Cass_9893_00 Cass. civ., Sez. III, 27 luglio 2000 n. 9893 " …omissis… …non è necessario che il danno si sia verificato, perché il titolare del diritto possa reagire contro la condotta altrui, se essa si manifesta in atti suscettibili di provocarlo. In termini generali, può dirsi che la protezione apprestata dall’ordinamento al titolare di un diritto si estrinseca prima nel vietare agli altri consociati di tenere comportamenti che contraddicono il diritto e poi nel sanzionare gli effetti lesivi della condotta illecita obbligando il responsabile al risarcimento del danno. Con specifico riferimento al diritto alla salute, sarebbe contraddittorio affermare che esso non tollera interferenze esterne che ne mettano in discussione l'integrità e ammettere che alla persona sia data la sola tutela del risarcimento del danno e non anche quella preventiva. La Corte costituzionale, nella sentenza 30 dicembre 1987 n. 641, ha espressamente affermato che, in tema di lesione della salute umana, è possibile il ricorso all’art. 2043 cod. civ. e che si è così in grado di provvedere non solo alla reintegrazione del patrimonio del danneggiato, ma anche di prevenire e sanzionare l’illecito. D’altro canto, dalla promessa che l’attribuzione di poteri ablatori ordinati a procurare alla pubblica amministrazione la disponibilità di beni, non può derivare l’effetto che ne risulti compromesso il diritto alla salute, questa Corte ha già in altre occasioni tratto l’enunciazione del principio per cui il privato può chiedere al giudice ordinario provvedimenti non di sola condanna al risarcimento del danno ma anche di condanna ad un fare, in confronto della pubblica amministrazione o di concessionari di pubblici servizi. E perciò può essere chiesto al giudice di inibire all’amministrazione il comportamento costituito dal porre in esercizio un impianto che, iniziando a funzionare con le modalità previste, è accertato che possa determinare una situazione di messa in pericolo della salute. L’inibitoria, d’altro canto, può tradurre in comando un accertamento dal quale risulti in quali condizioni e con quali accorgimenti l’opera può essere posta in esercizio ed il pericolo per la salute può essere evitato. …omissis… ..…rientra nei poteri del giudice ordinario, in un processo iniziato sulla base di una domanda quale quella proposta dall’attore, accertare se, sulla base delle conoscenze scientifiche acquisite nel momento in cui si tratta di decidere sulla domanda, avuto riguardo anche alla situazione del caso concreto, vi sia pericolo per la conservazione dello stato di salute nella esposizione al fattore inquinante di cui si tratta, ancorchè tale esposizione si determini nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla disciplina di rango secondario vigente al momento della decisione. Momento essenziale di tale accertamento, perché se positivo ad esso consegue che la condotta debba essere inibita, è che la condotta contraria, se lasciata svolgere, determinerà una situazione di esposizione al fattore inquinante suscettibile di compromettere la conservazione dello stato di salute… …omissis…".