio presso una persona o un ufficio può essere fatta mediante consegna di copia alla persona o al capo dell'ufficio in qualità di domiciliatario, nel luogo indicato nell'elezione. Quando l'elezione di domicilio è stata inserita in un contratto, la notificazione presso il domiciliatario è obbligatoria, se così è stato espressamente dichiarato. La consegna, a norma dell'art. 138, della copia nelle mani della persona o del capo dell'ufficio presso i quali si è eletto domicilio, equivale a consegna nelle mani proprie del destinatario. La notificazione non può essere fatta nel domicilio eletto se è chiesta dal domiciliatario o questi è morto o si è trasferito fuori della sede indicata nell'elezione di domicilio o è cessato l'ufficio. Art. 142 (Notificazione a persona non residente, nè dimorante, nè domiciliata nella Repubblica) Salvo quanto disposto nel terzo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell'art. 77, l'atto è notificato mediante affissione di copia nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede e mediante spedizione di altra copia al destinatario per mezzo della posta in piego raccomandato (I) . Una terza copia è consegnata al pubblico ministero, che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano soltanto nei casi in cui risulta impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle Convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200 (II) . (I) Comma sostituito dalla LEGGE 6 02 1981, n. 42. (II) Comma aggiunto dalla LEGGE 6 02 1981, n. 42. In seguito la Corte costituzionale, con sentenza 3 03 1994, n. 69, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui non prevede che la notificazione all'estero del sequestro si perfezioni, ai fini dell'osservanza del prescritto termine, con il tempestivo compimento delle formalità imposte al notificante dalle Convenzioni internazionali e dagli articoli 30 e 75 del D.P.R. 5 01 1967, n. 200. Art. 143 (Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti) Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell'articolo 77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario, e mediante affissione di altra copia nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede. Se non sono noti nè il luogo dell'ultima residenza nè quello di nascita, l'ufficiale giudiziario consegna una copia dell'atto al pubblico ministero. Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell'articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte (I) . (I) Comma sostituito dalla LEGGE 6 02 1981, n. 42. La Corte costituzionale, con sentenza 3 03 1994, n. 69, ha poi dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma nella parte in cui non prevede che la notificazione all'estero del sequestro si perfezioni, ai fini dell'osservanza del prescritto termine, con il tempestivo compimento delle formalità imposte al notificante dalle Convenzioni internazionali e dagli articoli 30 e 75 del D.P.R. 5 01 1967, n. 200. Art. 144 (Notificazione alle amministrazioni dello Stato) Per le amministrazioni dello Stato si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso uffici dell'Avvocatura dello Stato. Fuori dei casi previsti nel comma precedente, le notificazioni si fanno direttamente presso l'amministrazione destinataria, a chi la rappresenta nel luogo in cui risiede il giudice davanti al quale si procede. Esse si eseguono mediante consegna di copia nella sede dell'ufficio al titolare o alle persone indicate nell'articolo seguente. Art. 145 (Notificazione alle persone giuridiche) La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa. La notificazione alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile si fa a norma del comma precedente, nella sede indicata nell'articolo 19 secondo comma. Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti e nell'atto è indicata la persona fisica che rappresenta l'ente si osservano le disposizioni degli articoli 138, 139 e 141. Art. 146 (Notificazione a militari in attività di servizio) Se il destinatario è militare in attività di servizio e la notificazione non è eseguita in mani proprie, osservate le disposizioni di cui agli articoli 139 e seguenti, si consegna una copia al pubblico ministero, che ne cura l'invio al comandante del corpo al quale il militare appartiene. Art. 147 (Tempo delle notificazioni) Le notificazioni non possono farsi dal 1° ottobre al 31 marzo prima delle ore 7 e dopo le ore 19; dal 1° aprile al 30 settembre prima delle ore 6 e dopo le ore 20. Art. 148 (Relazione di notificazione) L'ufficiale giudiziario certifica l'eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto. La relazione indica la persona alla quale è consegnata la copia e le sue qualità, nonchè il luogo della consegna, oppure le ricerche, anche anagrafiche, fatte dall'ufficiale giudiziario, i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario. Art. 149 (Notificazione a mezzo del servizio postale) Se non ne è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale. In tale caso l'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendovi menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento. Quest'ultimo è allegato all'originale. Art. 150 (Notificazione per pubblici proclami) Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede e, in caso di procedimento davanti al pretore, il presidente del tribunale, nella cui circoscrizione è posta la pretura, può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami. L'autorizzazione è data con decreto stesso in calce all'atto da notificarsi; in esso sono designati, quando occorre, i destinatari ai quali la notificazione deve farsi nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati. In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario davanti al quale si promuove o si svolge il processo, e un estratto di esso è inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel foglio degli annunzi legali delle province dove risiedono i destinatari o si presume che risieda la maggior parte di essi. La notificazione si ha per avvenuta quando, eseguito ciò che è prescritto nel presente articolo, l'ufficiale giudiziario deposita una copia dell'atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell'attività svolta, nella cancelleria del giudice davanti al quale si procede. Questa forma di notificazione non è ammessa nei procedimenti davanti al conciliatore. Art. 151 (Forme di notificazione ordinate dal giudice) Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, e anche per mezzo di telegramma collazionato con avviso di ricevimento quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità.